Cass. Civ., Sez. III, ord. del 19.11.2024, n. 29815
Con la sentenza, la Suprema Corte esamina rilevanti questioni, svolgendo alcuni approfondimenti sulla liquidazione del danno biologico in caso di ridotta aspettativa di vita.
La fattispecie in esame ha ad oggetto un grave danno riportato da una neonata durante un parto cesareo, accertato dal Tribunale di Venezia mediante l’espletamento di CTU medico-legale. Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda attorea, condannando la struttura ospedaliera convenuta al pagamento del risarcimento a titolo di danno biologico in favore dei genitori della neonata, nella loro qualità di rappresentati della minore, nonché in proprio in favore dei genitori e dei quattro nonni.
Avverso tale decisione i danneggiati hanno proposto appello in via principale e l’Azienda sanitaria in via incidentale. La Corte d’Appello di Venezia ha accolto parzialmente l’appello principale riformando la sentenza di primo grado: in particolare, la Corte territoriale ha condannato la struttura sanitaria al risarcimento in favore dei genitori del danno patrimoniale patito, oltre al risarcimento di ulteriori somme a titolo di “assistenza personale svolta e da svolgere in futuro” in favore della minore. Infine, ha riconosciuto in favore dei genitori e dei quattro nonni un maggiore risarcimento a titolo di danno derivante dalla lesione parentale, in quanto “la sentenza ha stabilito che l’attività di assistenza viene prestata dai genitori e anche dai nonni, non solo quando i primi sono al lavoro, ma anche durante i fine settimana”.
Poste le conclusioni della CTU medico-legale svolta, comprensiva di integrazione peritale disposta nel giudizio di primo grado, la Corte veneziana ha, in buona sostanza, confermato quanto statuito dal Tribunale di Venezia in relazione alla sussistenza del nesso di causalità tra l’operato dei medici e il quadro di encefalopatia ipossico-ischemica patito dalla neonata, a seguito del quale ha dichiarato l’irreversibilità, con un grado di invalidità permanente, a carico della minore, pari al 92,5%. In particolare, la decisione della Corte d’Appello ha precisato che l’aspettativa di vita della minore poteva ritenersi pari a circa 30 anni mentre “l’invalidità permanente riconosciuta è stata parametrata non sull’aspettativa di vita, come indicata dal Consulente, ma all’aspettativa di vita massima”.
L’Azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte veneziana, formulando nove motivi.
In particolare, con il primo motivo, parte ricorrente censura la decisione per aver liquidato il danno biologico in favore della vittima assumendo come parametro quella della normale durata della vita, in tal modo non considerando che, in base all’espletata CTU, la minore aveva e ha un’aspettativa di vita fino a 30 anni: citando la giurisprudenza pregressa della Suprema Corte, la ricorrente precisava che più breve è l’aspettativa di vita e più ridotto deve essere il danno risarcibile.
Per quanto concerne il danno non patrimoniale biologico, la Cassazione ritiene il motivo inammissibile, ripercorrendo brevemente la questione della liquidazione del danno biologico in casi di gravissima invalidità e soffermandosi sulla nozione di “danno latente” nell’ambito della giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte rammenta che, tra la sentenza 9 maggio 2000, n. 5881, e la sentenza 4 novembre 2003, n. 16525, si era formato un contrasto giurisprudenziale. Secondo la pronuncia più risalente, “nella liquidazione del danno alla salute la scelta del valore monetario del punto d’invalidità deve essere effettuata senza tenere conto della minore speranza di vita futura che il danneggiato potrà avere, in conseguenza del sinistro; ciò in quanto, diversamente operando, il danneggiante verrebbe a beneficiare di una riduzione del risarcimento tanto maggiore quanto più grave è il danno causato”.
Al contrario, la sentenza n. 16525 del 2003 affermava che “ove la prognosi di speranza di vita per il danneggiato sia accertata sulla base di conoscenze scientifiche (ad esempio, tramite consulenza tecnica), il giudice di merito “deve liquidare il danno biologico non con riferimento alla speranza di vita media nazionale, ma alla prognosi di durata della vita dello specifico soggetto danneggiato“.
