Cassazione, III Sez. Civile, 26307/2019
Secondo la Corte di Cassazione: “il giudizio di fatto del giudice di merito in ordine all’estraneità al contenuto dell’obbligazione del chirurgo di un dovere di controllo stante il riferimento al parametro dello ‘specialista in radiologia con prolungata esperienza in ambito senologico’ esclude ab initio la possibilità che possa venire in rilievo una violazione della diligenza generica di cui all’articolo 1176 c.c., comma 1, la quale, in quanto rilevante per stabilire se c’è impossibilità della prestazione imputabile al debitore (articolo 1218), non può operare una volta che si sottragga dal campo della prestazione la specifica condotta professionale.”
Cass. 26307 del 2019
Condividi
Ultime news
- NESSUN RIPARTO DI GIURISDIZIONE TRA GIUDICE ORDINARIO E GIUDICE CONTABILE NELL’AZIONE DI RIVALSA DELLA STRUTTURA SANITARIA: UNA NUOVA CONFERMA DALLA CASSAZIONE
- CARTELLA CLINICA: QUALE CONTENUTO HA VALORE FIDEFACENTE?
- IL DANNO DA C.D. LUCIDA AGONIA E LA SUA TRASMISSIBILITÀ AGLI EREDI
- E’ CONSENTITO “MUTARE” LA DOMANDA PROCESSUALE ALL’ESITO DELLE RISULTANZE DELLA CTU?
- INVALIDITÀ DELLA CLAUSOLA CLAIMS MADE PER CARENZA DI CAUSA IN CONCRETO: CONSEGUENZE DELLA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELLA CLAUSOLA CONTRATTUALE