Cassazione, III Sez. Civile, n. 28993/2019
La perdita di chance c’è se l’errore medico produce conseguenze negative nella sfera non patrimoniale del paziente ma non si può stabilire con certezza quanto questo sarebbe sopravvissuto, evitando sofferenze, senza l’errore. “Pertanto, nei casi in cui l’evento di danno sia costituito non da una possibilità – sinonimo di incertezza del risultato sperato – ma dal (mancato) risultato stesso, non di chance perduta par lecito discorrere, bensì di altro e diverso evento di danno (in ambito sanitario, /a perdita anticipata della vita, rigorosamente accertata come conseguenza dell’omissione sul piano causale).”
28993_perdita di chance
Condividi
Ultime news
- NESSUN RIPARTO DI GIURISDIZIONE TRA GIUDICE ORDINARIO E GIUDICE CONTABILE NELL’AZIONE DI RIVALSA DELLA STRUTTURA SANITARIA: UNA NUOVA CONFERMA DALLA CASSAZIONE
- CARTELLA CLINICA: QUALE CONTENUTO HA VALORE FIDEFACENTE?
- IL DANNO DA C.D. LUCIDA AGONIA E LA SUA TRASMISSIBILITÀ AGLI EREDI
- E’ CONSENTITO “MUTARE” LA DOMANDA PROCESSUALE ALL’ESITO DELLE RISULTANZE DELLA CTU?
- INVALIDITÀ DELLA CLAUSOLA CLAIMS MADE PER CARENZA DI CAUSA IN CONCRETO: CONSEGUENZE DELLA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELLA CLAUSOLA CONTRATTUALE