Tribunale di Avellino, sez. II, 20 marzo 2025

Con la sentenza in esame, il Tribunale di Avellino ha affrontato un caso relativo alla richiesta di risarcimento avanzata dai familiari a seguito del decesso del proprio congiunto e risulta d’interesse soprattutto per quanto concerne la prova del danno da perdita di chance di sopravvivenza e la quantificazione di tale voce di danno.

Nel caso concreto, il defunto aveva riportato una caduta presso una clinica ove si era recato per una visita cardiologica di routine e aveva sbattuto violentemente la testa, in detta struttura, sprovvista di pronto soccorso.

Egli veniva quindi trasportato d’urgenza presso il P.S. di un’altra struttura e, poco dopo, il paziente veniva dimesso. Tuttavia, nelle ore successive, presentava episodio di coma e veniva trasportato dal 118 presso un altro ospedale, dove a seguito di TAC cranio veniva rilevata la diagnosi di “emorragia subdurale”. Il paziente veniva quindi sottoposto ad urgenza ad intervento chirurgico per rimuovere l’ematoma subdurale acuto emisfero e veniva trasferito presso un’ulteriore struttura.  In quest’ultima struttura veniva praticato ancora un intervento di tracheotomia, ma, ciò nonostante, il paziente decedeva.

Gli eredi del defunto avevano dapprima instaurato il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc, nel cui ambito, era stata disposta la CTU medico-legale.

Pertanto, sulla base di tale relazione peritale, il Tribunale di Avellino ha ritenuto provata la sussistenza di un danno da perdita di chance, richiamando le note sentenze della Cassazione civile, sez. III, 11/11/2019, n.28993 e Cass. n. 5641/2018, con la seguente motivazione: “Nel caso di specie il CTU ha accertato che “nel caso in esame, con riferimento a quanto previsto dalle Linee Guida, il paziente doveva essere considerato affetto da trauma cranico minore a rischio evolutivo almeno medio (terapia anticoagulante, età avanzata, pluripatologie preesistenti). Quindi secondo le linee guida andava tenuto in osservazione per almeno sei ore e doveva essere praticato esame TAC. Appare di solare evidenza l’imprudenza, l’imperizia e la negligenza dei Sanitari che hanno avuto in cura il fu E. presso il P.O. L. per aver limitato l’osservazione a circa 20 minuti e per non aver praticato alcuna indagine radiografica. Il comportamento censurabile ha impedito di diagnosticare e trattare tempestivamente il grave evento emorragico. Va segnalato inoltre che l’approccio neurochirurgico riservato al paziente presso l’Ospedale (omissis) non fu corretto, essendo stata effettuata craniotomia mediante singolo foro, intervento NON indicato in presenza di un ematoma sottodurale acuto emisferico sinistro per il quale doveva essere praticato lembo di craniotomia sufficientemente ampio da poter identificare e controllare l’eventuale fonte emorragica, svuotare del tutto la raccolta ematica sottodurale ed ottenere una buona decompressione del parenchima cerebrale, tale da ridurre lo shift della linea mediana descritta in TAC. Sussistono profili di colpa per negligenza, imprudenza e imperizia a carico dei Sanitari intervenuti del P.O. (omissis) e dell’Ospedale (omissis).”

Tuttavia, il Tribunale di Avellino ha rilevato altresì che la CTU aveva altresì accertato che: “tenuto conto della gravità del quadro emorragico, dell’età avanzata del paziente e del serio quadro pluripatologico preesistente (pregresso IMA, cardiopatia ipertensiva, aneurisma aorta addominale prerenale, B. severa, IRC 3 stadio, in terapia con cardirene, antiaggregante piastrinico), anche se il trattamento dei Sanitari del P.O. L. e dell’Ospedale (omissis) fosse stato corretto il paziente con elevata probabilità non sarebbe sopravvissuto.”

A fronte di ciò, il Tribunale ha ritenuto quindi non provato il nesso di causalità tra condotta e decesso: “Non sussiste pertanto nesso di causalità materiale tra il decesso del paziente e i comportamenti censurabili dei Sanitari del P.O. L. e dell’Ospedale (omissis).”.

