Cassazione, III Sez. Civile, n. 28993/2019
La perdita di chance c’è se l’errore medico produce conseguenze negative nella sfera non patrimoniale del paziente ma non si può stabilire con certezza quanto questo sarebbe sopravvissuto, evitando sofferenze, senza l’errore. “Pertanto, nei casi in cui l’evento di danno sia costituito non da una possibilità – sinonimo di incertezza del risultato sperato – ma dal (mancato) risultato stesso, non di chance perduta par lecito discorrere, bensì di altro e diverso evento di danno (in ambito sanitario, /a perdita anticipata della vita, rigorosamente accertata come conseguenza dell’omissione sul piano causale).”
28993_perdita di chance
Condividi
Ultime news
- INFEZIONI NOSOCOMIALI: NO ALLA PROVA PRESUNTIVA NELL’ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ DELLA STRUTTURA SANITARIA
- DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE: SPETTA AL CONVENUTO PROVARE L’INSUSSISTENZA DI UN VINCOLO AFFETTIVO TRA LA VITTIMA E IL CONGIUNTO
- PERDITA DI CAPACITÀ LAVORATIVA SPECIFICA: IL DANNO PATRIMONIALE FUTURO DEVE SEMPRE RISPETTARE IL PRINCIPIO DI INTEGRALITÀ DEL RISARCIMENTO
- RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL DANNO MORALE: MAGGIORE RIGORE PROBATORIO NELL’AMBITO DELLE LESIONI DI LIEVE ENTITÀ
- CLAUSOLA DI REGOLAZIONE DEL PREMIO: QUALI CONSEGUENZE PER L’ASSICURATO CHE NON COMUNICA PERIODICAMENTE ALL’ASSICURATORE GLI ELEMENTI VARIABILI