Tribunale di Viterbo, sentenza del 26.02.2025, n. 140

Con la sentenza in esame, il Tribunale di Viterbo ha affrontato il caso relativo alla richiesta di risarcimento avanzata dai familiari di un paziente deceduto nel 2013, che chiedevano il ristoro del danno per la perdita di chance di sopravvivenza del congiunto per errore medico. I danneggiati ritenevano la struttura sanitaria responsabile per il ritardo diagnostico e terapeutico nel trattamento di una sindrome coronarica acuta: a causa di detto ritardo, il paziente non avrebbe potuto beneficiare di un intervento di angioplastica potenzialmente salva-vita.

Gli attori hanno richiesto il risarcimento per la perdita di chance di sopravvivenza del loro congiunto, argomentando che la struttura sanitaria aveva omesso accertamenti diagnostici essenziali (come l’ecocardiogramma e la coronarografia) che avrebbero potuto prevenire la morte del paziente. La struttura sanitaria sosteneva che le cure prestate erano state corrette e che la morte fosse dovuta a un’improvvisa e imprevedibile complicazione (arresto cardiorespiratorio associato a dissociazione elettromeccanica), atteso che non sussisteva la certezza che l’angioplastica avrebbe potuto evitare il decesso.

Il Tribunale di Viterbo rigettava la domanda per mancanza di prove concrete, richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di prova del danno da perdita di chance. Il Giudice ha chiarito che “dovrà, pertanto, risultare causalmente certo che alla condotta colpevole sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore, in termini di possibile ulteriore sopravvivenza, tenuto conto di tutti i dati del caso concreto alla luce dei quali predicarsi l’esistenza di una seria, concreta ed apprezzabile possibilità di sopravvivere un lasso temporale ancora più lungo. Ove vi sia incertezza sulle conseguenze “quoad vitam” dell’errore medico, il paziente, o i suoi eredi “iure hereditario”, potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance”.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che non fossero sussistenti né la certezza del nesso eziologico fra l’asserito errore terapeutico e la possibilità di godere di un ulteriore segmento di vita, né la serietà, apprezzabilità, concretezza della invocata possibilità. La consulenza tecnica d’ufficio svolta non forniva alcuna certezza circa la ricostruzione della sequenza causale né determinava la causa del decesso (potendosi identificare in un’improvvisa ostruzione coronarica fatale ovvero in un disturbo elettrico parimenti fatale). Inoltre, la probabilità di sopravvivenza che il trattamento non eseguito (angioplastica) avrebbe garantito costituiva solo una stima empirica e non era supportata da prove scientifiche certe.

In conclusione, la sentenza del Tribunale di Viterbo ribadisce l’importanza di fornire prove concrete e scientificamente valide quando si invoca la responsabilità per perdita di chance in ambito medico, sottolineando che, per ottenere il risarcimento di una perdita di chance, non basta una mera stima empirica o un’ipotesi, ma è necessaria una chiara certezza causale tra l’omissione terapeutica e il danno subito.

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_VITERBO_N._140_2025_-_N._R.G._00001686_2022_DEL_26_02_2025_PUBBLICATA_IL_26_02_2025 (1)