Cassazione, III Sez. Civile, 26307/2019

Secondo la Corte di Cassazione: “il giudizio di fatto del giudice di merito in ordine all’estraneità al contenuto dell’obbligazione del chirurgo di un dovere di controllo stante il riferimento al parametro dello ‘specialista in radiologia con prolungata esperienza in ambito senologico’ esclude ab initio la possibilità che possa venire in rilievo una violazione della diligenza generica di cui all’articolo 1176 c.c., comma 1, la quale, in quanto rilevante per stabilire se c’è impossibilità della prestazione imputabile al debitore (articolo 1218), non può operare una volta che si sottragga dal campo della prestazione la specifica condotta professionale.

Cass. 26307 del 2019