Cass. civ., Sez. III, ord., del 15/04/2025, n. 9840
L’ordinanza in commento affronta la questione della prova del danno morale da parte del danneggiato.
Nel caso concreto, a seguito di un incidente stradale tra un motociclo e un furgone, il conducente del motociclo conveniva in giudizio il conducente del veicolo, la società proprietaria del veicolo e la compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale.
All’esito del giudizio di primo grado, espletata la consulenza tecnica d’ufficio, nella dinamica dell’incidente veniva accertata la responsabilità del conducente del furgone per la quota dell’80% e la responsabilità del conducente del motociclo per la quota del 20%.
Per quanto concerne i danni non patrimoniali richiesti dall’attore, il Tribunale riconosceva e liquidava soltanto il danno biologico, non ritenendo provati né il danno morale né l’aumento a titolo di personalizzazione.
L’attore proponeva quindi appello chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse dichiarata l’esclusiva responsabilità del conducente del furgone nella causazione dell’incidente stradale e inoltre fosse riconosciuto anche il danno morale.
L’appello veniva tuttavia dichiarato inammissibile e, in particolare, sul danno morale la Corte d’Appello riteneva che: “”Il danno morale … riguarda la sofferenza psichica, non oggetto di alcuna specifica allegazione a pag. 10 – 16 dell’atto introduttivo della lite né nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. Il danno morale può essere dimostrato anche per presunzioni, ma sulla base delle allegazioni di parte. ..”
Pertanto, l’attore in primo grado proponeva ricorso per cassazione.
In particolare, col quinto motivo del ricorso per cassazione, il ricorrente evidenziava che il giudice di primo grado aveva rigettato la sua richiesta di risarcimento del danno morale argomentando sulla mancanza di allegazione delle sofferenze, nonostante tali sofferenze fossero state elencate nella propria comparsa conclusionale del giudizio di primo grado.
Inoltre, sottolineava che la CTU aveva accertato la sussistenza di un danno biologico pari al 57% riconducibile prevalentemente alla perdita dell’uso del braccio destro dell’attore, peraltro, destrimano, e invocava quindi il principio affermato dalla sentenza della Cass. n. 25164/2020, secondo cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto ricavare in via presuntiva, partendo dal fatto noto dell’entità delle lesioni, l’esistenza d’una sofferenza morale ” in quanto la prova regina in tema di danno non patrimoniale non può che essere la presunzione semplice di cui all’art. 2727 c.c. (Cass. 04.03.2021 n. 5865)”.
La Cassazione ha accolto il quinto motivo del ricorso. Sebbene, infatti, secondo la Suprema Corte, l’attore abbia descritto compiutamente le proprie sofferenze soltanto in sede di comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, bisogna inoltre considerare che, fin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado, l’attore ha dedotto di aver riportato lesioni gravissime (trauma cranico commotivo, distorsione cervicale, frattura della clavicola destra, lesione del plesso branchiale medio superiore accompagnata da paralisi dell’emidiaframma destro, frattura della terza costa di destra e frattura del femore destro), con necessità di lungo ricovero ospedaliero ed interventi chirurgici.
Inoltre, l’attore aveva altresì esposto che, soltanto dopo un anno dal sinistro, aveva conseguito la guarigione clinica con postumi permanenti in misura pari al 60/65% e aveva concluso chiedendo il risarcimento anche del danno non patrimoniale, come di seguito: “un aumento (automatico) del 50% per pregiudizio morale presunto da aumentare dell’ulteriore 25% . in ordine agli aspetti di gravità dei pregiudizi anatomo funzionali e relazionali, nonché per gli aspetti di sofferenza soggettiva assai rilevanti ed ulteriore Euro 10.000, sempre a titolo di danno morale per gli interventi chirurgici subiti”.
Secondo la Suprema Corte, l’attore aveva quindi soddisfatto il proprio onere di allegazione e prova.
In aggiunta, la Cassazione ritiene che l’allegazione attorea si completa con il rilievo che, in tema di danno morale, è del tutto legittimo il ricorso a massime di esperienza, per cui tanto più grave è la lesione della salute lamentata, tanto più il ragionamento inferenziale – in presenza di domanda risarcitoria dell’interessato – consente di presumere sufficientemente allegata l’esistenza di un correlato danno morale, inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall’aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa.
In conclusione, la Suprema Corte ha reputato errata sia la sentenza del Tribunale, la quale ha errato nell’affermare che il danno morale non fosse stato tempestivamente sufficientemente allegato, sia la sentenza della corte territoriale, che, nel dichiarare inammissibile l’appello, ha errato nel ritenere il terzo motivo dell’appello manifestamente infondato.
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