Cass. civ., Sez. III, del 25/03/2025, n. 7890
La titolare di una tabaccheria citava in giudizio la propria commercialista, accusandola di gravi negligenze nell’adempimento dell’incarico professionale connesso alla gestione fiscale del suo esercizio commerciale. Invero, la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della predetta professionista comportava un accertamento fiscale da parte della Guardia di Finanza e un successivo procedimento penale, conclusosi con l’assoluzione dell’imprenditrice.
Quest’ultima citava in giudizio la commercialista al fine di essere risarcita per le inadempienze riconducibili alla sua negligenza. La professionista si costituiva in giudizio ammettendo le proprie responsabilità e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa delle società di assicurazioni con le quali aveva stipulato le relative polizze. Le tre Assicuratrici si costituivano in giudizio eccependo l’inoperatività delle rispettive polizze.
Il Tribunale di Lecce accoglieva parzialmente la domanda dell’attrice, condannando la commercialista a risarcire 108.591 euro a titolo di responsabilità professionale e accoglieva la sua domanda di manleva azionata, imponendo il pagamento in solido alle tre compagnie assicuratrici coinvolte.
Le compagnie impugnavano la sentenza: la Corte d’Appello di Lecce escludeva la validità delle domande di manleva, dichiarando operanti le clausole che limitavano o escludevano la copertura assicurativa. In particolare, la Corte confermava che:
– L’Assicuratrice “A” poteva legittimamente negare la copertura, poiché l’ assicurata aveva stipulato la polizza dopo i fatti dannosi, omettendo di segnalarli.
– L’Assicuratrice “B” vedeva riconosciuta la validità della clausola che escludeva la copertura per richieste relative a fatti precedenti la stipula del contratto.
– L’Assicuratrice “C” risultava non obbligata in quanto la richiesta di risarcimento della danneggiata era pervenuta quando il contratto era già cessato.
La Corte di Appello, pertanto, ordinava alla proprietaria della tabaccheria la restituzione delle somme ricevute dalle compagnie in esecuzione della sentenza di primo grado.
La danneggiata presentava ricorso per cassazione, formulando tre motivi, che venivano tutti respinti.
In particolare, in relazione al secondo motivo di ricorso, censura l’interpretazione dell’art. 1892 cit. fornita dalla sentenza impugnata, sul presupposto per cui – poiché l’art. 1892 cit. rientra tra le norme non derogabili in peius per l’assicurato, ai sensi dell’art. 1932 cit. – sarebbe meno favorevole per l’assicurato una clausola in base alla quale l’assicuratore si sottrae non solo all’onere di impugnare il contratto con l’azione di annullamento, ma anche alla decadenza dal relativo diritto se non impugna il contratto entro tre mesi da quando è venuto a conoscenza dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza dell’assicurato.
In buona sostanza, secondo la ricorrente, l’Assicuratrice “A” avrebbe violato l’art. 1892 c.c., il cui disposto prevede che: “Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione”. Pertanto, la ricorrente evidenziava che – in caso di dichiarazioni reticenti o mendaci – il contratto poteva essere annullato, purché fosse stata proposta apposita domanda, in mancanza della quale l’effetto di non operatività del contratto non si poteva determinare.
Tuttavia il Supremo Collegio rigetta tale motivo, richiamando all’uopo e dando continuità alla giurisprudenza per cui “in tema di assicurazione contro gli infortuni, l’onere, imposto dall’art. 1892 cit. all’assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l’azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del termine suddetto e, ancora più, ove avvenga prima che l’assicuratore sia venuto a sapere dell’inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell’indennizzo, che l’assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell’obbligo, esistente a carico dell’assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio (così, tra le altre, le sentenze 12 novembre 1985, n. 5519, 4 marzo 2003, n. 3165, 4 gennaio 2010, n. 11, 13 luglio 2010, n. 16406, 6 giugno 2014, n. 12831, nonché l’ordinanza 21 gennaio 2020, n. 1166, e la successiva ordinanza 19 giugno 2020, n. 11905, non massimata).
La Corte di legittimità osserva che non poteva addebitarsi alcuna omissione di denuncia da parte dell’Assicuratrice, atteso che il contratto di assicurazione era stato stipulato dalla commercialista in data 8 ottobre 2013. Invero, l’accertamento tributario compiuto dalla Guardia di finanza (dal quale era poi scaturita la procedura sanzionatoria a carico della danneggiata) si era svolto tra i mesi di febbraio e di aprile del 2012. Pertanto, è chiaro che l’evento assicurato si fosse già verificato nel momento in cui il contratto era stato concluso e che l’assicurata era a conoscenza di aver tenuto un comportamento potenzialmente causativo di danno a carico della propria cliente.
Per tali ragioni, il Supremo Collegio ritiene che non ci sia stata omissione di denuncia ex art. 1892 c.c., la quale veniva a conoscenza del fatto dannoso solo attraverso la notifica dell’atto di citazione, con conseguente applicabilità del terzo comma dell’art. 1892 cit. (a norma del quale, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi di cui al secondo comma della citata norma, l’assicuratore “non è tenuto a pagare la somma assicurata”).
Secondo la Cassazione, “l’errore di prospettiva in cui cade la ricorrente sta nel sostenere che, una volta decorso il termine di tre mesi fissato dall’art. 1892 cit., l’assicuratore perda anche il diritto di rifiutare il pagamento; il che non risponde affatto alla logica del sistema”. Pertanto, rigetta detto motivo di ricorso.
In buona sostanza, la Corte esclude che l’assicurato possa sottrarsi agli effetti dell’art. 1892 c.c. ( che prevede la facoltà per l’assicuratore di annullare il contratto in caso di dichiarazioni inesatte o reticenze dolose) solo per il decorso del termine di tre mesi dalla scoperta dell’errore o della reticenza: nel caso in cui il sinistro si sia già verificato e il diritto all’indennizzo non sia ancora sorto, la copertura può essere negata anche senza che l’assicuratore eserciti formalmente l’azione di annullamento.
Cass. n. 7890 del 25.03.25Condividi
Ultime news
- LA NORMA IMPERATIVA DELLA LEGGE GELLI-BIANCO PREVALE SULL’AUTONOMIA CONTRATTUALE
- LA TUN COME PARAMETRO GENERALE E PREFERENZIALE
- NESSUN RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DI LUCRO CESSANTE IN CASO DI PERDITA DELLA CAPACITA’ LAVORATIVA
- LA COMPLICANZA NON ESCLUDE LA COLPA DEL SANITARIO, DOVENDO QUEST’ULTIMO PROVARE, OLTRE ALLA CORRETTEZZA DELLA PRESTAZIONE, ANCHE L’INEVITABILITA’ E L’IMPREVEDIBILITA’ DELL’EVENTO INFAUSTO.
- NON OPERA LA COMPESATIO LUCRI CUM DAMNO TRA IL DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE E LA RENDITA INAIL.
Archivio
- Aprile 2026
- Febbraio 2026
- Ottobre 2025
- Luglio 2025
- Maggio 2025
- Marzo 2025
- Febbraio 2025
- Novembre 2024
- Luglio 2024
- Giugno 2024
- Maggio 2024
- Marzo 2024
- Febbraio 2024
- Gennaio 2024
- Dicembre 2023
- Novembre 2023
- Giugno 2020
- Aprile 2020
- Marzo 2020
- Novembre 2019
- Aprile 2019
- Dicembre 2018
- Agosto 2018
- Luglio 2018
- Giugno 2018
