Corte Cost., ord. del 7.11.2024, n. 177

La sentenza in oggetto trae origine dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Palermo, sezione III penale, con ordinanza del 27 ottobre 2023, n. 151, relativamente all’art. 83 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato.

Il Tribunale di Roma riferiva di essere stato investito del processo penale nei confronti di un medico in servizio presso una struttura ospedaliera, imputato del reato di cui agli artt. 589 e 589-sexies [recte: 590-sexies] del codice penale, per aver omesso i dovuti controlli e la corretta diagnosi nel periodo post-operatorio, causando la morte del paziente. Secondo l’ipotesi accusatoria, la condotta del sanitario sarebbe stata negligente, imperita e imprudente.

La difesa dell’imputato aveva richiesto l’autorizzazione a citare in giudizio ex art 83 c.p.p. la Compagnia Assicurativa, in qualità di responsabile civile, in forza del contratto di polizza assicurativa, il quale prevedeva la “copertura anche per ipotesi di colpa grave e che in ipotesi di condanna [egli] intende avvalersi degli effetti di manleva della indicata polizza”.

Tuttavia, l’art. 83 del codice di procedura penale, non prevede espressamente l’attribuzione all’imputato della facoltà di chiedere la citazione del responsabile civile nel processo penale, essendo tale facoltà attribuita unicamente alla parte civile e, nel caso previsto dall’art. 77, comma 4, cod. proc. pen., al pubblico ministero.

Il Tribunale rimettente, pertanto, sollevava la questione di legittimità costituzionale rilevando il contrasto tra l’art. 83 c.p.p. e l’art. 3, comma 1, Cost., per l’irragionevole disparità di trattamento dell’imputato, assoggettato all’azione di risarcimento del danno nel processo penale, rispetto al convenuto, al quale, in sede civile, è invece riconosciuto il diritto di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa ai fini della manleva.

Il Tribunale rilevava inoltre il contrasto con l’art. 24 Cost., per la privazione del diritto di difesa dell’imputato, il quale, a fronte di una domanda di risarcimento dei danni causati nell’esercizio della propria attività, proposta in sede penale, non potrebbe difendersi con i medesimi strumenti e garanzie di cui dispone il convenuto in sede civile.

A fondamento della questione di legittimità, il Tribunale di Palermo richiamava le sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022, ritenendo sussistenti, anche nel caso di specie, i medesimi presupposti che avevano indotto la Corte ad accogliere, con le citate sentenze, questioni analoghe, consentendo di qualificare l’assicuratore come responsabile civile ex art. 185, comma 2, c.p.

Secondo il Tribunale rimettente, infatti, analogamente alla disciplina delle assicurazioni per la responsabilità civile automobilistica e per l’esercizio dell’attività venatoria, la legge n. 24/2017 prevede: all’art. 10, un’assicurazione obbligatoria per gli esercenti l’attività sanitaria; all’art. 12, il diritto del danneggiato di agire direttamente nei confronti della Compagnia assicurativa (comma 1) e, nel caso di esercizio dell’azione diretta, un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra il soggetto danneggiato, l’esercente la professione sanitaria e la Compagnia di assicurazione (comma 4).

L’Avvocatura Generale dello Stato eccepiva il difetto di rilevanza delle questioni, sostenendo che dall’ordinanza di rimessione non emergeva la costituzione di parte civile dei congiunti della vittima. Di talché, l’imputato non avrebbe avuto interesse alla chiamata in causa del proprio assicuratore.

Secondo la Corte Costituzionale, tale eccezione non è fondata, atteso che, dal tenore complessivo dell’ordinanza di rimessione, risulta chiaro che nel giudizio penale vi è stata la costituzione di parte civile.

In secondo luogo, la difesa statale eccepiva l’inammissibilità delle questioni per l’incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento da parte del Tribunale rimettente giacché l’ordinanza non avrebbe specificato quali rischi siano coperti dalla polizza assicurativa stipulata dall’imputato e come detta polizza si connetteva agli obblighi assicurativi stabiliti nella legge n. 24 del 2017;

Quest’ultima eccezione è stata invece ritenuta fondata dalla Corte Costituzionale che ha quindi dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale.

La Corte Costituzionale ha richiamato la propria sentenza n. 182/2023, citata dall’avvocatura statale con cui aveva già dichiarato inammissibili analoghe questioni poiché il giudice rimettente, nel ritenere omologabili la fattispecie dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile connessa all’esercizio delle professioni sanitarie a quelle dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e dall’esercizio dell’attività venatoria, non aveva tenuto conto della complessa articolazione degli obblighi assicurativi delineati dalla legge n. 24 del 2017, omettendo di incasellare in essa la fattispecie concreta di cui si discute nel giudizio principale.

Rilievo, questo, ritenuto riferibile anche all’ordinanza di rimessione in esame.

La Corte ha evidenziato come la legge Gelli-Bianco preveda l’assicurazione obbligatoria per i danni eventualmente arrecati nell’esercizio della professione solo in capo al medico libero professionista (art. 10, L. 24/2017); mentre, l’obbligo posto in capo al medico “strutturato” ha ad oggetto la stipulazione della polizza assicurativa per colpa grave che garantisca l’efficacia della successiva azione di rivalsa esperita dalla struttura sanitaria che abbia (già) soddisfatto le pretese risarcitorie dei terzi, secondo quanto previsto dall’art. 9 della medesima legge.

Inoltre, l’art. 12 della legge n. 24 del 2017 consente l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicurazione, ma solo ove l’impresa assicuri la Struttura Sanitaria o il medico libero professionista. Resta, invece, esclusa da questa previsione la possibilità di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del medico “strutturato”, atteso che la polizza che quest’ultimo è obbligato a stipulare copre debiti del medico legati ad azioni, quali quelle di rivalsa, che si collocano “a valle” dell’esperimento (vittorioso) dell’azione risarcitoria da parte del danneggiato.

Ne discende l’infondatezza delle questioni sollevate, sul presupposto che nessuna violazione degli artt. 3 e 24 Cost. può trovare accoglimento in considerazione della corretta ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

Infatti, dal quadro normativo di riferimento, emerge l’impossibilità del medico strutturato, anche ove convenuto in sede civile, di poter chiamare in garanzia la propria Compagnia assicurativa, in quanto i danni per il cui risarcimento si chiede la manleva non sono coperti dalla polizza assicurativa, la quale prevede la garanzia indennitaria del medico solo in caso di rivalsa.

In conclusione, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestatamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale rimettente, in quanto, in considerazione del quadro normativo di riferimento, il medico “strutturato” non ha la facoltà di chiamare in garanzia la propria Compagnia assicurativa né in sede civile né in sede penale, in quanto la garanzia assicurativa dello stesso è subordinata all’azione di rivalsa esperibile solo successivamente all’accoglimento dell’azione risarcitoria esperita da parte del danneggiato.

Corte_Cost_177_7_novembre_2024