Cass. Civ., Sez. III, ord. del 9.12.2024, n. 31684
Con la presente sentenza, la Suprema Corte affronta diverse problematiche di particolare rilievo, soffermandosi tra l’altro, sulla liquidazione del danno biologico in caso di ridotta aspettativa di vita, sulla differenza tra danno biologico e danno morale e sulla liquidazione risarcitoria del danno patrimoniale da premorienza.
Il caso concreto oggetto di ricorso riguarda un grave danno riportato da una neonata durante un parto cesareo, accertato dal Tribunale nella misura del 90-95% con condanna della struttura sanitaria convenuta.
Tra le voci di danno riconosciute, il Giudice di primo grado liquidava il danno biologico applicando l’importo massimo previsto dalle tabelle del Tribunale di Venezia, oltre personalizzazione, il danno morale con aumento del 70%, e, infine, il danno patrimoniale, riconoscendo in favore della minore una rendita vitalizia dell’importo di € 25.000,00 annui per tutta la durata della vita della beneficiaria.
La Struttura Sanitaria proponeva appello, contestando, per quanto d’interesse, che:
- La liquidazione del danno biologico era stata effettuata dal Giudice di primo grado trascurando l’incidenza della ridotta aspettativa di vita futura della bambina, accertata dalla stessa sentenza di primo grado in anni 20;
- Il riconoscimento dell’aumento a titolo di personalizzazione pari al 15% del danno biologico, evidenziando che le circostanze valorizzate a tal fine non costituissero conseguenze “anomale” o “peculiari”, che non fossero già ricomprese nel danno biologico liquidato sulla base delle Tabelle di Venezia;
- Il riconoscimento la liquidazione del danno morale in misura pari al 70% del danno biologico, sulla base di una motivazione apparente e comunque errata, poiché valorizzava le medesime circostanze integranti il danno biologico, determinando quindi una duplicazione della medesima voce risarcitoria;
- l’omessa valorizzazione delle spese pregresse nel determinare la rendita annua in favore della danneggiata, nonché di quelle coperte dal SSN e dell’indennità di accompagnamento corrisposta dall’INPS, il cui riconoscimento costituiva fatto non contestato, come statuito dalla stessa sentenza del primo giudice.
La Corte d’Appello accoglieva soltanto il secondo motivo, rigettando, per il resto, l’appello proposto dalla struttura.
In particolare, la Corte d’Appello riteneva che la ridotta aspettativa di vita fosse conseguenza dei danni neurologici causati dal personale sanitario e che, quindi, il danno non potesse essere diminuito in funzione della ridotta aspettativa di vita. La Corte d’Appello confermava poi la liquidazione del danno morale e, per quanto concerne il danno patrimoniale, accoglieva invece l’appello incidentale liquidando il mancato guadagno – per anni sedici e (non potendosi conoscersi “quali sarebbero state le sue attitudini”) in base al parametro del “reddito medio nazionale” (euro 21.462,62 netti nell’anno 2022), tenuto conto “dell’aspettativa di vita di ____. (altri 20 anni)” e della sua presumibile entrata nel modo lavorativo non prima dei 25 anni – nella misura di € 271.287,51 (così determinata in applicazione di un coefficiente di minorazione per l’anticipata liquidazione), oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
La Struttura Sanitaria proponeva quindi ricorso per cassazione, contestando nuovamente la liquidazione del danno biologico, morale e patrimoniale.
Per quanto concerne il danno patrimoniale, i danneggiati proponevano anch’essi ricorso per Cassazione affermando che la Corte territoriale aveva liquidato in favore della bambina il danno patrimoniale futuro, da mancato guadagno per esserle totalmente inibita l’attività lavorativa, facendo riferimento non già – come avrebbe dovuto, al pari di quanto ritenuto in punto di liquidazione del danno biologico – all’aspettativa di vita media della danneggiata, bensì alla sua minore aspettativa di vita in concreto di anni venti e, dunque, nel presumere l’entrata nel mondo lavorativo a venticinque anni, parametrando il pregiudizio subito a sedici anni soltanto di attività di lavoro remunerativa.
