Cass. Civ., sez. III, ord. del 16.02.2024, n. 4275

La sentenza in esame verte sulla questione di legittimità della condanna alle spese di lite dell’assicurazione, terza chiamata, in assenza di specifica domanda della parte.

Il giudizio di primo grado veniva promosso dal danneggiato nei confronti del proprio datore di lavoro. Quest’ultimo chiamava in causa la propria compagnia assicurativa al fine di farsi manlevare in caso di condanna.

Il Tribunale di Teramo rigettava la domanda del danneggiato e compensava le spese di lite tra tutte le parti.

Il datore di lavoro appellava, tuttavia, la sentenza in punto di compensazione spese, chiedendo la condanna della propria compagnia assicurativa alla refusione delle spese di resistenze, ex art. 1917, comma terzo, c.c.

La Corte d’appello dell’Aquila riteneva “nuova” ex art. 345 c.p.c. la domanda dell’appellante di condanna della Compagnia Assicurativa alla rifusione delle spese di resistenza, ex art. 1917, terzo comma, c.c. e lo condannava alla rifusione delle spese dell’appello nei confronti della propria compagnia assicurativa.

L’assicurato ricorreva quindi per Cassazione.

A fondamento della propria decisione di rigetto del ricorso, il Collegio ha specificato che l’assicurato, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, qualora decida di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa al fine di farsi tenere indenne, vanta nei confronti di quest’ultima tre distinte ragioni di credito:

  1. Il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa;
  2. Il diritto alla refusione delle spese di resistenza (cioè quelle sostenute per contrastare l’azione del terzo);
  3. Il diritto alla refusione delle spese di soccombenza.

Quanto alla prima ragione di credito sub a), trattasi di un credito che scaturisce dalla sentenza e che ha come presupposto la soccombenza reale o virtuale, ex art. 91 c.p.c., della compagnia assicurativa nei confronti dell’assicurato.

La seconda ragione di credito sub b), invece, trova la propria fonte nel contratto di assicurazione ed è limitata ad un quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale di polizza, ai sensi dell’art. 1917, comma terzo, c.c.

Anche la ragione di credito sub c), cioè il diritto alla refusione delle spese di resistenza, discende dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale di polizza, ex art. 1917, comma primo, c.c.

Secondo gli Ermellini, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, i tre crediti devono costituire oggetto di altrettante specifiche domande.

A ciò si aggiunga che le relative domande devono essere chiare, univocamente formulate e contenere l’indicazione anche della rispettiva causa petendi.

Conseguentemente, la proposizione della domanda di condanna alla rifusione delle spese sub a) non consente al Giudice di poter condannare la compagnia assicurativa anche per le spese sub b), in assenza di specifica domanda.

Ciò in quanto i due crediti e, quindi, le due condanne hanno fonti e presupposti diversi.

Inoltre, la Corte ha ritenuto che la richiesta avanzata dall’assicurato, con la quale questi chiedeva di essere “tenuto indenne da ogni pronuncia e da ogni condanna” non potesse essere riferita alle spese di resistenza ex art 1917, comma 3, c.c., in quanto l’obbligo della compagnia assicurativa ivi previsto prescinde dalla pronuncia di condanna dell’assicurato nei confronti del terzo danneggiato, in quanto, come anzidetto, non trova la propria fonte nella sentenza, ma origina dal contratto assicurativo.

Infatti, l’assicurato avrebbe diritto alla refusione delle spese di resistenza da parte della propria compagnia di assicurazione a prescindere dall’eventuale soccombenza in giudizio.

Ed ancora, la Cassazione rileva come la generica domanda di condanna della compagnia assicurativa “alla refusione di spese, diritti ed onorari di giudizio”, avanzata da parte dell’assicurato, in mancanza di ulteriori precisazioni, deve considerarsi riferita alle spese di chiamata in causa e non alle spese di resistenza.

La Corte conclude evidenziando che la condanna alle spese può avere come presupposto o la soccombenza o la causalità e che, nel caso di specie, nel rapporto processuale tra l’attore e la compagnia assicurativa non ricorreva né l’uno, né l’altro presupposto.

In conclusione, nel caso in cui l’assicurato, convenuto dal terzo danneggiato, chiami in causa la propria compagnia assicurativa, al fine di ottenere la condanna dell’assicuratore alla refusione di tutte e tre le ragioni di credito vantate, dovrà premurarsi di avanzare tre distinte domande, le quali dovranno essere espresse in modo chiaro, specifico ed univoco ai fini del relativo accoglimento.

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