Cassazione Civile – sentenza n. 26303/2019
Secondo la Suprema Corte: “La perdita di chance non corrisponde ad un “bonus” (diritto, interesse, situazione di aspettativa legittima) inteso come entità ontologicamente preesistente al ‘danno-conseguenza, risarcibile by-passando la prova della relazione eziologica che deve sussistere -sempre- tra condotta lesiva ed evento di danno: se così fosse, se cioè alla condotta colposa del debitore corrispondesse ‘automaticamente’ un danno-conseguenza parametrato alla perdita potenziale di guarigione o di miglioramento della status di salute, la obbligazione del contratto d’opera professionale si trasformerebbe in una obbligazione di risultato, e la statistica percentuale delle possibilità di sopravvivenza (o di ritardare la evoluzione della malattia) o delle possibilità di guarigione rileverebbe esclusivamente sul piano della esatta quantificazione del danno”.
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