Cass. civ., Sez. III, del 03/11/2025, n. 29054

La pronuncia in esame affronta il tema della risarcibilità delle spese mediche e di cura sostenute dal danneggiato, soffermandosi in particolare sui limiti entro cui tali costi possono essere posti a carico del responsabile dell’illecito qualora il trattamento avvenga presso strutture private, anche estere. 

Il giudizio trae origine da un incidente occorso ad un giocatore durante una partita di pallacanestro in un impianto comunale. Il danneggiato agiva in giudizio contro il Comune e l’associazione sportiva al fine di ottenere il risarcimento dei danni. Successivamente venivano chiamati in causa la Federazione sportiva nazionale e la compagnia assicurativa, ed intervenivano i genitori dell’attore per i danni subiti in proprio. 

Il Tribunale aveva accolto parzialmente le domande degli attori e degli interventori, ritenendo responsabili dell’evento dannoso, in concorso solidale, l’associazione sportiva, la F.I.P. e il Comune di condannando tali soggetti, al pagamento del risarcimento.  

La Corte d’Appello rideterminava le quote di responsabilità in parti uguali e riduceva il risarcimento per le spese mediche, escludendo una parte dei costi sostenuti dal danneggiato.   

Venivano proposti separati e successivi ricorsi per Cassazione.  

In questa sede, è rilevante analizzare il secondo motivo del ricorso proposto dal danneggiato, con cui contesta la decisione impugnata in relazione alla statuizione con la quale gli è stato riconosciuto solo in parte il risarcimento delle spese mediche sostenute per il trattamento dei danni alla salute conseguiti all’evento dannoso, con esclusione di quelle sostenute presso strutture private, anche all’estero, limitatamente al periodo successivo alla stabilizzazione delle sue condizioni e, in particolare, per il periodo successivo allo svolgimento della consulenza tecnica di ufficio, nonché per quello successivo alla decisione stessa, ivi incluse, quindi, le spese future. 

La Corte d’Appello aveva effettuato una distinzione tra necessità dei trattamenti in strutture private nel periodo dell’invalidità temporanea e nel periodo della sola invalidità permanente. 

Nel primo caso, ossia nel corso del periodo della sua invalidità temporanea, la Corte ammetteva integralmente la risarcibilità delle spese di cura e riabilitazione sostenute dal ricorrente danneggiato presso strutture private, anche estere, ritenendole necessarie ai fini della migliore e più corretta stabilizzazione della sua situazione di salute. 

Di contro, nel periodo in cui allo stesso ricorrente era residuata esclusivamente una situazione di invalidità permanente, i giudici avevano ritenuto che, una volta stabilizzatasi tale situazione e, pur richiedendo tale situazione una serie di ulteriori trattamenti, non fosse giustificato il riconoscimento dei costi per quelli effettuati o da effettuarsi presso strutture private, anche all’estero, in quanto i medesimi trattamenti, o comunque trattamenti con efficacia del tutto equivalente, erano disponibili gratuitamente in Italia, con spese a carico del Servizio Sanitario Nazionale, presso strutture pubbliche o convenzionate, situate anche più in prossimità della sua residenza e, quindi, agevolmente accessibili. 

Secondo i giudici di merito, una volta stabilizzate le condizioni di salute, la scelta di strutture private, in particolare all’estero, non costituiva una conseguenza diretta e inevitabile dell’evento dannoso, ma un’opzione non giustificata sotto il profilo dell’efficacia delle cure o delle esigenze logistiche. 

La Suprema Corte ha ritenuto tale distinzione fondata su un adeguato accertamento di fatto e quindi non sindacabile in sede di legittimità. Inoltre, i giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui le spese mediche sono integralmente risarcibili, anche se sostenute presso strutture private o estere, solo se i trattamenti siano necessari o utili e la scelta risulti ragionevolmente giustificata dalle circostanze del caso concreto e, dunque, la scelta non si traduca in mero arbitrio. 

Ad esempio, detti costi potrebbero essere risarciti nel caso in cui le strutture private garantiscano una maggiore affidabilità o una maggiore concreta efficacia dei trattamenti, ovvero questi, pur necessari o utili, non siano disponibili presso strutture pubbliche o convenzionate, ovvero ancora l’accesso a tali trattamenti, presso le strutture pubbliche o convenzionate, presenti oggettive difficoltà materiali, logistiche o connesse ai tempi di attesa, tali da giustificare l’opzione di scelta in favore della struttura privata e non renderla sostanzialmente superflua.  

Tale principio di diritto trova il suo fondamento nel disposto dell’art. 1227, comma 2, c.p.c., il quale, secondo i giudici di legittimità, comporta che: 

  1. a) di regola,tutte le spese che il danneggiato dimostri di avere sostenuto per trattamenti necessari o anche solo utili, sul piano sanitario, per la sua patologia causata dall’illecito, anche presso strutture private,sono risarcibili; 
  2. b)l’esclusione del risarcimento richiede una specifica eccezione di parte e la prova rigorosa, a carico del danneggiante, che si tratti di spese evitabili con l’ordinaria diligenza, in quanto superflue rispetto a trattamenti equivalenti disponibili gratuitamente o a costi inferiori;
  3. c)la verifica di tali presupposti costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

In definitiva, ne consegue che solo i maggiori costi sostenuti per effettuare trattamenti presso strutture private senza un effettivo e ragionevole vantaggio rispetto a cure equivalenti disponibili nel sistema pubblico costituiscono un danno evitabile con l’ordinaria diligenza e pertanto non risarcibile.  

Nel caso di specie, la Corte d’Appello accertava che, dopo la stabilizzazione delle condizioni di salute, i trattamenti necessari erano disponibili in Italia con pari efficacia e minori difficoltà logistiche, sicché la scelta della struttura privata estera non giustificava il rimborso dei costi aggiuntivi. In conclusione, la Cassazione considera adeguata la motivazione della Corte d’Appello.

Cass. Civ. 29054 del 2025