Cass. Civ., Sez. III, ord. del 13.11.2024, n. 29256
Attraverso l’ordinanza in oggetto, la Cassazione torna a pronunciarsi in merito alla personalizzazione del danno.
A fondamento della propria pretesa gli attori, rispettivamente genitori e sorella della paziente, chiedevano il risarcimento dei danni patiti a seguito del decesso della figlia (avvenuto il giorno dopo il parto cesareo per stress respiratorio da sindrome di inalazione di meconio infetto) nonché conseguenti alle lesioni subite dalla madre (asportazione dell’utero) a causa dell’imperizia, imprudenza e negligenza dei sanitari del reparto di Ostetricia e Ginecologia della struttura sanitaria convenuta. In particolare, secondo gli istanti, i medici avrebbero omesso di eseguire il trattamento cortisonico per l’induzione della maturazione polmonare fetale e la “curva glicemica minitest” per il diabete gestazionale, nonché il trattamento con terapia antibiotica dell’infezione vaginale, assumendo un atteggiamento attendista prima di espletare il taglio cesareo, oltre a non aver proceduto alla legatura delle arterie uterine per ridurre l’emorragia e prevenire così l’asportazione dell’utero.
Il Tribunale di Ancona, istruita la causa e disposta la CTU, rigettava la domanda. Avverso detta sentenza i genitori proponevano appello: con sentenza non definitiva, la Corte d’Appello di Ancona rigettava l’appello con riferimento alla domanda di risarcimento del danno per la morte della neonata. Sulla scorta delle risultanze peritali, la corte territoriale osservava che il decesso della neonata per patologia di aspirazione di meconio (MAS) non era correlabile causalmente alle condotte adottate dai sanitari, mentre in relazione al motivo di appello secondo cui la madre sarebbe stata affetta da gestosi, osservava che il motivo risultava inammissibile (in quanto limitato ad un mero richiamo di linee guida, senza alcuna argomentazione sul piano del rapporto causale) e – in ogni caso – infondato. Infine, la Corte d’Appello evidenziava che gli ulteriori profili di inadempimento erano stati formulati dagli appellanti in termini del tutto generici, atteso che non si deduceva come e perché il decesso della neonata non si sarebbe verificato se le inadempienze rilevate dalla CTU non fossero state poste in essere dai sanitari, né si evinceva quale rilevanza eziologica avesse potuto avere il mancato consenso informato in relazione al taglio cesareo ed all’intervento di asportazione dell’utero rispetto alla morte della neonata. Gli appellanti si riservavano la proposizione del ricorso per cassazione.
La Corte d’Appello di Ancona disponeva nuova CTU e, all’esito, evidenziava che, secondo le risultanze della seconda CTU, se i sanitari avessero eseguito determinate procedure (ovvero clampaggio e insieme, se necessario, legatura delle arterie) avrebbero determinato le condizioni per evitare l’isterectomia con maggiore probabilità rispetto al contrario: ne derivava la responsabilità della struttura sanitaria appellata ai sensi dell’art. 1228 c.c. Pertanto, la corte di merito emanava sentenza definitiva, condannando la struttura sanitaria al risarcimento dei danni in favore degli appellanti, precisando che, benché il danno fosse stato allegato in appello in termini generici e fosse rimasto sostanzialmente non provato nel corso del giudizio, la sussistenza di un danno morale poteva dirsi senz’altro provata nei riguardi della madre della neonata così come – in via presuntiva secondo l’id quod plerumque accidit – nei riguardi del marito (per la perdita della capacità di procreare con la propria moglie) dei suoi genitori (per la perdita di capacità procreativa della propria figlia).
Avverso tale sentenza, gli stessi danneggiati proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva nonché avverso la sentenza definitiva. Successivamente, anche l’Azienda sanitaria proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza definitiva. La Corte di Cassazione, anzitutto, disponeva la riunione delle impugnazioni.
In particolare, con il quinto motivo del ricorso per cassazione promosso dai danneggiati, si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., atteso che parte ricorrente osserva che, essendo stata limitata la personalizzazione del danno all’importo simbolico di Euro 11.781,00 e non essendo stato previsto il danno morale, la Corte territoriale ha violato il principio di integralità del risarcimento del danno.
Gli Ermellini ritengono il motivo inammissibile, affermando con fermezza che “la valutazione dell’ambito di fatto della personalizzazione è riservata al giudice del merito, e non sindacabile in sede di legittimità”.
Il Supremo Consesso prosegue rilevando la stravaganza della censura rispetto alla decisione, atteso che la Corte d’Appello del tutto correttamente riconosceva il danno morale sulla base delle più recenti Tabelle milanesi, comprensive del danno morale e precisando che “la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, effettuata secondo le Tabelle di Milano del 2018, nel caso in cui sia accertata la sussistenza tanto del danno dinamico-relazionale – c.d. danno biologico – quanto del danno morale, deve effettuarsi applicando integralmente i valori tabellari, in quanto gli stessi contemplano entrambi i profili di danno, e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria – Cass. n. 5119 del 2023”.
Conclusivamente, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, compensando integralmente le spese processuali.
Cass_Civ_29256_13_novembre_2024Condividi
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