Corte dei Conti, sez. giurisdiz., sentenza n. 2 del 17.01.2025
La sentenza della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte conferma l’indirizzo ormai consolidato in materia di responsabilità amministrativa per danno erariale derivante da colpa medica. Il caso rappresenta un punto di riferimento alla luce del rigore utilizzato dalla Corte nella definizione del concetto di “colpa grave” e in relazione all’applicazione del criterio del giudizio ex ante nella valutazione della condotta del sanitario.
La vicenda trae origine da un episodio sanitario del 2013 (pre-legge Gelli-Bianco), in cui un paziente, ricoverato per sintomi neurologici e toracici, riceveva una terapia antiaggregante e anticoagulante in seguito a un sospetto infarto, ma sviluppava successivamente una grave paraplegia causata da ematoma midollare. L’ASL corrispondeva un risarcimento, dando origine a un’azione di responsabilità contabile contro il neurologo e il cardiologo.
La pronuncia in argomento evidenzia alcuni punti cardine delle modalità di giudizio sul danno erariale derivante dalla colpa medica.
In primo luogo, non vi è retroattività né obbligo di nomina del collegio peritale ai sensi dell’art. 15 L. 24/2017: secondo la Corte dei Conti, “il disposto dell’art. 15 della L. n. 24 del 2017 “Gelli-Bianco” non è applicabile al giudizio amministrativo-contabile, essendo espressamente circoscritto ai procedimenti civili e ai procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria (cfr. comma 1)”. Infatti, come ricordato dal Collegio, la consulenza monocratica, infatti, è di per sé perfettamente idonea a offrire al giudice le conoscenze scientifiche necessarie per una compiuta valutazione dei fatti oggetto di giudizio, non essendo, peraltro, prevista alcuna sanzione di nullità per la violazione dell’art. 15 , comma 1, della L. n. 24 del 2017 (sul punto, cfr. Cass. pen., Sez. V, n. 45719/2022).
In secondo luogo, il risarcimento non interrompe automaticamente il nesso causale tra condotta e danno erariale, salvo anomalie nella transazione stessa. La Corte condivide la consolidata giurisprudenza per cui “la transazione è idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta che ha prodotto il danno al terzo ed il pregiudizio patrimoniale derivato alla p.a., assumendo un’autonoma valenza causativa del danno, solo quando sia eccezionale, irragionevole, ovvero conseguenza di scelte illogiche, contra legem, abnormi o che abbiano comportato la liquidazione di poste di danno non dovute”.
Sempre con la pronuncia in esame, la Corte afferma che la responsabilità contabile si fonda sull’antigiuridicità della condotta e sulla sussistenza della colpa grave. In particolare, deve rammentarsi che “l’indagine circa l’antigiuridicità della condotta, infatti, nella responsabilità sanitaria, si sostanzia nell’accertare se siano state violate regole specifiche di condotta o comunque riconducibili ad un generico dovere di intervento, secondo le migliori leges artis in uso nello specifico ambito medico: il giudizio deve essere condotto ex ante (ovvero all’epoca dei fatti) ed in termini oggettivi, prescindendo dunque da ogni valutazione soggettiva di conoscenza/ conoscibilità da parte del singolo convenuto che attiene, invece, all’indagine sull’elemento psicologico”.
Successivamente, la Corte rimarca l’applicazione del principio della causalità adeguata e della “preponderanza dell’evidenza” anche in ambito contabile. Invero, acclarata l’antigiuridicità del comportamento (ovvero la violazione di una norma di condotta volta a prevenire l’evento verificatosi) si potrà procedere all’accertamento dell’esistenza del rapporto causa-effetto tra la condotta del responsabile e l’evento dannoso subìto dal terzo, facendo impiego dei principi generali di cui agli articoli 40 e 41 c.p., moderati dal principio della c.d. causalità adeguata. Sul punto, la Corte ribadisce che “ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della propria condotta, attiva od omissiva, che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi invece la responsabilità per tutte le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili”. Ciò che differenzia l’accertamento del nesso causale in sede penale ed in sede civile o contabile, tuttavia, è la diversa regola probatoria: mentre in sede penale vale il principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, in sede civile o contabile si utilizza il principio “del più probabile che non”, secondo cui il giudice civile (o contabile) potrà affermare l’esistenza del nesso causale tra illecito e danno “anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio” (Cass. Civ., n. 23933/2013).
Infine, la Corte dei Conti si concentra sull’elemento soggettivo, sulla nozione di “colpa grave”, definita come grossolana inosservanza delle regole professionali, mancanza di perizia tecnica minima, imprudenza grave, superficialità e disinteresse verso i beni primari affidati ai prestatori d’opera. Per la Corte, infatti, dopo aver accertato l’antigiuridicità oggettiva della condotta, individuando la norma violata dalla condotta del presunto responsabile ed il relativo nesso causale con l’evento dannoso, “occorre poi indagare l’elemento soggettivo che, pacificamente, in ambito di responsabilità amministrativo-contabile si distingue, nella scala di gravità, dal corrispondente elemento civilistico. Se in sede civile, infatti, il danneggiato può ottenere un risarcimento anche in presenza di sola colpa lieve, la responsabilità contabile (nella specie, in regresso) si estende al sanitario solo in presenza di colpa grave”.
In conclusione, la sentenza esaminata riafferma come, nel giudizio avanti alla Corte dei Conti, l’analisi della responsabilità del sanitario si debba fondare su un criterio oggettivo ed eseguito “ex ante”, senza cedere a letture anticipatrici o soggettive. Per i consulenti tecnici (d’ufficio e/o di parte), questo comporta l’obbligo di ancorare ogni valutazione alla prevedibilità e ragionevolezza dell’atto medico rispetto allo stato dell’arte al momento dei fatti e non rispetto agli esiti poi verificatisi.
La pronuncia conferma pertanto la linea giurisprudenziale sempre più consolidata della Corte dei Conti: la responsabilità del sanitario in ambito contabile non si fonda su esiti sfavorevoli o sul mero errore, ma sulla violazione grave e macroscopica delle regole professionali, valutata in termini oggettivi.
Corte dei Conti sentenza n.2 del 17.01.2025
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