Sennonché, il Giudice ha però ammesso la sussistenza del nesso di causalità tra condotta errata e perdita di chances di sopravvivenza: “Viceversa, si può ammettere il nesso di causalità materiale tra i predetti comportamenti censurabili e la perdita di chances di sopravvivenza del paziente che può essere quantizzata nella misura del 40%. La perdita di chances è ascrivibile in maniera largamente preponderante alla prima Struttura (perdita di chances 35%) e in maniera residuale alla seconda Struttura (perdita di chances 5%) in considerazione che il paziente all’ingresso era in condizioni neurologiche gravi (GCS 3)” (cfr. CTU).”, specificando ulteriormente che: “la risarcibilità della perdita di chance non si pone in alcun modo come conseguenza di una insufficiente relazione causale con il danno ma come incertezza eventistica conseguente al previo accertamento di quel nesso con la condotta omissiva. Ebbene, applicato il richiamato canone ermeneutico nel caso in esame, può coerentemente affermarsi che le condotte dei sanitari, benché pacificamente non abbiano cagionato il decesso, hanno tuttavia deprivato il paziente della chance di sopravvivenza determinata dal CTU nel 35%”.

Per quanto concerne la quantificazione del danno da perdita di chances, il Tribunale di Avellino ha rappresentato la mancanza di criteri obiettivi per monetizzare l’ipotetico danno da perdita della propria vita, da utilizzare quale parametro per liquidare adeguatamente la chance di sopravvivenza, e pertanto ha reputato equo utilizzare quale mero riferimento parametrico il valore monetario minimo posto dalla recentissima Tabella Unica Nazionale approvata dal Consiglio dei Ministri, considerando una inabilità totale del 100% in persona dello stesso sesso e della stessa età della vittima (uomo di 82 anni),  e riconoscendo un risarcimento in misura percentuale pari alla corrispondente entità della chance perduta (35% nel caso di specie).

È stato individuato quindi un valore ipotetico di euro 624.291,01 e su tale importo il Tribunale di Avellino ha calcolato il 35%, liquidando un importo di euro 218.501,85 in favore degli attori.

In assenza di parametri normativi o tabelle, la presente pronuncia individua quindi un nuovo criterio di calcolo del danno da perdita di chance, prendendo così le distanze rispetto al filone giurisprudenziale inaugurato dalla sentenza del Tribunale di Ferrara n. 476/2018.

Rammentiamo che, ai fini della liquidazione della perdita di chances, la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 476/2018 proponeva di: 1) determinare la somma che sarebbe spettata alla vittima in casi di invalidità permanente del 100%; 2) dividere tale somma per il numero di anni della vittima; 3) moltiplicare il risultato per il numero degli anni cui viene di norma proiettata la possibilità di sopravvivenza; 4) calcolare sull’importo così ottenuto la percentuale di possibilità di guarigione perduta.

Con tale formula, si otteneva tendenzialmente una liquidazione risarcitoria molto contenuta, che invece risulta superiore con il calcolo proposto dal Tribunale di Avellino.

Da ultimo, la sentenza in commento risulta rilevante sotto un ulteriore profilo, ovvero in merito al riconoscimento e liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.

Tale voce di danno è infatti stata riconosciuta dal Tribunale di Avellino benché fosse stato escluso il nesso di causalità tra condotta e decesso del paziente.

Il danno è stato, tuttavia, abbattuto “data la rilevata incertezza sulla effettiva sopravvivenza del de cuius in caso di corretta diagnosi e di diversa scelta terapeutica” nella misura della chance perduta. Il Giudice ha infatti dapprima calcolato il danno “pieno” applicando le Tabelle del Tribunale di Milano “a punti” pubblicate nel 2024 e, successivamente, su tali importi ha calcolato il 35% (la chance perduta) riducendo così gli importi risarcitori.

Trib. Avellino, sez. II, ord., 20 marzo 2025