Cass. civ., Sez. III, del 10/04/2026, n. 9013

La vicenda oggetto del presente caso trae origine da un sinistro stradale, a seguito del quale, si rendeva necessario un intervento sanitario. In occasione di quest’ultimo, tuttavia, il danneggiato subiva ulteriori danni riconducibili alla malpractice medica.  

A seguito di ciò, il danneggiato stipulava una transazione con l’assicuratore per la responsabilità civile dell’automobilista che l’aveva investito, percependo delle somme risarcitorie. 

Il danneggiato instaurava poi un giudizio nei confronti della struttura sanitaria presso cui era stato sottoposto ad intervento. All’esito del procedimento, il Tribunale adito riconosceva la responsabilità della struttura sanitaria convenuta per il danno differenziale alla salute subito dall’attore in conseguenza di un intervento sanitario resosi necessario a seguito del sinistro stradale. 

Per quanto concerne il danno, il Tribunale detraeva, dagli importi complessivamente liquidati come risarcimento del danno iatrogeno, le somme che il danneggiato aveva già ricevuto in eccesso dall’assicuratore del responsabile del sinistro rispetto alle conseguenze dannose del sinistro stradale.  

Nel successivo giudizio di appello, la Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado. In particolare, la Corte, preso atto della intervenuta transazione tra il danneggiato e l’assicuratore del responsabile civile del sinistro, aveva ritenuto che la struttura sanitaria fosse tenuta a risarcire il solo danno iatrogeno differenziale, detraendo tuttavia dall’importo complessivo le somme percepite dal danneggiato e ritenute eccedenti rispetto al danno da circolazione, sul presupposto della natura solidale delle obbligazioni risarcitorie e della possibilità, per la struttura, di avvalersi della transazione ai sensi dell’art. 1304 c.c. 

Avverso tale decisione, il danneggiato proponeva quindi ricorso per cassazione. 

Con i primi tre motivi, il ricorrente censurava, sotto diversi profili, l’erronea interpretazione della transazione, la indebita applicazione delle regole sulla solidarietà tra condebitori e la conseguente illegittima detrazione delle somme già percepite, sostenendo che la transazione avesse ad oggetto esclusivamente i danni derivanti dal sinistro stradale e non potesse quindi incidere sul distinto credito risarcitorio nei confronti della struttura sanitaria.  

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati tutti i motivi formulati dal ricorrente rilevando come la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato come solidali due obbligazioni risarcitorie tra loro distinte, in quanto derivanti da fatti illeciti autonomi e causalmente non sovrapponibili.  

Da un lato, il sinistro stradale imputabile all’automobilista, mentre dall’altro, la malpractice sanitaria fonte del danno iatrogeno differenziale. 

Secondo la Suprema Corte, ciascun debitore è tenuto a rispondere esclusivamente delle conseguenze dannose direttamente riconducibili alla propria condotta, rispondendo unicamente delle conseguenze dannose che ciascuna ha concretamente prodotto a carico della vittima. 

In questo senso, si deve dunque escludere qualsiasi vincolo di solidarietà in presenza di eventi dannosi eterogenei e privi di un comune nesso causale.  

Dunque, l’automobilista deve rispondere unicamente delle conseguenze dannose provocate dal sinistro stradale, mentre la struttura sanitaria deve rispondere unicamente delle conseguenze dannose provocate dalla malpractice medica. 

In tale prospettiva, è stato altresì evidenziato come l’intervento sanitario abbia interrotto il nesso causale con il sinistro stradale originario, radicando una responsabilità autonoma in capo alla struttura. 

Da ciò discende l’inapplicabilità dell’art. 1304 c.c. e, conseguentemente, l’impossibilità per la struttura sanitaria di avvalersi della transazione conclusa tra il danneggiato e l’assicuratore del responsabile del sinistro.  

Dunque, la Corte chiarisce che le somme corrisposte in sede transattiva devono, infatti, ritenersi riferibili esclusivamente ai danni derivanti dal sinistro stradale e non possono in alcun modo essere imputate a copertura del distinto danno iatrogeno.  

Sul punto, i giudici di legittimità affermano che: “deve ritenersi infondata la pretesa alla detrazione sic et simpliciter di eventuali importi corrisposti (asseritamente) in modo indebito dall’assicuratore del responsabile del sinistro da quanto dovuto dalla struttura sanitaria, dovendo ritenersi che l’assicuratore del responsabile del sinistro stradale abbia inteso cancellare, attraverso la conclusione della transazione con il danneggiato, le sole conseguenze dannose direttamente causate dal sinistro, e dovendo quindi escludersi che, al fine di risarcire le conseguenze dannose viceversa provocate (unicamente) dall’intervento della struttura sanitaria, siano utilizzabili quelle somme destinate invece a coprire (in eccesso o meno) le sole conseguenze del sinistro. Il danno iatrogeno differenziale, quindi, non potrà mai ritenersi coperto da quanto corrisposto dall’assicurazione del responsabile del sinistro stradale in esecuzione della transazione volta risarcire il danno provocato da quest’ultimo; e ciò non solo per l’evidente estraneità della compagnia assicuratrice ai debiti risarcitori della struttura sanitaria convenuta, ma altresì – e soprattutto – per l’impossibilità, da parte di quest’ultima, di profittare, in assenza di alcun rapporto di solidarietà passiva tra le parti debitrici, delle somme corrisposte dall’assicurazione al danneggiato allo scopo di limitare il proprio debito risarcitorio per il danno iatrogeno differenziale provocato.” 

In conclusione, la Corte ha quindi escluso la legittimità della compensatio lucri cum damno operata dai giudici di merito, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello.

Cassazione-civile-sez.-III-10042026-n.-9013