Cass. Civ., sez. III, del 18.02.2025, n. 4257

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ribadisce alcuni principi in ordine al calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria in tema di crediti risarcitori.

Nel giudizio di appello, la Corte d’Appello di Bologna aveva condannato una compagnia assicurativa a corrispondere agli appellanti, sulla differenza come individuata per ciascuno, gli interessi legali sulle somme devalutate alla data del sinistro e rivalutate di anno in anno sino al deposito della sentenza e, sulle somme ottenute, gli ulteriori interessi legali sino al saldo, gravando invece gli appellanti delle spese di lite del grado.

Avverso tale sentenza, la compagnia assicurativa propone ricorso per cassazione lamentando che la Corte d’Appello, nel riformare la sentenza di primo grado in ordine agli interessi legali, alla loro decorrenza e alla detrazione delle somme già versate dalla compagnia (euro 322.000 prima del giudizio ed Euro 47.679,55 in esecuzione della sentenza del primo giudice), erroneamente aveva provveduto a scomputare gli acconti dall’ammontare complessivo del danno liquidato di Euro 632.728,50 e non da quello di Euro 421.919, ovvero dal credito risarcitorio al netto della riconosciuta percentuale del concorso colposo. Pertanto, erroneamente, la Corte d’Appello aveva indicato in Euro 263.049, devalutati alla data del sinistro, la base per il computo degli interessi.

Inoltre, con il secondo motivo, la ricorrente denunciava, ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 3, cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 cod. civ. nella determinazione del credito in conto capitale e del credito della mora debendi tenuto conto degli acconti corrisposti dalla compagnia – violazione del criterio dell’omogeneità“.

La ricorrente rilevava, infatti, che la Corte d’Appello, pur richiamando la sentenza della Cass., sez. un., 1712/1995, nel calcolo della mora debendi aveva effettuato una detrazione tra crediti non omogenei (il credito risarcitorio all’attualità, da un lato, e gli acconti al valore dell’epoca dei pagamenti, dall’altra), mentre avrebbe dovuto devalutare alla data dell’illecito il credito risarcitorio e gli acconti o rivalutarli entrambi alla data della liquidazione.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi.

Secondo la Suprema Corte, il credito avente ad oggetto il risarcimento del danno aquiliano costituisce obbligazione di valore determinata con riferimento ad un bene oggetto di misurazione da parte del giudice mediante la liquidazione per equivalente (quando richiesta) da effettuare in base all’art. 1223 cod. civ..

In base all’art. 1223 c.c., il risarcimento deve comprendere tanto la perdita subita, quanto il mancato guadagno, ricollocando il creditore sulla stessa curva di indifferenza, in cui si sarebbe trovato se l’illecito non si fosse verificato. Ciò vale sul piano generale del sistema del risarcimento del danno modellato sul paradigma di quello patrimoniale, mentre il risarcimento del danno non patrimoniale assomma una pluralità di funzioni (v. Cass., sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601), non limitate al solo profilo compensativo, posto che non esistendo un perfetto surrogato di mercato rispetto alla lesione di beni non patrimoniali, per un soggetto non è pienamente indifferente conservare la relazione parentale (come nel caso in esame) o ricevere un equivalente monetario, frutto di una stima convenzionale in quanto idonea ad attribuire utilità pecuniarie in grado di alleviare la perdita subìta.

La Suprema Corte ha poi richiamato un principio consolidato:  “il ritardato adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di: (a) pagare al creditore l’equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell’epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente non scelga di liquidare il danno in moneta attuale; (b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento; e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995)… Queste regole ovviamente debbono trovare applicazione sia quando il debitore adempia la propria obbligazione uno actu, sia quando, prima della liquidazione definitiva, abbia versato degli acconti. In quest’ultimo caso, la soluzione del problema pratico concernente i criteri di defalco degli acconti dal credito risarcitorio va individuata alla luce della ratio della soluzione adottata da Sez. un. 1712/95… Tale ratio consiste in ciò: che la liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore deve, per così dire, “simulare” il vantaggio che il creditore avrebbe potuto ricavare dall’investimento della somma a lui dovuta, se gli fosse stata tempestivamente pagata. È dunque evidente che, nel caso di pagamenti in acconto, il creditore: (a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell’acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l’intero capitale dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l’investimento dell’intero capitale; (b) dopo il pagamento del (primo) acconto, e per effetto di quest’ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall’investimento dell’intero capitale dovutogli; dopo il pagamento dell’acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua, dopo il pagamento dell’acconto” (Cass. 24 gennaio 2020, n. 1637; 31 ottobre 2017, n. 25817; 20 aprile 2017, n. 9950. Più di recente Cass. 7 agosto 2023, n. 23927; 18 maggio 2022, n. 16027).

Con riferimento al caso di pagamento di acconti, la Cassazione aveva già avuto modo di precisare che tale pagamento deve essere sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni: “(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l’acconto (devalutandoli entrambi alla data dell’illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); (b) detrarre l’acconto dal credito; (c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa: (c’) sull’intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto; (c”) sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (v., ancora, Cass. 1637/2020 cit).

Orbene, secondo la Cassazione, la Corte d’Appello di Bologna non ha applicato i menzionati principi.

Di seguito, si riporta la motivazione che aveva adottato la Corte d’Appello di Bologna nella sentenza impugnata: “La decisione va invece rettificata in punto di interessi legali e decorrenza degli stessi (…) La sorte capitale e stata liquidata con riferimento all’attualità della decisione” (euro 240.000 per A.A. e B.B. ed Euro 150.000 per C.C., oltre Euro 2.728,50 a titolo di danno patrimoniale), ed alla stessa deve essere detratta la somma di Euro 322.000 quale acconto sul maggior danno già liquidato dalla compagnia e l’ulteriore importo di Euro 47.679,55, sicché sulla differenza di Euro 263.049,00, nella proporzione disposta in sentenza per ciascuna parte (il danno patrimoniale in solido), vanno corrisposti gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno sino al deposito della presente sentenza, e sulla somma ottenuta gli ulteriori interessi legali sino al saldo“.

Secondo la Cassazione, due sono gli errori presenti in tale passaggio giacché la Corte d’Appello:

1) ha operato lo scomputo degli acconti dal complesso del capitale liquidato (euro 632.728,50) e non dall’importo risultante una volta operata la riduzione di 1/3 per effetto dell’apporto concausale della vittima;

2) al fine del calcolo della mora debendi, pur richiamando Cass., sez. un., 1712/1995, non ha provveduto alla comparazione di valori omogenei, posto che gli acconti di Euro 322.000 ed Euro 47.679,55 sono stati presi al valore del momento del pagamento.

 

La sentenza è stata quindi accolta, con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, per l’applicazione del principio di diritto in ordine al computo del danno e della mora debendi.

Cassazione 4257_2025