Cass. Civ., sez. III, ord. del 04.03.2025, n. 5673

Con la sentenza n. 5673 del 4 marzo 2025, La Corte di cassazione ha ribadito un consolidato principio in tema di responsabilità della ASL in relazione al fatto colposo del medico di base, estendendolo anche al medico convenzionato con il SSN.

Nel presente caso, all’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Ravenna aveva accolto la domanda di Tizio riconoscendo il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in relazione alla morte della madre, avvenuta per cause naturali allorché si trovava in villeggiatura, condannando il dottore che aveva visitato la signora e, in via solidale, la ASL con cui il medico era convenzionato.

Il medico era stato infatti contattato dal personale dell’albergo in cui la signora soggiornava a seguito di un malore patito dalla stessa. A detta del figlio della signora deceduta, il medico si era limitato, nel corso delle due visite effettuate a distanza di qualche giorno l’una dall’altra, a prescriverle alcuni farmaci senza disporne il ricovero per accertamenti diagnostici e clinici che avrebbero potuto evitare la morte della paziente, verificatasi lo stesso giorno della seconda visita, mentre era ancora ospite dell’albergo.

Il Tribunale di Ravenna condannava, per l’appunto, il medico e la ASL per la quale il dottor Caio operava in regime di convenzione, riconoscendo che il medico era intervenuto su richiesta del personale dell’albergo prestando assistenza alla signora nella qualità di medico convenzionato con il SSN, avendo la stessa diritto all’assistenza sanitaria pubblica locale, in quanto si trovava temporaneamente al di fuori del suo comune di residenza.

Proponevano appello sia l’ASL, sia il medico. In particolare, l’ASL riproponeva l’eccezione di difetto di legittimazione passiva già formulata in primo grado, sostenendo che il medico aveva prestato la sua attività professionale in favore della paziente a titolo libero professionale, non all’interno della struttura sanitaria, ma in quanto chiamato ad intervenire a domicilio dai dipendenti dell’albergo. Secondo l’ASL, quindi, l’attività svolta dal medico non era imputabile alla stessa a titolo di responsabilità solidale della struttura sanitaria per i danni eventualmente provocati.

La Corte d’Appello di Bologna riteneva fondato l’appello proposto dalla ASL affermando la carenza di legittimazione passiva della struttura sanitaria, ritenendo non provato che l’attività professionale svolta dal medico fosse inseribile all’interno del rapporto di convenzionamento con la AUSL.

Pertanto, la Corte d’Appello di Bologna rigettava la domanda proposta dal figlio della vittima nei confronti della ASL, ponendo a carico dei soli eredi del medico, nel frattempo deceduto, l’obbligo di risarcire il danno.

Il figlio della paziente deceduta proponeva quindi ricorso per cassazione affidandosi a due motivi.

Col primo motivo, il ricorrente sosteneva che la sentenza di appello laddove ha escluso che il medico avesse agito nell’ambito del suo rapporto di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale quando visitò la propria madre presso l’albergo dove la stessa era ospite.

In particolare, il ricorrente denunciava la violazione dell’articolo 19, quarto comma, della legge n. 833 del 1978, che prevede che gli utenti del SSN hanno diritto di accedere in casi di urgenza o di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale.

Il ricorrente rilevava quindi che, nel caso concreto, in cui la signora era temporaneamente ospite per un soggiorno termale dell’albergo, fuori dalla sua ASL di appartenenza, il medico chiamato aveva agito quale medico della Asl locale giacché il Servizio Sanitario Nazionale consente anche ai pazienti fuori domicilio di usufruirne. Il medico non aveva tra l’altro nessun rapporto di conoscenza con la paziente né aveva percepito alcun compenso. Tali circostanze impedivano che si potesse sostenere che la prestazione medica fosse stata resa in regime libero professionale, e pertanto, la ASL doveva essere ritenuta responsabile del suo operato ai sensi dell’art. 1228 c.c..

Con il secondo motivo, il ricorrente riteneva che la Corte d’Appello di Bologna avesse errato nel ritenere che l’attore non avesse provato che la prestazione erogata dal medico fosse da inquadrare nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, piuttosto nel rapporto libero professionale.

