Trib. di Ancona, sez. I, sent. del 9.10.2023

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza in oggetto, affronta la questione relativa alla possibile cumulabilità del danno da lesione e da perdita del rapporto parentale.

Nel caso di specie, gli attori agivano in giudizio nei confronti della società datrice di lavoro del proprio congiunto per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, iure proprio e iure hereditatis, a seguito della morte del familiare, avvenuta per mesotelioma pleurico.

In particolare, la moglie, i figli e i nipoti della vittima chiedevano espressamente il risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza, da un lato, delle sofferenze patite nei 52 giorni intercorsi tra il giorno della diagnosi e il giorno del decesso, durante i quali avevano assistito il loro congiunto sino al penoso decesso e per aver sofferto per le condizioni del proprio caro; dall’altro, per la successiva perdita del proprio familiare.

Il Giudice, ribadita l’unitarietà della nozione di danno non patrimoniale, ha precisato che il danno da perdita del rapporto parentale deve essere considerato nella duplice dimensione del danno morale, inteso come danno emotivo per la perdita affettiva, e del danno dinamico-relazionale, consistente nel peggioramento delle condizioni e delle abitudini di vita quotidiana.

Il Tribunale, in conformità ai principi enunciate recentemente dalla Cassazione con l’ordinanza n. 37009/2022, ha ritenuto opportuno liquidare il danno secondo le Tabelle di Milano, a punti variabili, pubblicate nel mese di giugno 2022.

Dopo aver dato atto del fatto che le risultanze delle prove testimoniali avevano comprovato la sussistenza del danno non patrimoniale richiesto dai congiunti della vittima, a supporto di quanto già desumibile in via preventiva, il Giudice ha ritenuto non riconoscibile la personalizzazione del danno richiesta dagli attori sulla base dell’asserita concorrenza di pregiudizi extratabellari.

In particolare, il giudicante ha osservato come solo il primo pregiudizio extratabellare richiesto (i.e. il danno connesso alla precedente lesione del rapporto parentale consistito nel pregiudizio non patrimoniale legato all’apprensione per le sorti del proprio caro e alle forzose rinunce indotte dalla necessità di prestare assistenza prolungata alla vittima) fosse stato provato a seguito dell’istruttoria; mentre, per gli altri due non era stata fornita alcuna prova da parte degli attori ( i.e. il pregiudizio connesso alla maggiore sofferenza patita dagli attori per la consapevolezza dell’attribuibilità del decesso alla condotta del datore di lavoro e il pregiudizio correlato al timore di potersi ammalare di una patologia asbesto correlata per essere stati a contatto con i medesimi agenti nocivi che hanno cagionato la morte).

In ogni caso, il Giudice ha osservato l’impossibilità di provvedere all’aumento per personalizzazione richiesto dagli attori, in considerazione del fatto che l’esigenza di garantire l’uniformità di giudizio di fronte a casi analoghi impone la necessità di attenersi ai parametri indicati nel sistema indicati nel sistema tabellare, limitando la possibilità di applicare dei correttivi esclusivamente in presenza di situazioni particolarmente eccezionali.

Tuttavia, ciò non significa che la necessità di garantire un’adeguata valutazione del caso concreto può essere sacrificata, atteso che, come sottolinea il Tribunale, lo stesso sistema tabellare riconosce la possibilità di dare rilievo a circostanze soggettive idonee a adeguare il risarcimento del danno al pregiudizio effettivamente subito. A tal fine, le Tabelle di Milano, a punti variabili edite nel 2022, prevedono la possibile attribuzione del punto E), unico parametro di natura soggettiva.

In particolare, il punto E) consente di valorizzare sia l’attività di assistenza sanitaria/domestica e agonia e penosità della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria, ossia elementi che consentono di tenere in considerazione anche il pregiudizio connesso alla precedente lesione del rapporto parentale, sia ulteriori “altri casi”, tra cui è possibile ricomprendere anche gli ulteriori pregiudizi richiesti dagli attori.

In conclusione, il Tribunale ha ritenuto possibile liquidare congiuntamente il danno da perdita e dal lesione del rapporto parentale mediante l’attribuzione di un “ulteriore” punteggio, così come previsto dalle Tabelle milanesi tramite il punto E), quest’ultimo volto ad attribuire rilevanza anche alla qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale, sia in termini di sofferenza interiore sia in termini di stravolgimento della vita.

Pertanto, il Giudice, liquidando l’intero ammontare del risarcimento e valorizzando gli ulteriori pregiudizi lamentati dagli attori, ha riconosciuto alla moglie e ai figli il punteggio massimo con riferimento al parametro E (30 punti), e, ai nipoti, un punteggio prossimo al massimo (28 punti).

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