Cass. Civ., Sez. III, ord. del 27.11.2024, n. 30560

Nella presente pronuncia, la Cassazione si sofferma sui criteri di liquidazione del risarcimento del danno derivante da omessa diagnosi di malformazioni del feto e, con l’occasione, chiarisce la definizione di danno differenziale.

Nel caso concreto, due coniugi convenivano in giudizio i sanitari che li avevano seguiti durante la gravidanza della signora, al fine di far accertare la responsabilità per i danni  da loro subiti in conseguenza della mancata diagnosi di una grave malformazione fetale del nascituro, consistente in una ectromelia trasversa dell’avambraccio sinistro (a causa della quale il bambino era nato privo di una mano e di parte del braccio sinistro) la cui esistenza era stata comunicata loro, inaspettatamente, solo dopo il parto.

Sostenevano che la carenza informativa in merito alla grave malformazione del feto aveva impedito alla madre di optare per l’interruzione volontaria della gravidanza e che l’omessa diagnosi aveva impedito sia ai genitori che alla sorellina del nascituro di prepararsi psicologicamente alla nascita del bimbo malformato, causando un pregiudizio alla loro salute.

Nel giudizio di primo grado, sulla scorta della consulenza tecnica d’ufficio espletata, il Tribunale accertava la responsabilità del medico e della struttura sanitaria per l’omessa diagnosi della malformazione fetale e accoglieva parzialmente le domande degli attori. Il Tribunale riteneva, infatti, insussistenti i presupposti per consentire l’interruzione di gravidanza oltre i tre mesi, ma accertava che i genitori avevano comunque subito un trauma dall’omessa diagnosi e quindi dall’omessa tempestiva informazione circa le condizioni del bambino.

Per quanto riguarda il danno, il Tribunale accertava la sussistenza di un danno biologico attuale nella misura del 30% per il marito e nella misura del 20% per la moglie e liquidava loro il danno premettendo che, anche in caso di tempestiva diagnosi, una sofferenza si sarebbe comunque prodotta in capo ai genitori per la nascita del bimbo con malformazioni. Quindi, quantificava il danno effettivamente patito per la mancata informazione indicandolo nella misura del 15% del danno biologico per il marito e del 10% per la moglie, aumentando gli importi liquidati del 25% a titolo di personalizzazione del danno.

Il danno veniva quindi calcolato in via differenziale, liquidando in favore del marito l’importo di 56.000,00 Euro e, in favore della moglie, l’importo di 30.000,00 Euro.

Gli attori proponevano appello avverso la sentenza di primo grado lamentando che il Tribunale non avesse correttamente applicato i criteri di calcolo del danno differenziale, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto procedere prima a calcolare il danno nella sua intera misura e poi sottrarre dall’importo così ottenuto l’importo relativo alla percentuale di danno ritenuto non imputabile, al fine di liquidare in favore dei danneggiati l’equivalente monetario dell’aggravamento.

L’appello veniva tuttavia rigettato, con conferma della sentenza del Tribunale.

I coniugi proponevano quindi ricorso per cassazione riproponendo la contestazione in merito alla liquidazione del danno in via differenziale, affermando che la sentenza gravata avrebbe errato nel calcolo del danno differenziale, avendo proceduto a determinarlo sulla base del dato percentuale risultante dalla sottrazione tra il valore percentuale dell’invalidità permanente complessiva e il valore percentuale dell’invalidità imputabile ai sanitari, invece di procedere prima alla monetizzazione dell’invalidità complessiva dalla quale poi sottrarre la monetizzazione dell’invalidità non imputabile ai sanitari.

La Suprema Corte conferma la pronuncia della Corte d’Appello, ritenendo a sua volta infondato il motivo.

La Corte di Cassazione precisa, infatti, che la Corte d’Appello aveva escluso che il danno dovesse essere liquidato secondo i criteri di calcolo utilizzati per il danno differenziale, giacché quest’ultimo presuppone che le conseguenze dannose patite dai coniugi siano per intero ascrivibili all’inadempimento per cui è causa, mentre, nel presente caso, l’impatto della malformazione sulla vita psichica dei danneggiati non si sarebbe potuto evitare al 100% e quindi non avrebbe potuto essere addebitato alla struttura sanitaria per l’intero.

Secondo la Cassazione, tale decisione è corretta, “in quanto la problematica del danno differenziale non si attaglia a fattispecie come quella in esame”, e ciò perché il danno differenziale presuppone infatti l’esistenza di una menomazione preesistente, alla quale viene ad aggiungersi una nuova menomazione dovuta ad errore medico.

Ad esempio, si verifica un’ipotesi di danno differenziale quando un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell’integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell’intervento stesso.

In questo caso, il danno viene calcolato partendo dalla percentuale di invalidità complessivamente risultante, alla quale deve essere sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario. La Suprema Corte rammenta infatti che deve essere calcolato il totale del danno riportato dalla persona sulla base della percentuale di invalidità complessiva, monetizzato secondo le tabelle di calcolo, e poi deve essere sottratto dalla somma così determinata l’importo corrispondente alla percentuale di danno preesistente (v. sul danno differenziale Cass. n. 6341 del 2014, Cass. n. 28986 del 2019, Cass. n. 28237 del 2022 e Cass. n. 26851 del 2023).

Sennonché, nel caso concreto, oggetto di ricorso, non si è verificato alcun danno differenziale, dal momento che non esisteva una menomazione preesistente sulla quale ha inciso un successivo errore medico.

Gli Ermellini chiariscono infatti che: “Nel caso in esame si è verificato un fatto naturale – la nascita di un bimbo con una malformazione genetica – che può essere causa di un danno non patrimoniale per i genitori, in ragione della sofferenza pura che il fatto genera in loro, o anche in termini di danno biologico, qualora lo stress e la depressione causati dal trovarsi di fronte, senza esserne preparati, alla nascita del bimbo menomato si traduca in una alterazione psicofisica dei genitori medicalmente accertabile e quantificabile. In questo caso sul fatto naturale va ad innestarsi una condotta umana – la condotta negligente dei medici, che nulla dicono ai genitori, non consentendo loro di prepararsi psicologicamente ad accogliere il bimbo, nei mesi che precedono la nascita – dalla quale pure deriva una percentuale del danno ricadente sui genitori.”

Pertanto, secondo la Suprema Corte, il procedimento di calcolo adottato dal Giudice di primo grado deve reputarsi corretto perché “questa combinazione di eventi – causa naturale – danno da omessa informazione da parte dei medici – passa attraverso non la nozione di danno differenziale, ma attraverso la nozione di danno alla persona riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima. In questi casi, l’autore del fatto illecito risponde “in toto” dell’evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, mentre l’eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rileva sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti. Va ascritto infatti all’autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all’autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato (da ultimo, Cass. n. 26851 del 2023).”

Di talché “Va ascritto infatti all’autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all’autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato” (da ultimo, Cass. n. 26851 del 2023).

In applicazione di questi criteri, riferisce la Suprema Corte, i medici rispondono del pregiudizio che hanno causato ai ricorrenti (i.e. deficit informativo) e solo di quello, anche se il danno alla persona in complesso riportato dai due genitori è maggiore.

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