Cass. civ., Sez. III, del 17/04/2026, n. 9949
La vicenda in oggetto trae origine da un’azione risarcitoria promossa nei confronti di una struttura sanitaria privata da una paziente, la quale lamentava di aver subito un danno in conseguenza dell’inesatta esecuzione di un intervento di chirurgia estetica, effettuato in regime privatistico. A fondamento della domanda, la danneggiata richiamava le risultanze di un accertamento tecnico preventivo, dalle quali emergeva la non conformità della prestazione sanitaria alle leges artis, nonché un peggioramento del quadro estetico, suscettibile di miglioramento mediante ulteriori trattamenti correttivi.
Costituitasi in giudizio, la struttura convenuta contestava le pretese attoree e chiamava in causa il sanitario esecutore dell’intervento, esercitando nei suoi confronti azione di regresso e manleva, fondata sul contratto libero-professionale con lo stesso intercorso (in particolare sull’art. 7, che prevedeva l’obbligo di manleva) nonché sulle norme codicistiche in materia di rapporti interni tra condebitori solidali. Il medico, a sua volta, negava ogni profilo di responsabilità e chiamava in causa la propria compagnia assicuratrice, chiedendo di essere da questa garantito.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria e, contestualmente, riconosceva il diritto di quest’ultima a rivalersi sul sanitario per quanto eventualmente corrisposto a titolo di risarcimento.
Avverso tale decisione il sanitario proponeva appello, eccependo, tra l’altro, la nullità della clausola contrattuale che prevedeva l’obbligo di manleva e chiedendo una diversa ripartizione della responsabilità. Il giudice di secondo grado accoglieva parzialmente il gravame, escludendo la possibilità per la struttura di esercitare l’azione di regresso sul presupposto che, ai sensi della normativa vigente, essa fosse subordinata alla sussistenza del dolo o della colpa grave del sanitario. Pur ravvisando profili di colpa professionale, la corte territoriale escludeva che nel caso concreto fosse configurabile una colpa grave, con conseguente rigetto della domanda di rivalsa.
Avverso la sentenza d’appello la struttura sanitaria proponeva ricorso per cassazione, cui resisteva il sanitario con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato.
Con la pronuncia in commento, la Corte eleva a norma imperativa l’articolo 9 della l.n. 24/2017: invero, i giudici di legittimità chiariscono e affermano con chiarezza che il citato art. 9 della legge Gelli-Bianco regola il rapporto interno tra struttura e sanitario in modo autonomo e prevalente rispetto alle norme codicistiche. La sua applicazione non dipende dalla qualificazione della responsabilità del sanitario verso il paziente, contrattuale o extracontrattuale, ma dal fatto che la prestazione sia stata resa nell’ambito dell’organizzazione della struttura. In tali ipotesi, il sanitario, anche se libero professionista e legato da un rapporto diretto con il paziente, opera comunque come ausiliario della struttura, con la conseguenza che la rivalsa è ammessa solo nei casi di dolo o colpa grave.
La Corte, inoltre, esclude che tale disciplina possa essere derogata dall’autonomia contrattuale: nel caso di specie è stata dichiarata nulla la clausola di manleva inserita nel contratto tra clinica e chirurgo che prevedeva un diritto di rivalsa della prima anche in caso di colpa lieve del secondo.
Dunque, all’art. 9 della l.n. 24/2017 viene attribuita la natura di norma inderogabile, utilizzandolo come criterio esclusivo per derimere la controversia. Da ciò deriva l’irrilevanza di eventuali pattuizioni difformi, comprese le clausole di manleva invocate dalla struttura, che risultano assorbite e incompatibili con il limite della norma di legge.
Infine, la Corte adotta un criterio restrittivo relativo alla nozione di colpa grave, qualificandola come una “deviazione particolarmente marcata e inescusabile rispetto alle regole dell’arte medica”. Dunque, senza l’accertamento della colpa grave così intesa è esclusa la rivalsa sul medico, non potendo neppure essere utilizzato dalla struttura lo strumento del regresso tra coobbligati ex articolo 2055 c.c.
In conclusione, la decisione ribadisce che l’azione di rivalsa della struttura sanitaria è soggetta a un regime speciale e restrittivo, essendo ammessa solo in presenza di dolo o colpa grave del sanitario e non potendo essere ampliata né attraverso il richiamo alle regole generali del regresso tra condebitori né mediante accordi contrattuali.
Cass.-civ.-17-aprile-2026-n.-9949-2Condividi
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