Trib. Mil., sez. X, sent. del 11.04.2023, n. 2894

Nel caso di specie, l’attore conveniva in giudizio un artista di strada il quale poneva in essere una condotta di aggressione nei suoi confronti nel corso di una esibizione, nonché il Comune di Milano per non avere quest’ultimo adempiuto ai doveri di prudenza e diligenza sullo stesso incombenti e derivanti dall’autorizzazione all’esibizione rilasciata al predetto artista, chiedendo la condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, accoglieva le domande attoree proposte nei confronti del danneggiante, mentre rigettava quelle proposte nei confronti del Comune di Milano ancorché prive di fondamento e, pertanto, inammissibili in punto di merito.

Il Tribunale, dopo aver preso posizione in punto di an e di quantum debeatur, sottolineava come nel corso del processo fosse emerso che l’attore avesse percepito un indennizzo a titolo di risarcimento del danno patito in conseguenza dell’aggressione, dalla propria compagnia assicuratrice in forza di una polizza stipulata contro gli infortuni.

In considerazione di tale circostanza, peraltro, il Comune di Milano, richiamando il principio della compensatio lucri cum damno, aveva eccepito che l’obbligazione risarcitoria fatta valere dall’attore dovesse ritenersi integralmente estinta con l’indennizzo dallo stesso già percepito dalla propria compagnia assicurativa.

Sul punto, Il Giudice di prime cure ricorda che l’istituto della compensatio lucri cum damno impone di scomputare, dal risarcimento del danno dovuto da fatto illecito, gli eventuali effetti vantaggiosi che il danneggiato abbia tratto quale conseguenza diretta del fatto dannoso medesimo.

Posta tale premessa, il Tribunale affronta il problema della compatibilità dell’indennizzo erogato dalla compagnia assicurativa del danneggiato in caso di polizza infortuni non mortali, quest’ultima contenente altresì la clausola di rinuncia preventiva alla rivalsa nei confronti del danneggiante.

Pur richiamando le precedenti statuizioni della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Unite, sent. n. 5119/2002, Cass., sent. n. 13233/14Cass., Sez. Unite, sent. n. 12564, 12565, 12566, 12567 del 2018), il Tribunale di Milano, ha affermato, nel caso di specie, la possibilità di cumulare il risarcimento del danno per lesioni personali con l’indennizzo percepito in forza di una polizza infortuni attesa la non identità della funzione risarcitoria perseguita da entrambi gli strumenti. D’altra parte, il principio della compensatio richiede sempre una valutazione di omogeneità/identità dei crediti portati in compensazione.

La polizza stipulata dall’attore, scrive il Tribunale, è volta a garantire l’assicurato contro il rischio di subire un’invalidità permanente o la morte in conseguenza di un infortunio. In casi siffatti – in cui la polizza copre sia l’esito letale, sia quello meramente invalidante – ad avviso delle Sezioni Unite n. 5119/2002 – si applica una disciplina “mista” che varia a seconda dell’evento che in concreto si è verificato ai danni dell’assicurato.

Nel caso in esame, l’attore ha subito un trauma che ha cagionato postumi invalidanti, ma non la morte. Pertanto, seguendo il dictum delle Sezioni Unite, si dovrebbero applicare le norme dettate in tema di assicurazione contro i danni, comprese quelle che, espressione del generale principio indennitario, impediscono di cumulare al risarcimento del danno l’indennizzo assicurativo. Tuttavia, scrive il Tribunale, la polizza infortuni stipulata dall’attore, prevedendo in concreto una rinuncia da parte dell’assicuratore al proprio diritto di surroga ex art. 1916 c.c., ha una finalità previdenziale e, quindi, assume in concreto una configurazione del tutto similare a quella delle assicurazioni sulla vita, rispetto alle quali la Suprema Corte esclude pacificamente l’operatività della compensatio.

In base a tali presupposti si giustifica, pertanto, l’inapplicabilità del principio della compensatio lucri cum damno, con la conseguenza che dalla somma liquidata dal Tribunale a titolo di risarcimento del danno in favore dell’attore, non può essere scomputato l’indennizzo corrisposto dalla compagnia assicurativa del danneggiato.

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