Corte costituzionale, del 25/11/2025, n. 170

Con la sentenza in esame, la Corte costituzionale affronta la questione della legittimità dell’art. 83 c.p.p., nella parte in cui non consente all’imputato di chiedere la citazione dell’assicuratore quale responsabile civile nel processo penale, con specifico riferimento alla responsabilità sanitaria coperta da assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge Gelli-Bianco. 

La questione di legittimità è stata sollevata dal Tribunale di Verona nell’ambito di un processo penale per omicidio colposo a carico di un medico strutturato, dipendente di una struttura sanitaria pubblica. L’imputato aveva richiesto la citazione dell’assicuratore della struttura sanitaria come responsabile civile, istanza che il giudice a quo riteneva preclusa dall’attuale formulazione dell’art. 83 c.p.p., con conseguente possibile violazione dell’art. 3 Cost.. 

Pertanto, Il Tribunale ordinario di Verona sollevava in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p., “nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 10, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato”. 

Rigettate le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Avvocatura dello Stato, la Corte entra nel merito e dichiara fondata la questione, poiché l’esclusione dell’assicuratore determina una violazione dell’art. 3 Cost., per disparità di trattamento tra imputato nel processo penale e convenuto nel processo civile. 

Richiamando le proprie precedenti sentenze (n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022), la Corte ribadisce che, in presenza di un’assicurazione obbligatoria ex lege e della previsione dell’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore, il rapporto assicurativo svolge una funzione plurima di garanzia, a tutela del danneggiato, garantendo il risarcimento, e a tutela del danneggiante-assicurato, assicurandogli la manleva. Quest’ultima funzione sarebbe compromessa se la facoltà di chiamata dell’assicuratore dipendesse dalla sede processuale scelta dalla vittima. 

Nel caso della responsabilità sanitaria, tale funzione sussiste pienamente anche per i medici strutturati, la cui responsabilità extracontrattuale verso il paziente è coperta da un’assicurazione obbligatoria stipulata dalla struttura sanitaria per conto altrui, ai sensi dell’art. 1891 c.c.. 

Negare all’imputato la possibilità di chiamare l’assicuratore nel processo penale determinerebbe quindi una irragionevole disparità di trattamento rispetto al convenuto in sede civile, che può invece chiamare in garanzia il proprio assicuratore. 

La Corte conclude dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 c.p.p. nella parte in cui non consente tale chiamata, sia con riferimento ai medici strutturati (art. 10, comma 1, l. n. 24/2017), sia, in via consequenziale, ai medici liberi professionisti (art. 10, comma 2), al fine di garantire coerenza sistemica ed effettività della tutela assicurativa indipendentemente dalla sede processuale scelta dal danneggiato.

Corte Costituzionale n. 170 del 2025