Cassazione civile, sez. III, 19/07/2018,  n. 19204

Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, secondo l’orientamento consolidatosi in sede di legittimità, compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno del quale chiede il risarcimento. Ne consegue che se al termine dell’istruttoria non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata.

 

19204 2018