Cassazione civile, ord. 11/03/2020, n. 7024
Secondo la Suprema Corte, il giudice di merito, ai fini risarcitori, deve tenere conto di tutte le conseguenze derivanti dall’evento di danno e procedere a un accertamento concreto del danno utilizzando tutti i necessari mezzi di prova, compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni. Su questa scorta, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno c.d. esistenziale, ma non, invece, la differente e autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute. Il danno morale andrà, tuttavia, allegato e provato
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