Cass. civ., Sez. III, del 06/02/2026, n. 2624  

I familiari di un lavoratore portuale deceduto a causa di un mesotelioma pleurico, insorto per esposizione ad amianto durante l’attività lavorativa, agivano in giudizio nei confronti dell’ente datore di lavoro. 

In primo grado, il Tribunale accoglieva la domanda proposta dai familiari e condannava l’ente al risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale.  

Tale decisione veniva tuttavia impugnata dagli stessi familiari, i quali lamentavano, tra l’altro, l’inadeguata quantificazione del danno, la mancata applicazione delle tabelle milanesi aggiornate, l’erronea detrazione della rendita INAIL e l’omesso riconoscimento di interessi e rivalutazione. 

La Corte d’Appello accoglieva parzialmente l’appello proposto, rideterminando il danno secondo le tabelle milanesi aggiornate al 2022, ma confermando sia la detrazione della rendita INAIL dal risarcimento, sia il mancato riconoscimento degli interessi compensativi. 

Avverso tale decisione, veniva quindi proposto ricorso per cassazione da parte di alcuni dei familiari, cui resisteva il datore di lavoro, dando così origine al giudizio di legittimità oggetto della pronuncia in commento. 

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti censuravano ancora la compensazione tra il valore della rendita INAIL percepita dai superstiti e il danno da perdita del rapporto parentale subito dalla vedova, evidenziando la diversa naturai di tali.   

In particolare, i ricorrenti ritenevano che i giudici di merito avessero effettuato una arbitraria compensazione tra due voci di danno distinte, ovvero appunto la rendita INAIL ai superstiti e il danno da perdita del rapporto parentale subito dalla vedova del defunto, in quanto quest’ultimo avrebbe natura di danno essenzialmente non patrimoniale e pertanto non sarebbe tutelato dalla rendita INAIL. 

Sul punto, la Corte ritiene fondato tale motivo di ricorso reputando illegittima la detrazione della rendita INAIL dal risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.  

Difatti, la Corte censura la pronuncia di secondo grado nella parte in cui ritiene identiche tali voci di danno. Al contrario, secondo la Suprema Corte, sussiste una netta differenza tra il risarcimento da perdita del rapporto parentale e la rendita INAL.  

Il primo è un danno ha natura non patrimoniale, in quanto attiene alla lesione della sfera affettiva e familiare. Secondo la Corte, in questo caso, l’interesse fatto valere è quello “alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell’art. 2059 cod. civ.” 

Diversamente, la rendita INAIL è una prestazione che ha funzione indennitaria del danno biologico e patrimoniale da incapacità lavorativa.  

Data la diversità strutturale e funzionale della rendita INAIL rispetto al risarcimento del danno subito dall’infortunato ovvero da terzi soggetti, come nella specie i parenti, la Corte afferma che “il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile deve essere calcolato, proprio in considerazione del tipo di pregiudizi ristorati, tramite sottrazione dall’importo complessivo dovuto delle eventuali somme corrisposte facendo riferimento ad un criterio non per poste omogenee, ma per poste identiche sottraendo pertanto l’indennizzo Inail dal credito risarcitorio solo quando l’uno e l’altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici criterio per “poste identiche” e non per “poste omogenee”” 

In conclusione, con la sentenza oggetto di questo commento, i giudici di legittimità riaffermano il principio secondo cui la compensatio lucri cum damno può operare solo in presenza di pregiudizi identici e non omogenei; sicché, in mancanza di identità tra le poste risarcitorie, la rendita non può essere scomputata dal risarcimento del danno da perdita de rapporto parentale.  

Per completezza, segnaliamo che la Suprema Corte ha, invece, rigettato il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento di interessi compensativi, poiché, in caso di liquidazione del danno in valori attuali, essi non spettano automaticamente ma devono essere specificamente allegati e provati dal creditore. 

La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio, limitatamente alla questione della detrazione della rendita INAIL.

Cassazione-civile-sez.-III-06022026-n.-2624