Il ricorrente affermava di aver adempiuto l’onere probatorio a suo carico, avendo provato l’esistenza del contatto sociale tra il medico che operava nella struttura sanitaria locale e la paziente, benché verificatosi fuori dai locali della struttura sanitaria, e di aver provato anche che la signora era temporaneamente ospite di un albergo fuori della sua regione di residenza, trovandosi quindi nelle condizioni per fruire dell’assistenza medico generica da parte dell’Asl territorialmente competente.

Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello di Bologna aveva quindi invertito gli oneri probatori quanto alla natura del rapporto instauratosi, perché, provato il contatto sociale con medico della Asl nelle predette condizioni legittimanti la fruizione della prestazione erogata dalla Usl benché fuori dall’ambito territoriale di residenza della paziente, incombeva sulla ASL l’onere di provare che il rapporto si fosse instaurato, e la prestazione fosse stata erogata dal medico esclusivamente come libero professionista.

Orbene, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati entrambi i motivi.

Innanzitutto, la Cassazione ha ribadito il principio ormai consolidato per cui la ASL è responsabile, ai sensi dell’art. 1228 c.c., del fatto colposo del medico di base, convenzionato con il SSN, essendo tenuta per legge – nei limiti dei livelli essenziali di assistenza – ad erogare l’assistenza medica generica e la relativa prestazione di cura, avvalendosi di personale medico alle proprie dipendenze o in rapporto di convenzionamento (Cass. n. 14846 2024, Cass. n. 6243 2015).

Tale principio deriva dalla norma fondamentale di cui all’art. 25, comma 3, legge n. 833 del 1978:  “l’assistenza medicogenerica e pediatrica è prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino”

Invero, per l’adempimento dell’obbligazione di fornire l’assistenza medico-generica cui per legge è obbligato, l’ASL si vale dell’opera del terzo, cioè di un esercente la professione sanitaria il quale non è dipendente del soggetto obbligato, ma costituisce personale “convenzionato” (in alternativa a quello “dipendente”, secondo l’indicazione fornita dall’art. 25, comma 3, legge n. 833 del 1978).

Tale principio è oggi coerente con quanto previsto dall’art. 7 legge n. 24 del 2017 e comporta quindi un’ipotesi di responsabilità diretta della ASL, per fatto del proprio ausiliario ex art. 1228 c.c.

Il caso concreto era, tuttavia, peculiare giacché il comportamento del medico denunciato non è stato tenuto dal medico di base della defunta.

Secondo la Cassazione pertanto, in questa ipotesi specifica, la norma di riferimento è quindi un’altra, ovvero il quarto comma dell’art. 19 della legge n. 833 del 1978, che prevede “Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi di urgenza o di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale.”

La Cassazione ha richiamato poi gli Accordi Collettivi nazionali di categoria secondo cui il medico convenzionato non è obbligato a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta ai cittadini non residenti (che non siano suoi assistiti), ma se accetta di prestarla, in favore appunto dei cittadini che si trovino eccezionalmente al di fuori del proprio Comune di residenza, eroga una prestazione che si inquadra nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, per la quale peraltro può ricevere anche un compenso, tariffato dall’accordo collettivo e in relazione alla quale la Ausl è responsabile per l’attività svolta dal medico, che si inquadra nell’ambito delle prestazioni del SSN erogate da medico con esso convenzionato in favore dei pazienti.

A fronte di ciò, la Cassazione ha ritenuto che, anche nel caso di specie, si sia instaurato un contatto sociale tra medico e paziente, da cui deriva la responsabilità della ASL ex art. 1228 c.c..

Pertanto, la Cassazione ha ritenuto che effettivamente la sentenza impugnata non rispetti i principi in materia di onere probatorio giacché incombeva sulla ASL provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, ovvero che il medico intervenne non quale medico convenzionato, ma puramente come libero professionista, del quale l’albergo intendeva avvalersi a favore della ospite che ne aveva necessità.

Al contrario, secondo la Cassazione, non può spettare al paziente o al congiunto del paziente deceduto di provare che non esistessero elementi atti a dimostrare che la prestazione erogata, riconducibile in una prestazione sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale, non fosse stata invece resa ad altro titolo.

La causa è stata quindi rinviata alla Corte d’Appello di Bologna per un nuovo esame nel merito, per verificare, secondo i principi indicati, la sussistenza della legittimazione passiva della ASL, ex art. 1228 c.c., a titolo di responsabilità diretta, a fianco di quella del medico.

Cassazione civile sez. III - 04032025, n. 5673