Cass. civ., Sez. III, del 02/03/2026, n. 4704
La presente sentenza si sofferma sul concetto di complicanza in ambito di responsabilità sanitaria e sull’onere della prova in capo alla struttura sanitaria e ai sanitari.
Nel caso concreto, i familiari di un paziente deceduto agivano in giudizio nei confronti dei medici e della struttura sanitaria ove il paziente era stato curato, e, all’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale rigettava la pretesa, ritenendo che la prestazione sanitaria fosse stata eseguita correttamente e che, pertanto, l’evento lesivo riportato dal paziente rientrasse tra le complicanze note e non evitabili dell’intervento chirurgico.
I familiari proponevano quindi appello e la Corte accoglieva il gravame chiarendo che: “al medico convenuto in un giudizio di responsabilità non basta, per superare la presunzione posta a suo carico dall’art. 1218 c.c., dimostrare che l’evento dannoso per il paziente rientri astrattamente nel novero di quelle che nel lessico clinico vengono chiamate “complicanze”, rilevate dalla statistica sanitaria. Infatti, la nozione di complicanza indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell’iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile, è priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi a un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile sì da integrare gli estremi della causa non imputabile”.
Pertanto, secondo la Corte d’Appello, la qualificazione di un evento come “complicanza” non è sufficiente, di per sé, a escludere la colpa del medico, giacché, in ambito giuridico, il peggioramento delle condizioni del paziente deve essere ricondotto alternativamente a un evento prevedibile ed evitabile – e dunque imputabile a colpa – oppure a una causa imprevedibile e inevitabile, idonea a escludere la responsabilità.
Nel caso di specie, i giudici di secondo grado ritenevano non assolto l’onere probatorio gravante sui sanitari, rilevando l’assenza di allegazioni e prove circa l’effettiva inevitabilità dell’evento.
Inoltre, secondo la Corte, i medici convenuti non avevano provato la particolare difficoltà dell’intervento, il quale doveva essere considerato come una prestazione routinaria.
Pertanto, i convenuti avrebbero dovuto superare la presunzione che la complicanza in questione fosse stata determinata dalla loro responsabilità, dimostrando, al contrario, che essa derivasse da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento.
Nel giudizio di appello è stato poi decisivo l’esame della compilazione della cartella clinica. La Corte d’Appello ha infatti ritenuto che la difettosa e lacunosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non potesse pregiudicare sul piano probatorio il paziente, al quale anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato.
La Corte di Cassazione, investita del ricorso da parte dei sanitari, ha confermato integralmente l’impostazione della Corte d’Appello, rigettando tutti i motivi.
In particolare, la Suprema Corte condivide la nozione di complicanza data dalla Corte d’Appello, affermandone il valore meramente descrittivo sul piano medico che non assume autonoma rilevanza esimente sul piano giuridico.
In ambito giuridico, infatti, la sussistenza di una “complicanza” è ravvisabile laddove ci sia un peggioramento delle condizioni del paziente che possa ricondursi a un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, oppure a un fatto imprevedibile o inevitabile, che esclude la responsabilità della struttura e del medico.
Orbene, la Cassazione ribadisce quindi che rientra nell’onere probatorio del medico e della struttura dimostrare che l’evento dannoso sia stato determinato da una causa imprevedibile e inevitabile.
In ultimo, la Corte conferma anche il principio per cui le carenze della cartella clinica non possano tradursi in un pregiudizio per il paziente, al quale anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato.
In definitiva, la pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato volto a rafforzare la tutela del paziente, delimitando l’area di operatività della nozione di complicanza. Ne emerge che il rischio tipico dell’attività medica non si traduce automaticamente in esenzione da responsabilità, ma richiede una rigorosa dimostrazione della sua inevitabilità, il cui onere grava sulla struttura e sul medico.
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