Cassazione, III Sez. Civile, n. 28993/2019

La perdita di chance c’è se l’errore medico produce conseguenze negative nella sfera non patrimoniale del paziente ma non si può stabilire con certezza quanto questo sarebbe sopravvissuto, evitando sofferenze, senza l’errore. “Pertanto, nei casi in cui l’evento di danno sia costituito non da una possibilità – sinonimo di incertezza del risultato sperato – ma dal (mancato) risultato stesso, non di chance perduta par lecito discorrere, bensì di altro e diverso evento di danno (in ambito sanitario, /a perdita anticipata della vita, rigorosamente accertata come conseguenza dell’omissione sul piano causale).”

28993_perdita di chance