Per quanto concerne il danno biologico, la Suprema Corte ritiene il motivo inammissibile, tornando sulla questione del danno latente.
La Suprema Corte intende dare continuità ai principi già enunciati dalle sentenze Cass. n. 26118/2021 e Cass. n. 35416/2022 secondo cui: “in tema di liquidazione del danno alla persona, il cd. “rischio latente” – cioè, la possibilità che i postumi, per la loro gravità, provochino un nuovo e diverso pregiudizio consistente in una ulteriore invalidità o nella morte ante tempus – costituisce una lesione della salute del danneggiato, da considerare nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente secondo le indicazioni della medicina legale.”
La Suprema Corte ribadisce quindi che, qualora il grado di invalidità sia determinato tenendo in conto detto rischio, il danno biologico va liquidato in relazione alla concreta minore speranza di vita del danneggiato e non della durata media della vita; se, invece, il “rischio latente” non è stato incluso nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente (o perché non contemplato dal barème utilizzato o per omissione del consulente), il Giudice deve tenerlo in considerazione maggiorando la liquidazione in via equitativa, anche scegliendo il valore monetario del punto di invalidità previsto per una persona della medesima età della vittima, dunque, in base alla durata media nazionale della vita, anziché alla speranza di vita del caso concreto.
La Cassazione chiarisce nuovamente che il “rischio latente” è rappresentato dalla potenziale progressione offensiva insita nella lesione permanente, la cui eventuale degenerazione, in una prospettiva diacronica, è idonea a produrre un nuovo danno che potrà alternativamente consistere nell’insorgenza di una nuova invalidità o nella morte ante tempus del danneggiato.
Ai fini del risarcimento, secondo la Suprema Corte, è necessario quindi comprendere se tale rischio di ingravescenza dei postumi della lesione sia stato incorporato nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, suggerito dal medico-legale e condiviso dal giudice, quale sua componente.
In tale ipotesi, la liquidazione del danno, per evitare duplicazioni risarcitorie (che si avrebbero nella congiunta applicazione dell’incremento del grado di percentuale dell’invalidità permanente e del parametro della vita media), dovrà effettuarsi in considerazione della minore speranza di vita in concreto, e non di quella media.
A fronte dei citati principi, la Cassazione rileva che, con riferimento al caso concreto, non emerge tuttavia se i consulenti tecnici d’ufficio avessero incluso il c.d. “rischio latente” connesso ai postumi permanenti nella formulazione del giudizio inerente alla commisurazione del grado percentuale di invalidità e che pertanto non è possibile affermare se la liquidazione del danno biologico effettuata dalla Corte d’Appello in via equitativa tenesse conto della durata media della vita della danneggiata o dell’aspettativa di vita concreta determinata in anni venti.
Per quanto concerne il motivo sul danno morale, la Cassazione ritiene che la Corte territoriale abbia motivato adeguatamente il riconoscimento di tale danno e, nella presente sentenza, chiarisce nuovamente le differenze tra il danno biologico e morale.
In particolare, la Cassazione ribadisce che il danno biologico è un danno avente base organica, che consiste in alterazioni funzionali dell’organismo suscettibili di essere documentate da rilievo medicolegali e si traduce in un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Invece, il danno morale è un pregiudizio non soggetto a riscontri medici, inerendo ad una sofferenza che si dispiega nel foro interno del danneggiato e che ivi si arresta, consistente in uno stato d’animo di sofferenza interiore che prescinde dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato – che, tuttavia, può pure influenzare – e si caratterizza, fenomenologicamente, in esperienze soggettive come il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione.
Pertanto, la Cassazione torna ad affermare che il danno morale deve essere oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico in quanto, nella liquidazione dell’importo complessivo del risarcimento, è necessario assicurare l’integralità del risarcimento, avendo riguardo a tutti gli aspetti non patrimoniali e areddituali su cui incide l’illecito, senza, però, incorrere in duplicazioni risarcitorie.
