Cass. civ., Sez. III, del 10/03/2026, n. 5356 

La vicenda trae origine da un’azione risarcitoria promossa nel 2015 da un paziente che, a seguito di un intervento di espianto di midollo osseo, aveva contratto un’endocardite batterica dovuta a infezione nosocomiale, riportando gravi conseguenze permanenti.  

L’attore imputava la responsabilità a più enti sanitari, sostenendo che non fossero stati eseguiti adeguati controlli pre-operatori, non fosse stata adottata la necessaria profilassi antibiotica e, in ultimo, che vi fossero state carenze nelle procedure sanitarie e fosse mancato un consenso informato effettivo. 

Dalla consulenza tecnica d’ufficio emergeva che l’attore era effettivamente affetto da tale malformazione, mai diagnosticata perché asintomatica, e che l’infezione era causalmente collegata all’intervento secondo il criterio del “più probabile che non”. Tuttavia, il CTU escludeva profili di colpa medica, ritenendo che, in assenza di sintomi o indizi clinici, non fosse obbligatorio effettuare ulteriori accertamenti diagnostici né adottare profilassi antibiotica. 

In primo grado i giudici si discostavano in parte dalle conclusioni peritali riconoscendo la responsabilità della sola struttura sanitaria che aveva effettuato la valutazione di idoneità del donatore. In particolare, i giudici ritenevano negligente l’omessa diagnosi della patologia cardiaca, affermando che un semplice esame non invasivo avrebbe potuto individuarla e l’incompletezza dell’anamnesi, non avendo considerato precedenti familiari rilevanti. Secondo il Tribunale, se correttamente accertata, la condizione avrebbe imposto ulteriori cautele o escluso l’intervento. Pertanto, venivano escluse responsabilità sia della struttura che aveva eseguito l’intervento, ritenuto conforme ai protocolli, sia dell’ente gestore del registro donatori, privo di obblighi diretti verso il donatore. 

Il Tribunale liquidava il danno non patrimoniale sulla base delle Tabelle di Milano, riconoscendo anche una personalizzazione, ma rigettava la domanda di danno patrimoniale, lucro cessante e perdita di chance, per mancanza di prova adeguata dei redditi e delle concrete prospettive professionali. 

La Corte d’Appello riformava parzialmente la decisione, estendendo la responsabilità anche alla struttura ospedaliera presso il quale era eseguito l’intervento, ritenendo che non vi fosse prova certa dell’adozione di tutte le misure di prevenzione dell’infezione. La responsabilità veniva quindi ripartita in misura paritaria tra le due strutture sanitarie, confermando l’importo già liquidato per il danno non patrimoniale. Anche i giudici di secondo grado escludevano il danno patrimoniale, ribadendo che la perdita della capacità lavorativa specifica non comportava automaticamente una perdita di reddito e che tale pregiudizio doveva essere dimostrato in concreto. 

A seguito di detta pronuncia, il danneggiato proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che il danno patrimoniale avrebbe dovuto essere riconosciuto in quanto non specificamente contestato dalle controparti e comunque liquidabile in via equitativa. 

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.  

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 c.p.c., 1226 c.c. e 132 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe errato nel non considerare come non contestata la quantificazione del danno patrimoniale da lui allegata. Secondo tale prospettazione, la mancata contestazione avrebbe dovuto esonerarlo dall’onere della prova e comportare una liquidazione equitativa del danno. 

Il motivo viene dichiarato inammissibile dalla Corte, la quale osserva che si tratta di una questione nuova, non sollevata nei precedenti gradi di giudizio, e quindi non proponibile in sede di legittimità. Inoltre, secondo i giudici di legittimità, il ricorrente non si misura con la motivazione della sentenza impugnata, la quale escludeva che la riduzione della capacità lavorativa comportasse automaticamente un danno economico. Pertanto, la Corte di legittimità ribadisce l’esclusione di qualsiasi automatismo tra riduzione della capacità lavorativa e perdita di reddito. 

Difatti, la Corte d’appello aveva rilevato la totale assenza di prova del lucro cessante, evidenziando la mancata produzione di adeguata documentazione reddituale, la tardività dei documenti prodotti e l’inidoneità della prova testimoniale. Ne derivava l’impossibilità di verificare una effettiva riduzione dei redditi. 

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’incostituzionale interpretazione degli artt. 115 c.p.c. e 1226 c.c., ritenendo che la decisione abbia determinato una disparità di trattamento nella liquidazione del danno, presupponendo la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. l’esistenza di elementi minimi di prova, che nel caso di specie mancavano del tutto. 

Anche questo motivo viene dichiarato inammissibile dalla Corte, poiché ripropone censure già respinte e fondate su argomentazioni non pertinenti alla decisione impugnata. 

In conclusione, la Cassazione ha confermato l’impostazione della Corte d’Appello, ribadendo che il danno patrimoniale non può essere riconosciuto in assenza di prova concreta, neppure facendo ricorso a criteri equitativi, e ha definitivamente rigettato le pretese del ricorrente su tale voce di danno. 

Cass.-Civ.-5356-del-2026