Cass. Civ., sez. III, ord. del 11.02.2025, n. 3502
Nel caso esaminato dalla Cassazione con la ordinanza in commento i genitori di una ragazzina disabile agivano in giudizio nei confronti della ASL locale e delle eredi del medico che aveva seguito la gravidanza dell’attrice contestando la inadeguata e negligente prestazione professionale del medico.
Quest’ultimo, non avvedendosi delle gravi malformazioni congenite che la nascitura presentava, non avrebbe consentito agli attori, ove opportunamente informati, di valutare se procedere o meno, alla interruzione della gravidanza, cagionando quindi al nato un danno per la sua nascita indesiderata.
Nel giudizio di primo grado, si costituiva la Azienda Sanitaria Locale eccependo la prescrizione del diritto azionato e contestando poi la fondatezza della domanda. Allo stesso modo resistevano in giudizio anche le eredi del medico e la Compagnia assicurativa del dottore.
Con sentenza n. 1928/2017, il Tribunale di Brindisi riconosceva la censurabilità dell’operato del sanitario e la sua responsabilità nei confronti dei genitori del nato, già affermata con altra sentenza in precedente giudizio instaurato dinanzi lo stesso Tribunale.
Il giudice di primo grado rigettava, tuttavia, la domanda degli attori ravvisando un difetto di legittimazione in capo al nato disabile ad agire, non potendosi configurare in capo al figlio un danno da nascita indesiderata, richiamando i principi della sentenza della Cassazione, Sezioni unite, 22/12/2015, n. 25767.
La Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado e, successivamente, la giovane, divenuta nel frattempo maggiorenne, ricorreva per cassazione.
Con il primo motivo, la ricorrente sosteneva che sarebbe errato escludere in capo la nato disabile la legittimazione ad agire in giudizio sulla scorta delle seguenti ragioni:
1) il nascituro nato non sarebbe estraneo al contatto sociale relativo alla gestante e alla struttura sanitaria, giacché quest’ultima non ha il dovere di provvedere all’assistenza alla madre, ma deve adoperarsi alla necessaria alla cura nei confronti del nascituro;
2) l’intervenuta violazione del consenso informato per omessa comunicazione delle condizioni del feto in danno dei genitori si riverbererebbe anche sul figlio nascituro, terzo, rispetto al rapporto intercorso tra la gestante e la struttura e ne giustificherebbe la reazione;
3) il nascituro – pur non godendo al momento di piena capacità giuridica – sarebbe da ritenere tuttavia “a tutti gli effetti soggetto di diritto ed inoltre, come detto, terzo protetto rispetto al rapporto in corso” così come sarebbe affermato dalle pronunce della Cass. nn. 16574/2021 e 25767/2015;
4) il grave inadempimento del medico per aver ritenuto esente da alcuna anomalia il feto non sarebbe stato trattato dalla sentenza impugnata in relazione alle indicate norme che si riferiscono all’ingiustizia del danno nei confronti del nato e che da tale omessa indicazione su qualsiasi sussistente anomalia del feto durante la gestazione deriverebbe, non soltanto il diritto al ristoro dei genitori, già riconosciuto, ma anche quello del nato per le sue precarie condizioni di vita determinate anche dalla impossibilità dei propri genitori di esprimere ogni determinazione.
5) oltre alla sofferenza della gestante per non aver potuto esperire l’interruzione di gravidanza, dovrebbe essere considerato anche il diritto al ristoro dei danni anche per il nascituro in relazione alle sue future condizioni di vita.
