Cassazione Civile – sentenza n. 26303/2019
Secondo la Suprema Corte: “La perdita di chance non corrisponde ad un “bonus” (diritto, interesse, situazione di aspettativa legittima) inteso come entità ontologicamente preesistente al ‘danno-conseguenza, risarcibile by-passando la prova della relazione eziologica che deve sussistere -sempre- tra condotta lesiva ed evento di danno: se così fosse, se cioè alla condotta colposa del debitore corrispondesse ‘automaticamente’ un danno-conseguenza parametrato alla perdita potenziale di guarigione o di miglioramento della status di salute, la obbligazione del contratto d’opera professionale si trasformerebbe in una obbligazione di risultato, e la statistica percentuale delle possibilità di sopravvivenza (o di ritardare la evoluzione della malattia) o delle possibilità di guarigione rileverebbe esclusivamente sul piano della esatta quantificazione del danno”.
Condividi
Ultime news
- LA NORMA IMPERATIVA DELLA LEGGE GELLI-BIANCO PREVALE SULL’AUTONOMIA CONTRATTUALE
- LA TUN COME PARAMETRO GENERALE E PREFERENZIALE
- NESSUN RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DI LUCRO CESSANTE IN CASO DI PERDITA DELLA CAPACITA’ LAVORATIVA
- LA COMPLICANZA NON ESCLUDE LA COLPA DEL SANITARIO, DOVENDO QUEST’ULTIMO PROVARE, OLTRE ALLA CORRETTEZZA DELLA PRESTAZIONE, ANCHE L’INEVITABILITA’ E L’IMPREVEDIBILITA’ DELL’EVENTO INFAUSTO.
- NON OPERA LA COMPESATIO LUCRI CUM DAMNO TRA IL DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE E LA RENDITA INAIL.
Archivio
- Aprile 2026
- Febbraio 2026
- Ottobre 2025
- Luglio 2025
- Maggio 2025
- Marzo 2025
- Febbraio 2025
- Novembre 2024
- Luglio 2024
- Giugno 2024
- Maggio 2024
- Marzo 2024
- Febbraio 2024
- Gennaio 2024
- Dicembre 2023
- Novembre 2023
- Giugno 2020
- Aprile 2020
- Marzo 2020
- Novembre 2019
- Aprile 2019
- Dicembre 2018
- Agosto 2018
- Luglio 2018
- Giugno 2018
