Cass. Civ., sez. III, ord. del 06.03.2025, n. 5984
Con l’ordinanza in oggetto, la Corte di Cassazione ha trattato un ricorso proposto dall’Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) avverso la sentenza emessa della Corte d’Appello di Trento, relativa al risarcimento dei danni subito dalla madre e dal compagno per la morte della figlia avvenuto in un sinistro stradale.
In primo grado, il Tribunale di Bolzano aveva condannato i convenuti al pagamento di 298.464,50 euro per danno parentale e biologico in favore della madre e 63.229,87 Euro per spese funerarie e legali, rigettando la domanda del compagno della madre relativa al danno da perdita del rapporto parentale.
I danneggiati promuovevano appello contro la sentenza di primo grado e la Corte d’Appello di Trento rideterminava la liquidazione del danno in favore della madre, modificando l’importo del danno biologico e parentale e ridimensionando la personalizzazione al 30%. Inoltre, riconosceva al compagno della madre una somma per danno parentale, ma non per danno biologico, in relazione al ruolo di “padre vicario” assunto nei confronti della figlia deceduta.
L’U.C.I. impugnava la sentenza d’appello, sollevando tre motivi: l’erronea personalizzazione del danno biologico in favore della madre, l’errata liquidazione delle spese legali stragiudiziali in favore della madre e l’erronea liquidazione del danno parentale in favore del compagno della madre in assenza di prova di convivenza e del ruolo genitoriale.
Con l’ordinanza in oggetto, la Suprema Corte accoglieva il primo motivo di ricorso, sostenendo che la personalizzazione del danno biologico riconosciuta in favore della madre fosse basata su considerazioni generiche e non adeguatamente motivate.
La Corte afferma che “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dalla danneggiata, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”.
Pertanto, la personalizzazione può essere giustificata solo in presenza di prove certe sulle conseguenze anomale o eccezionali derivanti dal danno patito. Nel caso di specie, al fine di non incorrere in una duplicazione delle poste risarcitorie, il Supremo Collegio ha ritenuto che tali conseguenze non fossero state provate e che, pertanto, non poteva individuarsi un danno biologico superiore alla norma: il relativo aumento risarcitorio a titolo di “personalizzazione” del danno non poteva trovare giustificazione non divergendo dai profili ritenuti rilevanti nella valutazione fatta dal CTU al fine di giungere al riconoscimento della patologia psichica post traumatica in capo al soggetto. Infatti, nel caso specifico, la Cassazione evidenzia che “nonostante la oggettiva gravità della vicenda, le conseguenze descritte dal consulente e valorizzate dalla Corte territoriale, sono proprio quelle fisiologicamente e tristemente derivanti da pregiudizi dello stesso (elevato) grado, sofferte da persone della stessa età e con il medesimo ruolo genitoriale rispetto alla vittima primaria”.
Alla luce di quanto osservato, secondo la Cassazione sono necessarie prove concrete e adeguate per giustificare la personalizzazione del danno.
Cassazione civile sez III 06032025 n. 5984
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