Cass. Civ., sez. III, ord. del 23.11.2023, n. 32660

La sentenza in esame sancisce, dando continuità all’orientamento consolidatosi in giurisprudenza, i principi di diritto applicabili in caso di inadempimento di un contatto di assicurazione con clausola di regolazione del premio.

Nel caso di specie, l’assicurata agiva in giudizio per vedersi riconoscere l’insussistenza della propria decadenza dall’indennizzo eccepita da parte della Compagnia Assicurativa.

La Compagnia Assicurativa si difendeva eccependo che l’attore fosse decaduto dal diritto di percepire l’indennizzo in ragione dell’inesatto adempimento dell’obbligo di notifica del fatturato assicurabile, avendo l’assicurato detratto dal calcolo complessivo fatture a “rimessa diretta”, asseritamente pagate in contanti, che avrebbero dovuto esservi ricomprese, con conseguente indebita riduzione del “conguaglio” del premio assicurativo. In via riconvenzionale, la Compagnia Assicurativa chiedeva inoltre la risoluzione del contratto di assicurazione ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Il Tribunale di Roma rigettava le domande dell’assicurata e accoglieva la domanda riconvenzionale, dichiarando la risoluzione del contratto di assicurazione per inadempimento.

La Corte d’Appello di Roma, adita dall’assicurato, confermava integralmente la decisione del Giudice di primo grado e, pertanto la società assicurata ricorreva per Cassazione.

In particolare, il ricorrente censurava la sentenza impugnata per aver ritenuto che, in ragione della clausola di risoluzione per inadempimento, l’inesatto adempimento dell’obbligo dell’assicurato di comunicare periodicamente all’assicuratore gli elementi variabili in funzione della determinazione del premio assicurativo, comportasse l’automatica risoluzione del contratto.

La Suprema Corte, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass., Sez. Un., 20/02/2007, n. 4631 – Cass.13/12/2011, n. 26783; Cass.19/12/2013, n. 28472; Cass.17/11/2021, n. 35042), ha ritenuto fondato il motivo di gravame rilevando come, nei contratti di assicurazione contro i danni con la clausola di regolazione del premio, l’obbligazione dell’assicurato, il quale è tenuto a comunicare periodicamente all’assicuratore gli elementi variabili, costituisce un’obbligazione diversa da quelle indicate nell’art. 1901 c.c..

Pertanto, l’inadempimento da parte dell’assicurato non comporta l’automatica sospensione della garanzia, dovendosi applicare i principi generali in tema di importanza dell’inadempimento e di buona fede nell’esecuzione del contratto per valutare se l’inadempimento sia tale da comportare la risoluzione contrattuale, a nulla rilevando il richiamo all’art. 1901 c.c. contenuto in apposita clausola, con riguardo alla mancata comunicazione delle variazioni. Infatti, tale clausola deve ritenersi nulla ai sensi dell’art. 1932 c.c., in quanto derogatoria della disciplina legale in senso meno favorevole all’assicurato.

Gli Ermellini, dando continuità al predetto orientamento, hanno affermato i seguenti principi:

  1. non sussiste rapporto di accessorietà tra l’obbligazione di pagamento del premio e l’obbligazione di comunicazione periodica degli elementi variabili prevista dalla clausola di regolazione del premio, trattandosi di obbligazione diversa e autonoma rispetto a quelle indicate nell’art. 1901 c.c. Pertanto, il mancato pagamento del premio da parte dell’assicurato non può produrre automaticamente gli effetti previsti – con norma imperativa inderogabile, dall’art 1901 c.c., tra cui la risoluzione del contratto.
  2. l’inadempimento o l’inesatto adempimento dell’obbligo di comunicazione periodica degli elementi variabili in funzione della determinazione del premio non può comportare automaticamente la sospensione o la cessazione della garanzia assicurativa. Infatti, affinché tali effetti possano prodursi, è necessaria la previa valutazione della condotta esecutiva di buona fede delle parti e dell’importanza dell’inadempimento, funzionali a verificare se le variazioni non comunicate abbiano una rilevanza tale da aver comportato un’apprezzabile alterazione del rapporto di adeguatezza tra rischio e premio;
  3. infine, nell’ipotesi in cui il contratto di assicurazione preveda una clausola che – mediante il richiamo all’art. 1901 c.c. o che, come nel caso di specie, preveda la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. – stabilisca una disciplina contrattuale specifica differente da quella legale, prevedendo l’automatica sospensione della garanzia o l’automatica risoluzione del contratto di assicurazione, tale clausola deve ritenersi nulla ai sensi dell’art. 1932, comma 1, c.c., in quanto derogatoria della disciplina legale in senso meno favorevole all’assicurato. Ciò in quanto, la disciplina pattizia si pone in contrasto con norme imperative di carattere inderogabile e, pertanto, la previsione contrattuale viene automaticamente sostituita ex 1932, comma 2, c.c..

In definitiva, secondo la Cassazione, deve ritenersi nulla, ex art. 1932 c.c., la clausola di regolazione del premio che preveda l’automatica sospensione o l’automatica risoluzione, in caso di inadempimento o di inesatto adempimento da parte dell’assicurato dell’obbligo di comunicazione periodica degli elementi variabili, in quanto in contrasto con norme imperative.

Cass_civ_sez_III_23_11_2023_n_32660