Cass. Civ., ord. del 15.11.2024, n. 29483
Con la pronuncia in esame, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha disatteso l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2020, n. 8894) secondo cui deve ritenersi nulla, se non specificamente sottoscritta, la clausola “claims made”, ponendo a carico dell’assicurato un termine di decadenza per denunciare l’evento, la decorrenza del quale non dipende dalla sua volontà ma dalla scelta del terzo.
Nell’ambito di un procedimento di risarcimento del danno per responsabilità medica, il Tribunale di Pavia, in primo grado, rigettava la domanda di manleva proposta dall’Azienda Sanitaria convenuta, ritenendo che, nella validità della clausola “claims made”, il sinistro non potesse ritenersi coperto dalla polizza assicurativa stipulata in quanto la prima richiesta di risarcimento del danno era pervenuta all’infuori del periodo di vigenza del contratto.
La Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la nullità della clausola “claims made” in quanto non specificamente sottoscritta, seppur vessatoria, ed apposta in violazione dell’art. 2965 cod. civ., in quanto stabiliva una decadenza tale da rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurata.
La ULSS ricorreva per cassazione. Resisteva con controricorso la Compagnia assicurativa, svolgendo ricorso incidentale fondato su quattro motivi.
La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso incidentale, osserva come non possa darsi seguito al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità con la sent. n. 8894 del 13 maggio 2020, richiamato dalla Corte d’Appello, in quanto rimasto del tutto isolato.
Sul punto, l’ordinanza sottolinea che il suddetto principio, secondo cui deve ritenersi nulla, se non specificamente sottoscritta, la clausola “claims made”, ponendo a carico dell’assicurato un termine di decadenza per denunciare l’evento, la decorrenza del quale non dipende dalla sua volontà, è in contraddizione con l’orientamento giurisprudenziale consolidato.
La Corte, richiamandosi alla pronuncia n. 12908 del 22 aprile 2022, evidenzia che “”di per sé dirimente”, risulta “quanto espressamente statuito in medias res” dalle Sezioni Unite nella sentenza del 6 maggio 2016, n. 9140, al par. 6.2., secondo cui “deve escludersi che la limitazione della copertura assicurativa alle “richieste di risarcimento presentate all’Assicurato, per la prima volta, durante il periodo di efficacia dell’assicurazione”, in relazione a fatti commessi nel medesimo lasso temporale o anche in epoca antecedente, ma comunque non prima di tre anni dalla data del suo perfezionamento, integri una decadenza convenzionale, soggetta ai limiti inderogabilmente fissati nella norma codicistica di cui si assume la violazione”, e ciò perché “l’istituto richiamato, implicando la perdita di un diritto per mancato esercizio dello stesso entro il periodo di tempo stabilito, va inequivocabilmente riferito a già esistenti situazioni soggettive attive nonché a condotte imposte, in vista del conseguimento di determinati risultati, a uno dei soggetti del rapporto nell’ambito del quale la decadenza è stata prevista”, mentre “la condizione racchiusa nella clausola in contestazione consente o preclude l’operatività della garanzia in dipendenza dell’iniziativa di un terzo estraneo al contratto, iniziativa che peraltro incide non sulla sorte di un già insorto diritto all’indennizzo, quanto piuttosto sulla nascita del diritto stesso”, con la conseguenza “che non v’è spazio per una verifica di compatibilità della clausola con il disposto dell’art. 2965 cod. civ.”.”
Gli Ermellini, inoltre, ricordano che la suddetta diversità di piani, non comunicanti tra loro, in cui si collocano, rispettivamente, la clausola “claims made” e la disciplina recata dalla norma dell’art. 2965 c.c. è ribadita, seppur implicitamente, ma inequivocabilmente, dalla successiva sentenza n. 22437/2018. In quest’ultima pronuncia, le Sezioni Unite hanno evidenziato, in linea con il precedente orientamento nomofilattico, che la menzionata clausola si configura come delimitativa dell’oggetto del contratto, “correlandosi l’insorgenza dell’indennizzo, e specularmente dell’obbligo di manleva, alla combinata ricorrenza della condotta del danneggiante (la vicenda storica determinativa delle ‘conseguenze patrimoniali’ di cui “l’assicurato intende traslare il rischio”: vale a dire, del ‘danno’) e della richiesta del danneggiato” (come ribadito, nuovamente, da Cass. Sez. 3, sent. n. 12908 del 2022). Ne consegue, pertanto, che “non può essere considerata nulla, ai sensi dell’art. 2965 c.c., la clausola claims made “perché subordina la decadenza alla scelta di un terzo”, in quanto l’atteggiamento del terzo, consistente nella richiesta, quale evento futuro, incerto e imprevedibile, è pienamente coerente con la struttura tipica del contratto di assicurazione contro i danni (nel cui ambito, come già detto, è da ascriversi la polizza con clausola claims made), in cui l’operatività della copertura deve dipendere da un fatto non imputabile all’assicurato” (Cass. Sez. 3, sent. n. 12908 del 2022; in senso analogo si veda anche Cass. Sez. 3, ord. 8 maggio 2024, n. 12462).”
In conclusione, la Suprema Corte, inserendosi nelle pronunce conformi alla sentenza delle Sezioni Unite, n. 22437/2018, ha ritenuto che il modello dell’assicurazione della responsabilità civile con clausole “claims made” rappresenti una deroga consentita al primo comma dell’art. 1917 c.c., non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all’assicuratore.
Pertanto, accogliendo il terzo motivo del ricorso incidentale proposto dalla Compagnia Assicurativa, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Venezia nella parte in cu ha dichiarato nulla la clausola “claims made”.
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