Successivamente, con la pronuncia n. 26118 del 2021 la Suprema Corte dirimeva tale contrasto, reputandolo meramente apparente: la citata sentenza ha evidenziato che in caso di danno permanente derivante da lesione alla salute “tra i postumi permanenti causati da una lesione alla salute “rientra anche il maggiore rischio di una ingravescenza futura“, inquadrando la predetta forma di lesione nella figura del c.d. danno latente. Tale danno, pertanto, “consiste nella possibilità, oggettiva e non ipotetica, che l’infermità residuata all’infortunio possa improvvisamente degenerare in un futuro tanto prossimo quanto remoto, e differisce dal mero peggioramento dipendente dalla naturale evoluzione dell’infermità“. Richiamando ulteriori precedenti in argomento, la sentenza ha statuito che il danneggiato che soffre di danni permanenti, benché stabilizzati, può essere soggetto a un rischio maggiore di aggravamento o anche morte ante tempus: detta ipotesi costituisce per la vittima una lesione della salute. La Suprema Corte ribadisce quindi che ogni malattia può comportare un naturale aggravamento: tuttavia, se la malattia è così grave da costituire essa stessa la causa di una prognosi di vita molto breve, allora il “danno latente” si configura come una forma di danno alla salute. Tale ipotesi, secondo la Corte di Cassazione si è verificata nella fattispecie concreta in esame.
La Cassazione, pertanto, è chiamata a stabilire se, nel caso in esame, il danno non patrimoniale biologico debba essere liquidato sulla base di quella che è l’aspettativa di vita media del danneggiato oppure in base all’aspettativa di vita concreta quale consegue alla gravità della patologia determinata dalla responsabilità dei sanitari.
Richiamato il succitato orientamento giurisprudenziale, confermato altresì dalla Sezione Lavoro della Corte con la sentenza del 1° dicembre 2022, n. 35416, la Cassazione dapprima evidenzia che dalla censura non si rileva se il CTU abbia considerato o meno il rischio di danno latente allorquando ha indicato la percentuale di danno patita dalla neonata. In ogni caso, la Corte ritiene che, vista l’altissima percentuale di invalidità subita dalla paziente (pari al 92,5%) senza possibilità di guarigione, nella fattispecie concreta non sussistono concrete possibilità di aggravamento dell’invalidità. Pertanto, posto che nel caso in esame si è verificata l’ipotesi di divario massimo “tra la vita attesa secondo le statistiche mortuarie e la concreta speranza di vita residuata all’infortunio“, il Giudice sarà chiamato a liquidare il danno in base alla vita media nazionale, atteso che “non è pensabile che in una situazione del genere, nella quale ci sono ridottissimi margini di aumento della percentuale di invalidità, il danneggiante possa trarre addirittura vantaggio dall’incredibile gravità del danno arrecato”.
In conclusione, la Cassazione conferma l’orientamento espresso con la sentenza n. 26118 del 2021, secondo cui qualora il CTU non abbia considerato il “danno latente” nell’indicazione della percentuale dell’invalidità permanente, allora di quel pregiudizio “dovrà tener conto il giudice, maggiorando la liquidazione in via equitativa: e nell’ambito di questa liquidazione equitativa non gli sarà certo vietato scegliere il valore monetario del punto di invalidità previsto per una persona della medesima età della vittima: e dunque in base alla vita media nazionale, invece che alla speranza di vita del caso concreto”. Pertanto, quest’ultimo sistema di calcolo, basato sulla durata della vita media nazionale, sarà applicabile nei casi di invalidità più grave, ovvero nelle ipotesi in cui vi è la massima differenza tra l’aspettativa di vita calcolata secondo le statistiche e la concreta speranza di vita residuata a seguito dell’infortunio.
Cass_civ_29815_19_novembre_2024
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