Cass. civ., Sez. III, del 02/07/2025, n. 17881
La vicenda trae origine da un errore medico occorso durante un intervento di bypass cardiaco programmato. A causa dell’inversione della cannula venosa con quella arteriosa, il paziente subiva una grave ipossia che ne determinava il decesso prima ancora dell’inizio dell’intervento.
In sede penale i sanitari venivano condannati, con riconoscimento di una provvisionale in favore della vedova e delle due figlie. Sul piano civile, le congiunte agivano nei confronti dell’Azienda sanitaria per il risarcimento dei danni.
In primo grado, il Tribunale liquidava il danno in misura inferiore rispetto alle richieste avanzate dalle attrici. Tale decisione veniva integralmente confermata anche dalla Corte d’appello.
La moglie del de cuis proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
Con il primo motivo si censurava la sentenza di secondo grado nella parte in cui i giudici avevano escluso il riconoscimento del danno da perdita della vita e del danno da consapevolezza della morte imminente. Con il terzo motivo, invece, veniva contestata la decisione nella parte in cui era stata negata la risarcibilità del danno da perdita della vita. Mentre, con il quarto motivo veniva chiesto il riconoscimento del lucro cessante che in sede di appello era stato negato.
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo e infondato il terzo, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite nel 2015. In particolare, la Corte ha ribadito che il danno da perdita della vita non è risarcibile iure hereditatis qualora il decesso intervenga immediatamente o dopo un brevissimo lasso di tempo dalle lesioni, sia per l’assenza di un soggetto capace di acquisire il credito risarcitorio, sia per la mancanza di un’utilità giuridicamente apprezzabile in uno spazio di vita estremamente limitato.
Con riferimento alla c.d. lucida agonia, la Corte ha inoltre precisato che l’accertamento dello stato di coscienza e della percezione dell’imminenza della morte costituisce una valutazione di fatto riservata ai giudici di merito. Nel caso di specie, la sedazione profonda e il ristretto arco temporale intercorso tra l’errore e il decesso escludevano radicalmente la configurabilità di tale voce di danno.
Il secondo motivo offre alla Corte l’occasione per ribadire il principio di unitarietà e onnicomprensività del danno non patrimoniale. La Cassazione ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che avevano escluso il riconoscimento di un autonomo danno biologico in capo alla vedova, in mancanza di adeguate allegazioni e prove. Inoltre, avevano negato una personalizzazione del danno tabellare, non essendo stata dimostrata l’esistenza di un pregiudizio di intensità superiore rispetto a quello ordinariamente conseguente alla perdita del congiunto, ed avevano infine escluso la risarcibilità di un separato danno esistenziale, già ricompreso nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.
La pronuncia si colloca nel solco dell’orientamento costante secondo cui lo sconvolgimento delle abitudini di vita e delle relazioni affettive rappresenta una componente intrinseca del danno parentale, con la conseguente preclusione di duplicazioni risarcitorie.
Di particolare rilievo è poi l’accoglimento del quarto motivo, relativo al lucro cessante. La ricorrente aveva dedotto che l’attività commerciale ambulante, avviata insieme al marito e risultata redditizia nell’unico anno di esercizio, era stata interrotta proprio a causa della sua morte. La Corte d’appello aveva tuttavia negato il risarcimento, valorizzando l’aleatorietà dell’attività quanto all’andamento dei ricavi e l’incertezza circa la sua futura prosecuzione.
La Cassazione ritiene che la Corte D’Appello sia incorsa in un erroneo ragionamento controfattuale. Il giudice di merito, infatti, aveva sostituito all’evento concreto, ossia la cessazione dell’attività conseguente alla morte del coniuge e socio, un evento meramente ipotetico, quale la possibile interruzione dell’attività per cause diverse. In tal modo, aveva indebitamente spostato il centro dell’indagine causale dal fatto storico effettivamente verificatosi a mere congetture.
La Suprema Corte chiarisce, invece, che la valutazione del nesso causale deve avvenire con riferimento all’evento dannoso concreto, e non sulla base di scenari alternativi e futuri, riaffermando così un principio di grande rilevanza pratica in materia di prova del danno patrimoniale.
In conclusione, la sentenza ribadisce alcuni principi già consolidati in tema di responsabilità sanitaria e di danno non patrimoniale.
Il profilo di maggiore novità e interesse risiede, invece, nell’accoglimento della censura relativa al lucro cessante, ambito nel quale la Corte fornisce una chiara indicazione metodologica sul corretto impiego del ragionamento controfattuale e sui confini dell’indagine causale.
Sotto questo profilo, la decisione richiederà alla Corte d’Appello di distinguere tra l’incertezza fisiologica del futuro e l’accertamento dell’effettiva incidenza causale dell’illecito sull’evento dannoso dedotto, evitando che l’aleatorietà dell’attività economica si traduca in un’ingiustificata negazione del risarcimento.
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