Cass. Civ., sez. III, ord. del 21.01.2025, n. 1469
Con la presente pronuncia, la Suprema Corte ha esaminato la censura di violazione o falsa applicazione degli artt. 166, 167 e 112 c.p.c., nei confronti di una decisione di appello che aveva ritenuto ammissibile, quale “mera difesa”, l’eccezione di inoperatività della polizza tardivamente sollevata da una compagnia assicurativa.
Nel caso concreto, una società ha agito in giudizio nei confronti della propria compagnia assicurativa per il rimborso delle spese sostenute per interventi di bonifica ambientale, a seguito di un sequestro dell’area aziendale per presunte irregolarità nella gestione di polveri da produzione. Costituitasi tardivamente in giudizio, l’assicurazione, però, ha negato la copertura sulla base di una clausola che escludeva i danni derivanti da violazioni intenzionali di leggi o prescrizioni autorizzative.
In sintesi, i passaggi fondamentali della decisione sono i seguenti.
Innanzitutto, la Cassazione supera il precedente orientamento che aveva ritenuto l’eccezione di inoperatività una “mera difesa” e pertanto eccepibile anche oltre i termini cui all’art. 167 cod. proc. civ. (cfr. (Cass., sez. 3, 22/02/2000, n. 1967; Cass., sez. 3, 12/07/2019, n. 18742; Cass., sez. 3, 03/07/2014, n. 15228; Cass., sez. 3, 31/10/2018, n. 27998).
Il precedente orientamento sosteneva quindi che la suddetta eccezione non fosse riservata all’iniziativa della parte, ma rilevabile d’ufficio e, quindi, ammissibile anche in appello, salvi ovviamente gli effetti del giudicato interno (cfr. Cass., sez. U, n. 10531 del 2013; Cass., sez. 3, 03/07/2014, n. 15228; Cass., sez. 3, 22/02/2000, n. 1967).
In particolare, con la sentenza in commento, la Cassazione afferma, invece, che, in presenza di una clausola di delimitazione del rischio, l’eccezione che su di essa si fonda costituisce in realtà un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio e soggetta alle preclusioni assertive, in quanto:
- a) integra un’eccezione con cui il convenuto avanza una pretesa basata su una clausola contrattuale, e l’esistenza o il contenuto di una clausola contrattuale costituiscono “fatti” da introdursi in primo grado nel rispetto delle preclusioni di rito;
- b) integra una pretesa azionabile un autonomo giudizio di accertamento, esprimendo un diritto potestativo rimesso alla volontà dell’assicuratore.
Nel caso specifico, tale eccezione, fondata su una pattuizione di polizza che escludeva la copertura per i sinistri causati da “intenzionale inosservanza” di disposizioni di legge, introduceva un fatto impeditivo della domanda di indennizzo ed era espressione di un diritto potestativo dell’assicuratore, che avrebbe potuto anche rinunciare a farla valere.
Essendo incontestato che l’assicuratore si era costituito dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., la Corte riconosce che il giudice di appello è incorso nelle violazioni denunciate.
Oltretutto, la Corte, pur dichiarando assorbiti i relativi motivi, ha comunque svolto alcune considerazioni rilevanti sulla clausola di esclusione della garanzia, ovvero:
1) ha criticato l’interpretazione data da giudice di appello, per il quale la clausola era applicabile sia alle violazioni dolose che colpose, poiché renderebbe l’obbligazione dell’assicuratore priva di contenuto;
2) ha precisato che l’interpretazione deve partire dal dato letterale della clausola, e solo in caso di ambiguità si può ricorrere agli altri canoni interpretativi;
3) ha chiarito che l’intenzionalità richiesta dalla clausola va riferita non all’evento lesivo, ma all’inosservanza della norma o prescrizione autorizzativa.
La Corte ha quindi fornito importanti principi interpretativi sulla portata di tali clausole, da interpretarsi necessariamente in modo da non svuotare di contenuto la garanzia, rispettando il principio di conservazione del contratto. In sostanza, non è necessario che l’assicurato abbia agito con dolo specifico rispetto all’evento lesivo ed è sufficiente che abbia previsto e voluto la violazione della norma, anche senza prevedere o volere il danno come conseguenza. Infine, l’esclusione delle condotte colpose deve risultare in modo esplicito dal tenore letterale della clausola.
Cass 1469_2025Condividi
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