Cass. civ., Sez. III, ord., del 24/04/2025, n. 10854

L’ordinanza in argomento analizza l’ipotesi di sequestro della cartella clinica, come “fatto noto” ai fini della clausola claims made e delle definizioni di sinistro dove la richiesta viene definita “inchiesta giudiziaria”.

Nel caso concreto, nel mese di luglio 2006 i danneggiati convenivano in giudizio la Casa di Cura a seguito del decesso – per pretese condotte colpose poste in essere dai sanitari – del loro congiunto al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale. La struttura sanitaria chiamava in causa il medico che aveva eseguito l’intervento e la propria Compagnia di assicurazione al fine di essere da questi manlevata.

Tuttavia, l’Assicuratrice eccepiva l’inoperatività della garanzia, in forza della clausola 7.2 delle condizioni generali di polizza, atteso che l’evento doveva ritenersi “fatto noto” già prima della data di efficacia del contratto, tenuto conto della pendenza di un procedimento penale che aveva comportato, nel corso delle indagini preliminari, il sequestro della cartella clinica e della documentazione sanitaria riguardante il paziente deceduto.

Il Tribunale di Palermo accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando la sola Casa di Cura al risarcimento dei danni e la Compagnia assicurativa alla manleva. L’Assicuratrice proponeva allora appello avverso detta decisione, contestando l’interpretazione della polizza resa dal Tribunale.

La Corte territoriale adita confermava la statuizione di primo grado, affermando che la mera pendenza di indagini penali non integra “sinistro” ai fini assicurativi, mancando una richiesta di risarcimento contro l’assicurato (la Casa di Cura), come richiesto dal contratto “claims made”. Secondo la Corte di Appello, “la mera accidentale cognizione dell’esistenza di un procedimento penale a carico di singoli medici, senza che tale consapevolezza si sia tradotta in una “richiesta di risarcimento”, come sopra intesa, non integra la condizione di esclusione della garanzia prevista dall’art. 7.2 delle condizioni generali di contratto, nella quale la “conoscenza del sinistro” va accertata secondo il significato convenzionalmente attribuito alla nozione di “sinistro“.

Avverso tale decisione, l’Assicuratrice proponeva, pertanto, ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.

Con il primo motivo, la ricorrente lamentava l’errata interpretazione del contratto, con particolare riferimento alla nozione di “sinistro”, “richiesta di risarcimento” e “inchiesta giudiziaria”, mentre con il secondo motivo la ricorrente deduceva l’errata interpretazione della polizza in relazione al significato letterale dell’espressione “esenzione per fatto noto”.

La Corte esamina congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli entrambi inammissibili giacché “volti a censurare la lettura della polizza assicurativa data dal giudice di merito nei suoi profili di insindacabilità da parte del giudice di legittimità”.

In ogni caso, il Collegio ripercorre l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito per respingere l’eccepita inoperatività della polizza per “fatto noto”. Nel caso di specie, infatti, durante il periodo di efficacia della polizza era stata avanzata una “richiesta di risarcimento”: si era quindi verificato il “sinistro” oggetto di assicurazione. L’ “inchiesta giudiziaria” dalla quale scaturiva il sequestro della cartella clinica era antecedente e non costituiva “richiesta di risarcimento” poiché non era rivolta contro l’assicurato ma nei confronti del medico. Pertanto, il “sinistro” non poteva essere già noto al contraente in epoca precedente alla stipula del contratto.

La Corte sottolinea la correttezza della motivazione adottata dal giudice di merito a fondamento della propria decisione, in quanto basata sull’interpretazione letterale del testo del contratto, senza che ci sia la possibilità di ravvisare i vizi dedotti dalla ricorrente. Quest’ultima – sulla scorta di quanto evidenziato dalla Corte – non ha delineato elementi sufficienti per qualificare come anomala, illegittima o illogica l’interpretazione del significato di “inchiesta giudiziaria”.

Correttamente, secondo quanto statuito dalla Corte di Appello, il “sinistro” va individuato nella “richiesta di risarcimento” in forza della definizione contrattuale che lo identifica nella richiesta risarcitoria formulata nei confronti dell’assicurato nel periodo contrattuale in relazione ad un fatto che può anche essere antecedente.

La Suprema Corte, pertanto, nel ribadire “il principio secondo cui il fatto noto (e, cioè, la consapevolezza circa l’anteriore avveramento del rischio) rende invalido il contratto di assicurazione”, rileva che l’argomentazione addotta con il ricorso è inconsistente: invero, la circostanza che una clausola ripeta tautologicamente il testo normativo non ne inficia la validità, né giustifica di per sé il ricorso ad un’interpretazione alternativa.

In conclusione, per il giudice di legittimità, il decreto di sequestro di cartella clinica non contiene necessariamente elementi idonei ad individuare l’apertura di un procedimento penale nei confronti del personale sanitario (si noti che il solo numero di iscrizione nel registro generale delle notizie di reato non è di per sé indicativo): nella sentenza impugnata si profila, dunque, un’assenza presunta del rischio. Manca, in buona sostanza, la consapevolezza dell’assicurato circa la sua responsabilità, in quanto tale consapevolezza non può essere desumibile dal sequestro di cartelle cliniche o di documentazione disposta nei confronti dei sanitari.

cass-civ-sez-ord-data-ud-05-03-2025-24-04-2025