Cassazione civile, ord. 11/03/2020, n. 7024
Secondo la Suprema Corte, il giudice di merito, ai fini risarcitori, deve tenere conto di tutte le conseguenze derivanti dall’evento di danno e procedere a un accertamento concreto del danno utilizzando tutti i necessari mezzi di prova, compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni. Su questa scorta, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno c.d. esistenziale, ma non, invece, la differente e autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute. Il danno morale andrà, tuttavia, allegato e provato
Condividi
Ultime news
- NESSUN RIPARTO DI GIURISDIZIONE TRA GIUDICE ORDINARIO E GIUDICE CONTABILE NELL’AZIONE DI RIVALSA DELLA STRUTTURA SANITARIA: UNA NUOVA CONFERMA DALLA CASSAZIONE
- CARTELLA CLINICA: QUALE CONTENUTO HA VALORE FIDEFACENTE?
- IL DANNO DA C.D. LUCIDA AGONIA E LA SUA TRASMISSIBILITÀ AGLI EREDI
- E’ CONSENTITO “MUTARE” LA DOMANDA PROCESSUALE ALL’ESITO DELLE RISULTANZE DELLA CTU?
- INVALIDITÀ DELLA CLAUSOLA CLAIMS MADE PER CARENZA DI CAUSA IN CONCRETO: CONSEGUENZE DELLA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELLA CLAUSOLA CONTRATTUALE