Tribunale di Roma, sentenza del 26.02.2025, n. 2925

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 2925 del 26 febbraio 2025, ha rigettato l’opposizione proposta dal sanitario avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dalla struttura sanitaria che aveva dovuto pagare, in qualità di coobbligata solidale, la somma di Euro 18.400,00 a un paziente a titolo di risarcimento per danni causati da errore medico. La struttura sanitaria aveva richiesto il rimborso al medico della somma pagata, che rappresentava la sua quota di responsabilità, pari all’80% del danno accertato dalla sentenza.

Infatti, la struttura sanitaria – in qualità di coobbligata solidale – aveva versato al paziente l’intero ammontare del danno, ma non aveva ricevuto la restituzione della quota di responsabilità accertata in capo al medico: di conseguenza, aveva chiesto il rimborso della somma al medico, ottenendo un decreto ingiuntivo.

Il sanitario si opponeva sollevando diverse eccezioni, tra cui la litispendenza (in quanto era pendente un giudizio di appello), il difetto di legittimazione attiva della struttura sanitaria, e la genericità della domanda, contestando altresì la certezza e determinabilità del credito azionato dalla struttura sanitaria.

Il Tribunale ha ritenuto infondate tali censure. In particolare, il giudice ha evidenziato che la causa di appello riguardava una domanda di risarcimento danni, mentre l’azione di regresso in questo caso verteva sul rimborso di una somma pagata dalla struttura sanitaria in qualità di coobbligata solidale, quindi non vi era identità di petitum. Inoltre, il Tribunale ha affermato che la struttura sanitaria aveva correttamente fornito la documentazione che provava la sua legittimazione a procedere (inclusa la procura notarile e i certificati attestanti la sua identità giuridica). Il Tribunale di Roma ha evidenziato altresì che il credito risultava certo, liquido e determinato, in quanto fondato sulla sentenza che aveva ripartito le responsabilità tra la struttura sanitaria e il medico.

Per tutte le ragioni sopra illustrate, il Tribunale rigettava l’opposizione del medico, confermando il decreto ingiuntivo e ordinando al medico di rimborsare alla struttura sanitaria la somma di Euro 18.400,00.

La responsabilità solidale tra il medico e la struttura sanitaria per i danni causati al paziente è stata confermata dal Tribunale di Roma, il quale – richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto – ha precisato che “la responsabilità dell’ente ospedaliero per i danni causati al paziente ha natura “contrattuale”, sia in relazione ai propri inadempimenti, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (ad es. in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere “alberghiero”), sia in relazione al comportamento colposo o doloso dei sanitari di cui si avvale, ai sensi dell’art. 1228 c.c. … dovendosi qualificare quali sostituti e/o ausiliari del debitore”.

Il Tribunale ha affermato altresì che “l’ente risponde, in sostanza, di tutte le ingerenze dannose che al medico e/o altro ausiliario sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al terzo danneggiato e cioè dei danni che il dipendente può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il paziente nell’attuazione del rapporto con la struttura sanitaria. Tale responsabilità trova fondamento, non già nella colpa (nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza), bensì nel rischio connaturato all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento dell’obbligazione (Cass. civ. 6756/01 ; Cass. civ. 5329/03)”.

La responsabilità della struttura ospedaliera può essere esclusa solo nell’ipotesi in cui il medico di fiducia indicato dal paziente sia estraneo all’organizzazione del debitore. In buona sostanza, “l’errore del medico dà origine ad una “responsabilità solidale” “impropria” della struttura sanitaria e del professionista per il danno cagionato al paziente, nel senso che soggetti diversi sono chiamati a rispondere in via solidale a diverso titolo, ovvero sulla base di titoli autonomi di responsabilità per il medesimo evento”. A mente dell’art. 1292 del codice civile, “l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri …“: pertanto, ogni creditore (paziente) ha la possibilità di rivolgersi per l’intero a ciascun debitore.

La solidarietà passiva non ha, invece, alcuna rilevanza nei rapporti interni tra i condebitori solidali, fra i quali, in via generale, l’obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo, come nel caso di specie, o, in mancanza in parti eguali, ex art. 1298 e 1299 c.c..

Nel caso in esame, benché entrambi i soggetti rispondano dell’intero danno nei confronti del paziente, la divisione della responsabilità interna tra i condebitori solidali deve avvenire in base al titolo, ossia alla sentenza che ha ripartito le quote di responsabilità (80% al medico e 20% alla struttura sanitaria). Il principio di responsabilità solidale impropria è stato applicato dal Tribunale di Roma, il quale ha stabilito che, nonostante la solidarietà passiva nei confronti del paziente, i condebitori possono rifarsi l’uno sull’altro in base alla quota di responsabilità attribuito loro dalla sentenza di condanna.

In conclusione, il Tribunale ha confermato la legittimità del decreto ingiuntivo e ha condannato il medico a rimborsare alla struttura sanitaria la somma corrispondente alla sua parte di responsabilità nel danno subito dal paziente.

La decisione conferma la separazione tra la solidarietà passiva nei confronti del paziente e i rapporti interni tra i coobbligati solidali, i quali sono obbligati a rispondere del debito in base alla responsabilità attribuita loro.

Tribunale di Roma sentenza 2602205 n.2925