Cass. civ., Sez. III, del 08/01/2026, n. 468 

La Suprema Corte, nella pronuncia in esame, indica le principali caratteristiche dei pregiudizi terminale e catastrofale, sussistenti in ipotesi di fatto illecito con evento mortale preceduto da un determinato periodo di sopravvivenza della vittima. In particolare, i giudici di legittimità si soffermano sul regime probatorio necessario per l’affermazione in sede risarcitoria di siffatte voci di danno. 

Nell’ordinanza in commento i due attori convenivano in giudizio l’AUSL al fine di ottenere il risarcimento di danno non patrimoniale iure proprio derivante da responsabilità extracontrattuale a seguito del decesso del figlio/fratello. 

In primo grado, i giudici riconoscevano la responsabilità della convenuta, con conseguente condanna a risarcire il danno non patrimoniale. 

Veniva proposto appello incidentale dai parenti, conseguentemente l’AUSL proponeva appello incidentale tardivo.  

La Corte d’Appello di Perugia rigettava l’appello principale e dichiarava inammissibile quello incidentale. 

I parenti presentavano ricorso per cassazione sulla base di due motivi.  

Con il primo motivo, i ricorrenti contestano, in primo luogo, il mancato riconoscimento del danno biologico terminale, fondato dal giudice d’appello sull’assenza di un apprezzabile lasso di tempo (individuato in una durata superiore alle 24 ore) tra lesione e morte. Tale censura è stata tuttavia respinta dalla Cassazione, in quanto conforme all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il danno biologico terminale è, di regola, configurabile solo in presenza di una sopravvivenza superiore alle 24 ore.  

Diversamente, è stato accolto il motivo relativo al danno morale terminale, detto anche danno catastrofale. I ricorrenti denunciano l’assoluta illogicità della motivazione con cui il giudice d’appello ne ha escluso la risarcibilità, pur riconoscendo che il de cuius era rimasto vigile fino a poco prima del decesso. 

Nella specie, la Corte territoriale riteneva non provato il requisito della lucida agonia del de cuius, pur riconoscendo che “il diario infermieristico comprovi … sia rimasto vigile sino all’infausto aggravamento delle proprie condizioni di salute”. 

La Cassazione ha chiarito che non è configurabile un travisamento della prova nei ristretti limiti delineati dalle Sezioni Unite n. 5792/2024, trattandosi di valutazione delle risultanze probatorie riservata al giudice di merito. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da radicale illogicità e, quindi, meramente apparente, in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. 

In particolare, la Corte territoriale ha erroneamente desunto – dall’essere il paziente vigile – l’assenza di consapevolezza dell’approssimarsi della morte, operando un salto logico privo di fondamento, in quanto la vigilanza consente la percezione degli eventi, ma non esclude la possibilità che il soggetto maturi la consapevolezza di un possibile esito infausto. Parimenti illogica è risultata l’affermazione secondo cui i ricorrenti avrebbero dovuto fornire una prova diretta e positiva di tale consapevolezza, prova in concreto inesigibile e che può invece essere desunta anche in via presuntiva dalle gravissime condizioni cliniche e dal contesto ospedaliero. 

Ne è conseguito l’accoglimento del primo motivo limitatamente al danno morale terminale, con rinvio al giudice di merito affinché fornisca una motivazione effettiva, coerente e rispettosa delle risultanze probatorie complessivamente emerse. 

In buona sostanza, con l’ordinanza in argomento, la Suprema Corte ribadisce la distinzione tra danno biologico terminale e danno catastrofale: da un lato conferma per il primo la necessità di un apprezzabile lasso temporale di sopravvivenza e, dall’altro, riafferma per il secondo un approccio più aderente e concreto alla realtà umana dell’agonia. Ne deriva un chiaro avvertimento ai giudici di merito, i quali devono fondare la valutazione della lucida percezione della morte su una motivazione logicamente coerente e attenta ai reali elementi di prova emersi nel giudizio, non potendosi limitare a basare il proprio convincimento su automatismi o presunzioni negative.

Cass. civ. n. 468 del 2026