Corte dei Conti, sent. del 9.10.2023, n. 109
La Corte dei Conti, con la sentenza in commento, si è espressa sulla responsabilità amministrativa indiretta del medico convenuto.
La fattispecie in esame trae origine dal decesso di una paziente, intervenuto a seguito di asserita negligenza medica.
In primo grado, il marito della paziente agiva, iure proprio e iure hereditatis, innanzi al Tribunale di Torino per sentire condannare la Azienda Sanitaria Locale al risarcimento di tutti i danni arrecati per negligenza del personale sanitario.
La Corte d’Appello di Torino, riformando la sentenza del Tribunale con la quale il Giudice di prime cure aveva rigettato le domande attoree, condannava l’ASL al risarcimento dei danni. La sentenza passava in giudicato, divenendo così definitiva.
La Procura Regionale, ritenendo sussistente la colpa grave del medico che ebbe in visita la paziente presso la Struttura Sanitaria, adiva la Corte dei Conti affinché accertasse la sussistenza di una responsabilità amministrativa indiretta in capo al sanitario, conseguente alla dedotta condotta di malpractice medica, dalla quale sarebbe derivato un grave danno a carico delle finanze pubbliche, derivante dal risarcimento riconosciuto in forza della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino.
Più in particolare, la Procura attribuiva al medico convenuto la responsabilità amministrativa, discendente dalla produzione di danno erariale indiretto alla Regione Piemonte, oltre che all’Azienda Sanitaria Locale, per errata diagnosi, mancata formulazione di una possibile diagnosi differenziale, carente prescrizione di adeguata terapia antibiotica e conseguenti dimissioni della paziente.
La Sezione, dopo aver ribadito la non applicabilità della normativa di cui alla L. n. 24/2017 (cd. Legge Gelli-Bianco) stante la sua irretroattività, osservava che, sebbene il medico convenuto non fosse stato parte dei precedenti giudizi in sede civile, l’azione di responsabilità amministrativo – contabile risultasse pienamente autonoma rispetto al giudizio civile, con conseguente esclusione della presunta violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
Inoltre, tenuto conto della CTU versata in atti, espletata nel giudizio civile, il Collegio riteneva superflua e, pertanto, inammissibile la richiesta di conferimento di ulteriore CTU avanzata dalla difesa del medico, in quanto “non idonea ad aggiungere alcun accertamento o valutazione scientifica e/o medico – legale, ulteriore rispetto a quanto già esposto nelle numerose perizie agli atti.”
Dopo tali premesse, entrando nel merito della questione, il Collegio, ritenuta pacifica la sussistenza di un danno erariale certo a carico della Azienda Sanitaria, in conseguenza del risarcimento dalla medesima corrisposto all’esito della celebrazione del giudizio d’appello, è passato alla verifica della sussistenza o meno del nesso causale tra il danno accertato e la condotta colposa attribuita al convenuto, nonché all’accertamento della sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave.
In adesione all’eccezione sollevata da parte della difesa del convenuto, la Corte dei Conti ha rilevato come la documentazione prodotta in via istruttoria dalla Azienda Sanitaria non risultasse completa, non consentendo di accertare se il medico convenuto fosse realmente di turno all’epoca dei fatti e se fosse stato lo stesso ad assumere le determinazioni sanitarie nei confronti della paziente.
Invero, gli unici documenti pertinenti versati in atti erano stati formalmente disconosciuti ex art 214 c.p.c. da parte della difesa del sanitario. Il Collegio, ritenuto che l’eccezione fosse da considerarsi tempestiva in quanto sollevata con la comparsa di costituzione, ha ricordato che, in ogni caso, la stessa appartiene al novero delle eccezioni rilevabili d’ufficio dal Giudice.
Inoltre, non poteva ritenersi incontestabile la documentazione rilasciata dalla P.A. in considerazione del fatto che, oltre ad essere completamente priva di firma, della stessa non era stato prodotto l’originale. Invero, la Corte ha ritenuto che la predetta documentazione dovesse essere assunta come prova atipica, conseguendone la facoltà di libera valutazione da parte del Giudice.
In definitiva, la Corte dei Conti, constatata la totale carenza di documentazione sufficientemente idonea a identificare con certezza i nominativi dei medici che ebbero in visita la paziente, ha reputato non sussistente il nesso causale tra il danno contestato e la asserita condotta antigiuridica del medico convenuto.
Considerati insussistenti a monte gli elementi oggettivi della responsabilità del convenuto -condotta antigiuridica ascrivibile al medesimo e nesso di causalità rispetto al danno indiretto contestato – il Collegio ha rigettato la domanda di parte pubblica.
In conclusione, in presenza di un accertato danno alle finanze pubbliche, la parte pubblica che intenda ottenere il risarcimento del danno è tenuta a provare la condotta antigiuridica tenuta dal medico convenuto e il nesso di causalità rispetto al danno indiretto, non essendo sufficiente la produzione della CTU espletata nel giudizio civile accertante la responsabilità medica, in considerazione del fatto che l’elemento soggettivo della colpa grave deve essere accertato dal giudice esulando tale accertamento dai compiti del consulente tecnico.
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