Oltre a ciò, si deve evidenziare che, col ricorso per cassazione, la struttura aveva sostenuto che la Corte territoriale, liquidando il danno morale nella misura del 70% del danno biologico, si fosse discostata dai principi e dai criteri desumibili dalle fonti normative per la liquidazione di tale danno in rapporto a quello biologico, in particolare incorrendo nella violazione della limitazione del 30%, contemplata dall’art. 138 c.a.p.
In merito a tale profilo, la Cassazione ritiene, tuttavia, che l’aumento del 30% previsto dall’art. 138 c.a.p. da effettuarsi in presenza dei presupposti per la personalizzazione, inerenti unicamente il danno biologico e non anche il danno morale: “Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il “quantum” risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti l’insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall’aumento percentuale previsto per tale voce, salvo procedere all’aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico (con esclusione, dunque, della componente morale), qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione di tale tipologia di pregiudizio.” (ex multis, Cassazione civile sez. III, 17/05/2022, n. 15733; Cassazione civile sez. III, 06/05/2021, n. 12046; Cassazione civile sez. III, 21/03/2022, n.9006; Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, n.25164).
Infine, per quanto riguarda il danno patrimoniale e, in particolare, la perdita della capacità lavorativa specifica, la Cassazione ritiene che, nel caso di minore – e, dunque, di soggetto che non abbia ancora intrapreso attività lavorativa – il risarcimento di tale danno debba essere calcolato, di norma, sulla base di una previsione della sua futura attività lavorativa, da compiersi tenendo conto degli studi effettuati e delle sue inclinazioni, nonché della posizione economico-sociale della famiglia di appartenenza (tra le tante, già Cass. n. 10074/2010).
La Cassazione ricorda che la giurisprudenza ha, altresì, precisato che la presenza di postumi macropermanenti non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima (tra le altre, Cass. n. 12605/2023, in caso di invalidità permanente al 50%).
Tuttavia, con la sentenza in commento, la Cassazione afferma che il danno da definitiva e totale perdita della capacità di lavoro conseguente ad errata prestazione sanitaria, a carico di soggetto che non è mai stato percettore di reddito, vada risarcito a titolo di danno patrimoniale futuro, pur non potendosi fare riferimento alla capacità di lavoro specifica, e non (soltanto) a titolo di danno biologico, e possa essere liquidato, in assenza di un ragionevole parametro di riferimento, con il criterio, residuale, del triplo della pensione sociale ( ex multis Cass. n. 16844/2023).
Inoltre, la Cassazione accoglie le censure formulate dai danneggiati con riferimento alla liquidazione del danno patrimoniale rilevando che, sotto il profilo del rispetto del principio di integralità del risarcimento ex art. 1223 c.c., la circostanza che l’invalidità permanente sia cagionata dall’illecito e che questo abbia negativamente inciso sulla stessa aspettativa di vita in concreto della persona danneggiata comporta che i danni-conseguenza da essa derivanti, quello biologico e quello patrimoniale da mancata remunerazione dell’attività lavorativa, in quanto entrambi proiettantisi nel futuro, debbano trovare criteri sostanzialmente omogenei di liquidazione.
Come si è già esposto, secondo la Cassazione, nella liquidazione del danno biologico, la valorizzazione del dato della minore speranza di vita si lega al correttivo della inclusione del “rischio latente” nella costruzione del barème, ma, in caso ciò non accada, la liquidazione stessa deve effettuarsi tenendo conto del parametro della durata media nazionale della vita.
Nella liquidazione del danno patrimoniale futuro da mancata remunerazione dell’attività lavorativa il correttivo anzidetto non è, tuttavia, logicamente, utilizzabile, non essendovi un barème medico-legale che misuri la perdita della capacità produttiva di reddito lavorativo, e, pertanto, secondo la Cassazione deve trovare applicazione il criterio della durata media nazionale della vita.
In sintesi, la Cassazione annuncia quindi il seguente principio: “il danno patrimoniale futuro da mancato guadagno per la perdita totale della capacità di lavoro in conseguenza dell’illecito va liquidato facendo riferimento al parametro dell’aspettativa di vita media del soggetto danneggiato e non alla sua minore aspettativa di vita in concreto accertata.”
Cass_Civ_31684_9_2024
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