Cass. civ., Sez. III, del 14/01/2026, n. 760

La vicenda trae origine dall’azione risarcitoria promossa dai genitori di una minore affetta da ipoacusia neurosensoriale, insorta nel contesto di un ricovero in terapia intensiva neonatale, durante il quale la paziente aveva contratto infezioni nosocomiali, trattate con antibiotici potenzialmente ototossici. Nel corso del giudizio di primo grado, il CTU riconosceva all’infezione nosocomiale un ruolo concausale nel determinismo dell’ipoacusia, pur in concorso con molteplici fattori eziopatogenetici naturali (immaturità del nervo acustico e condizioni neonatali critiche) e stimato il danno biologico permanente vicino al 30%, senza tuttavia poter scomporre in percentuale il peso delle singole cause.  

Il Tribunale rigettava integralmente la domanda, escludendo la responsabilità dell’Azienda sanitaria e ritenendo non provato il nesso causale giuridicamente rilevante.  

La Corte d’Appello disponeva un’integrazione della consulenza tecnica medico legale, all’esito della quale il CTU concludeva per l’impossibilità di differenziare la percentuale di danno derivato alla minore dalla concausa rappresentata dall’ infezione rispetto a quella determinata dalle cause naturali, attribuendo quindi una valenza causale paritaria ai due fattori. La Corte d’Appello rigettava il gravame. 

I genitori della minore proponevano ricorso per cassazione e l’azienda sanitaria presentava a sua volta un controricorso.  

I ricorrenti, con i primi due motivi di ricorso, hanno denunciato la nullità della sentenza d’appello per violazione delle norme in tema di responsabilità civile e di nesso di causalità, lamentando che la Corte territoriale, pur avendo accertato l’esistenza di una concausa umana colpevole, ossia l’infezione nosocomiale, nella genesi multifattoriale del danno uditivo subito dalla minore, ne avesse escluso ogni rilevanza causale sul presupposto dell’impossibilità di determinare scientificamente la percentuale di incidenza rispetto alle cause naturali. In tal modo, secondo i ricorrenti, la Corte d’appello si sarebbe posta in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in particolare con Cass. n. 15991/2011, che impone di affermare la responsabilità del soggetto autore della concausa umana, salva la successiva delimitazione dell’obbligo risarcitorio in base alla causalità giuridica. 

La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i motivi per la loro connessione, ne ha ritenuto la fondatezza, accogliendo il ricorso. Essa ha ribadito che, in presenza di un danno alla salute a genesi multifattoriale, il concorso tra fattori naturali e comportamento umano non esclude la rilevanza causale di quest’ultimo ai sensi dell’art. 41 c.p., ove sia accertata la causalità materiale. In tali ipotesi, l’evento di danno deve essere imputato all’autore della condotta umana, mentre la causalità giuridica opera successivamente per selezionare e delimitare le conseguenze risarcibili, escludendo quelle riconducibili esclusivamente al fattore naturale. 

La Corte ha quindi censurato la sentenza impugnata per aver erroneamente sovrapposto il piano della causalità materiale a quello della causalità giuridica, trasformando l’incertezza sull’incidenza percentuale delle concause in un criterio di esclusione della responsabilità, anziché nel presupposto per una liquidazione equitativa del danno imputabile al fattore umano. In presenza di una concausalità accertata, l’impossibilità di una precisa quantificazione scientifica non giustifica il rigetto della domanda risarcitoria, ma impone al giudice di procedere alla determinazione equitativa dell’aliquota di danno ascrivibile alla condotta colpevole, tenendo conto delle circostanze concrete, tra cui l’eventuale preesistenza di una menomazione. 

Ne consegue l’enunciazione del principio di diritto secondo cui, in caso di danno alla salute derivante dal concorso tra causalità naturale e comportamento umano, la responsabilità dell’autore di quest’ultimo va affermata in base al principio dell’equivalenza delle cause, ferma restando l’imputazione del danno in proporzione al contributo causale e, in caso di impossibilità di determinarlo, mediante criteri equitativi. Sulla base di tali principi, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello per un nuovo esame conforme ai criteri indicati.

Cass. civ. 760 del 2026