Col secondo motivo, la ricorrente lamentava “L’inadeguato riferimento e omessa considerazione per i principi di diritto in relazione alle previsioni di cui agli artt. 2,3,29,30 e 32 della Costituzione” e ribadiva che l’impugnata sentenza della Corte d’Appello avrebbe attribuito il “diritto al ristoro soltanto a favore dei genitori” a fronte di quanto impongono, viceversa, le previsioni costituzionali richiamate in rubrica. La ricorrente sosteneva ancora che nella vicenda in esame, non verrebbe in rilievo soltanto la questione in ordine al diritto preteso a non nascere sano, quanto piuttosto la diversa questione attinente al diritto del nascituro a godere della propria vita senza pregiudizievoli limitazioni, richiamando le massime espresse dalla Corte di cassazione nelle rilevanti pronunce Sez. 3, 12/10/2012 n. 16754 e Sez. U, 22/12/2015 n. 25767, e concludendo per ritenere “sussistente il proprio diritto di chiedere e ottenere l’invocato ristoro in considerazione delle precarie condizioni di vita che è costretto a vivere e tanto, non solo in riferimento alla situazione lavorativa, ma anche in riferimento al normale andamento dei rapporti familiari e sociali”.
La Cassazione non ha accolto nessuno dei due motivi, ritenendoli inammissibili e rigettando il ricorso. La Suprema Corte ha infatti ritenuto di confermare l’orientamento giuridico consolidato che esclude la possibilità di riconoscere un danno alla persona per la sua stessa nascita, anche se disabile.
Sul punto, è stata richiamata la nota sentenza Cass. Sez. U, 22/12/2015 n. 25767 che aveva già affermato che non esiste un “diritto a non nascere se non sani”, escludendo in via generale la possibilità di riconoscere un pregiudizio biologico e relazionale in capo al figlio, essendo per lui l’alternativa quella di non nascere, inconfigurabile come diritto in sé, neppure sotto il profilo dell’interesse ad avere un ambiente familiare preparato ad accoglierlo.
L’ordinanza in commento richiama anche la pronuncia Cass., Sez. 3, n. 26426 del 2020 che ha altresì chiarito che il nato disabile non può agire per il risarcimento del danno consistente nella sua stessa condizione, giacché l’ordinamento non conosce il “diritto a non nascere se non sano”, né la vita del nato può integrare un danno-conseguenza dell’illecito del medico.
Sempre nell’ordinanza in commento si richiama un’ulteriore precedente che ha affermato che “come dalle Sezioni Unite di questa Corte precisato non ne è invero in radice data la stessa configurabilità in quanto “la ragione di danno da valutare sotto il profilo dell’inserimento del nato in un ambiente familiare nella migliore delle ipotesi non preparato ad accoglierlo” rivela sostanzialmente quale mero “mimetismo verbale del c.d. diritto a non nascere se non sani”, andando pertanto “incontro alla… obiezione dell’incomparabilità della sofferenza, anche da mancanza di amore familiare, con l’unica alternativa ipotizzabile, rappresentata dall’interruzione della gravidanza” non essendo d’altro canto possibile stabilire un “nesso causale” tra la condotta colposa del medico e le “sofferenze psicofisiche cui il figlio è destinato nel corso della sua vita” (Cass. n. 25767/2015 cit.)” (così testual. Cass. Sez. 3, 11/04/2017 n. 9251).
Quest’ultima sentenza ha anche affermato, con riferimento al giudizio instaurato dai genitori e già definito in precedente giudizio, come avvenuto nel caso in esame, “che il danno del nato disabile risulta nella specie dai genitori invero prospettato come conseguenza del danno da essi asseritamente subito, laddove, stante la suindicata ravvisata relativa insussistenza, a fortiori difetta lo stesso presupposto per la configurabilità di un pregiudizio che si assume esserne conseguentemente derivato in capo al nato” (Cass. n. 9251/2017).
A fronte di ciò, , secondo la Cassazione, le violazioni di norme costituzionali e sostanziali prospettate dalla ricorrente erano insussistenti e inammissibili in quanto il rinvio formulato da parte ricorrente ai richiamati arresti di legittimità, non spiegava in particolare come “le successive determinazioni (della Cassazione) del 2015 e del 2017” citate nel ricorso,) potessero “far ritenere effettiva la sussistenza del diritto” in suo favore “di richiedere ed ottenere l’invocato ristoro in considerazione delle precarie condizioni di vita che è costretto a vivere…” non riuscendo quindi a scalfire il consolidato orientamento adottato dalla Cassazione.
Cassazione ord. 11 02 2025 n.3502Condividi
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