Corte d’Appello di Palermo, sez. I, sent. del 5.10.2023, n. 1706

Corte d’Appello di Napoli, sez. VIII, sent. del 13.10.2023, n. 4359

Le sentenze in esame risultano di particolare interesse in quanto si soffermano sulla ripartizione dell’onere probatorio in tema di franchigia aggregata annua, dando continuità  al principio stabilito dalla Suprema Corte di Cass., Sez. 3, con Ordinanza n. 30524/2019, secondo cui, in presenza di un’eccezione di inoperatività di polizza per mancata erosione della franchigia aggregata annua, è onere dell’assicurato fornire la prova del superamento della franchigia aggregata annua per poter azionare la garanzia.

Entrambe le pronunce si collocano nell’ambito di due giudizi in appello, nell’ambito dei quali le Compagnie Assicurative, dopo aver sollevato in primo grado l’eccezione di inoperatività di polizza per mancata erosione della Franchigia aggregata annua, chiedevano la riforma della sentenza di primo grado, contestando, tra l’altro, la mancata applicazione della franchigia aggregata e la conseguente errata ripartizione del rischio assicurato fra Compagnia Assicuratrice e assicurato.

Più specificatamente, la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 1706 del 5 ottobre 2023, in accoglimento del motivo di appello avanzato dalla Compagnia assicurativa, ha affermato che l’eccezione di inoperatività di polizza sollevata da parte della medesima Compagnia imponeva alla Struttura Sanitaria di provare l’erosione, totale o parziale, del fondo. E ciò sebbene gli eventuali pagamenti effettuati per altri sinistri concorrano ad erodere il fondo in bilancio corrispondente alla franchigia annua e fermo restando che l’Ufficio Gestione Sinistri della Compagnia Assicurativa è tenuto a collaborare con l’assicurato ai fini informativi.

La Corte sottolinea che il superamento della franchigia è un fatto costitutivo della domanda di manleva, in quanto la stessa attiene agli elementi che consentono alla parte assicurata di giovarsi della garanzia pattuita, esclusa contrattualmente al di sotto di un certo importo.

Ed ancora, la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 4359 del 13 ottobre 2023, ha riformato la sentenza di primo grado con la quale il Giudice aveva accolto la domanda di manleva avanzata da una Struttura Sanitaria privata. Il Giudice di primo grado si era infatti limitato a detrarre la sola franchigia per sinistro e aveva invece omesso di applicare anche la franchigia aggregata annuale contemplata dalla polizza, la cui prova era stata data da parte della Compagnia e non era stata contestata da parte dell’assicurata.

Sul punto, la Corte ha innanzitutto chiarito che il mancato riferimento alla franchigia aggregata nelle conclusioni rassegnate dalla Compagnia Assicurativa, la quale nelle conclusioni aveva fatto riferimento unicamente alla franchigia per sinistro, non consente di ritenere che tale questione esuli dal thema decidendum, essendone stata comunque invocata l’operatività nella comparsa di costituzione. Infatti, il giudicante ha ribadito che la questione relativa franchigia aggregata non integra un’eccezione in senso proprio, ma una mera difesa, non dovendo sottostare alle preclusioni imposte dall’art. 167 c.p.c.

Inoltre, la Corte ha richiamato l’orientamento della Cassazione, in base al quale, in punto di distribuzione dell’onere della prova tra le parti, non è dato distinguere tra clausole generali e speciali allorquando venga domandato l’adempimento di un contratto. Infatti, le clausole contrattuali, tutte ed inscindibilmente, “attengono alla delimitazione dell’oggetto del contratto, il quale, se contestato, deve essere provato unicamente dall’attore che intenda giovarsi degli effetti relativi e conseguenti, trattandosi di fatto costitutivo della domanda ai sensi del primo comma dell’art. 2697 cod. civ.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1473 del 12/02/1998)

Anche in tal caso, la Corte d’Appello di Napoli ha sottolineato che il superamento della franchigia aggregata annua, in quanto circostanza attinente agli elementi che consentono all’assicurato di giovarsi della manleva pattuita, è un fatto costitutivo della domanda.

Pertanto, avendo la Compagnia Assicurativa richiesto che l’eventuale condanna tenesse conto dei limiti della franchigia, l’assicurato era onerato di provare l’erosione della stessa entro i termini di cui all’art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., con facoltà dell’assicurazione di fornire la prova contraria con la memoria di cui all’art. 186, comma VI, n. 3, c.p.c.

In conclusione, se la Compagnia di Assicurazione, quale terza chiamata dal proprio assicurato, eccepisce l’inoperatività di polizza per mancata erosione della franchigia aggregata annua o richiede che l’eventuale condanna tenga conto di tale limitazione, è onere dell’assicurato fornire la prova del superamento della franchigia aggregata nei termini processuali a ciò concessi.

In caso di mancato assolvimento dell’onere probatorio, dunque, la domanda di manleva avanzata dall’assicurato dovrà essere rigettata.

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