Cass. civ., Sez. III, del 07/04/2026, n. 8630 

La vicenda trae origine da un incidente stradale avvenuto il 20 febbraio 2021, a seguito del quale l’attore ha adito il Tribunale di Milano per ottenere l’accertamento della responsabilità esclusiva del conducente e proprietario del veicolo coinvolto, nonché della relativa compagnia assicuratrice. 

Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, caratterizzato da lesioni macropermanenti pari al 35%, è stata invocata l’applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano 2024, con richiesta di personalizzazione massima del risarcimento, anche in considerazione delle ripercussioni sulle attività sportive amatoriali. 

La Terza Sezione civile della Corte di Cassazione si è espressa sul rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sollevato dal Tribunale di Milano. 

Il Tribunale di Milano, giudice rimettente, ha posto come quesito se, a seguito dell’entrata in vigore del d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 cd. Testo Unico Nazionale, il criterio corretto per la liquidazione del danno biologico da macrolesioni dovesse essere ancora individuato nelle Tabelle milanesi, nella nuova T.U.N. ovvero in una scelta discrezionale tra i due sistemi, adeguatamente motivata, considerato che le diverse opzioni portano a risultati anche significativamente differenti. 

La Corte, per rispondere al quesito, ripercorreva tutto il dibattito sviluppatosi sia in giurisprudenza che in dottrina, individuando tre principali orientamenti: 

– il primo, favorevole all’applicazione estesa della T.U.N. anche a fatti precedenti e oltre i casi tipici della responsabilità civile automobilistica e sanitaria. 

– il secondo, contrario all’applicazione generalizzata della T.U.N., che ne limita l’uso ai soli ambiti previsti e ai sinistri successivi al 5 marzo 2025.  

– l’ultimo orientamento, intermedio tra i due precedenti, che ammette l’applicazione combinata dei due predetti criteri da parte del giudice, purché adeguatamente giustificata. 

La soluzione viene individuata dai giudici di legittimità sulla scorta del principio di equità, sancito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., che costituisce il fondamento della liquidazione del danno non patrimoniale. In tale prospettiva, le tabelle, sia quelle elaborate dalla prassi giudiziaria, sia quelle provenienti dalla fonte normativa, rappresentano strumenti di ausilio raggiungere l’equità, senza sostituirsi al giudizio equitativo ma integrandolo. 

La Corte afferma quindi che la T.U.N. deve essere considerata un parametro generale e preferenziale per la valutazione equitativa del danno biologico da lesioni gravi, utilizzabile anche indirettamente per fatti antecedenti al 5 marzo 2025 e per ambiti diversi da quelli tipici della responsabilità automobilistica e sanitaria. Tale utilizzo non deriva da un’applicazione analogica né da efficacia retroattiva della norma, ma da una scelta equitativa del giudice, che adotta la T.U.N. come criterio aggiornato e fondato normativamente per determinare il risarcimento del danno. 

La Cassazione precisa inoltre che, nei giudizi di primo grado instaurati dopo il 5 marzo 2025, il giudice deve fare riferimento alla T.U.N. come parametro privilegiato, pur mantenendo la valutazione ancorata alle peculiarità del caso concreto. Eventuali scostamenti, anche in favore delle Tabelle di Milano, sono ammessi solo se sorretti da una motivazione particolarmente rigorosa e puntuale, fondata su specifiche circostanze che rendano più equa una diversa quantificazione. Tale onere motivazionale diventa ancora più stringente e rigoroso quando la fattispecie rientra negli ambiti tipici della T.U.N. 

Il principio di diritto enunciato eleva dunque la T.U.N. come punto di riferimento centrale nel sistema di liquidazione del danno alla salute.  

Con la pronuncia in commento la T.U.N. diviene un parametro equitativo generale dal quale il giudice può discostarsi soltanto in presenza di ragioni eccezionali, esplicitamente e rigorosamente motivate. 

Sentenza-Cass.-civ.-sez.-III-sent.-7-aprile-2026-n.-8630-1