Cassazione civile sez. III – 26/05/2025, n. 14045

L’ordinanza in commento affronta nuovamente il tema del riparto interno di responsabilità tra la struttura sanitaria e il medico.  

Una struttura sanitaria agiva in giudizio nei confronti degli eredi di un medico anestesista, esercitando l’azione di rivalsa al fine di ottenere la condanna degli eredi del medico al pagamento del risarcimento già versato dalla struttura sanitaria.  

In un separato giudizio, in primo grado, la struttura sanitaria era stata infatti condannata in solido con gli eredi del medico, deceduto nelle more del giudizio, al risarcimento in favore degli eredi di un paziente deceduto durante un intervento chirurgico, stante l’accertamento della responsabilità esclusiva nella causazione dell’evento del medico, già interessato da una sentenza di patteggiamento per gli stessi fatti per omicidio colposo. 

Nel grado di appello, con sentenza passata in giudicato, la Corte d’Appello aveva rideterminato l’importo del risarcimento, confermando per il resto la sentenza di primo grado.  

Successivamente, come anticipato, l’ospedale incardinava un nuovo giudizio contro gli eredi del medico, esercitando l’azione di rivalsa.  

Gli eredi del medico si costituivano in giudizio e, tra l’altro, chiamavano in causa la propria compagnia assicurativa.   

Il Tribunale condannava gli eredi del medico, ciascuno nel limite della rispettiva quota ereditaria e nel limite del patrimonio ereditario, alla restituzione in favore dell’ospedale delle somme già versate da quest’ultima a favore degli eredi del paziente deceduto in forza della sentenza del precedente giudizio.  

Avverso tale decisione, proponevano appello gli eredi del medico e la loro compagnia assicurativa.  

La Corte d’Appello rigettava l’appello proposto dagli eredi del medico, riconoscendo, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art.2055, terzo comma c.c., ritenendo tale previsione un principio presuntivo di carattere generale da cui discenderebbe l’uguaglianza delle colpe del nosocomio e dell’operatore sanitario nella causazione del danno.  

Veniva accolto invece l’appello principale dalla compagnia assicurativa, riconoscendo la concorrente responsabilità della struttura sanitaria e del medico da essa dipendente nella causazione dell’evento che aveva provocato il decesso del paziente.  

Conseguentemente, in parziale riforma della sentenza di primo grado condannava la compagnia assicurativa a tenere indenni e a manlevare gli eredi del medico della metà delle somme a cui gli stessi erano condannati.  

Gli eredi del paziente proponevano quindi ricorso per cassazione e, in via incidentale, lo proponeva anche la struttura sanitaria. 

In questa sede, è rilevante analizzare proprio i motivi del ricorso incidentale proposto dalla struttura sanitaria.  

Con il primo dei motivi, la struttura sanitaria prospettava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1298, 2043 e 2055 c.c., nella parte in cui la Corte d’Appello aveva ritenuto fondato il motivo di impugnazione di appello proposto dalla compagnia assicurazione del medico, in cui si deduceva l’insussistenza dei presupposti per un integrale accoglimento della domanda di regresso, data una responsabilità concorrente tra la struttura ed il medico nella causazione dell’evento che determinava il decesso del paziente.  

Secondo la ricorrente, nell’ipotesi in cui la struttura sanitaria, adita in giudizio dal paziente danneggiato congiuntamente al medico a cui risulta imputabile un fatto illecito (omicidio colposo), intenda chiamare a titolo di regresso il sanitario, la pretesa sarebbe disciplinata, dall’art. 2055, secondo e terzo comma, c.c. e non già dall’art. 1298 c.c., come erroneamente affermato dalla corte di merito, sicché l’agente in regresso sarebbe tenuto a provare gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana in capo al medico. 

Inoltre, la struttura sanitaria evidenziava che il disposto dell’art. 2055 c.c. prevede una responsabilità solidale impropria, in cui la colpa rappresenta il parametro di ripartizione interna della responsabilità, e a differenza di quanto disposto nell’art. 1298, secondo comma, c.c., l’art. 2055, terzo comma c.c. prevede una presunzione relativa di parità delle quote che opera in via meramente sussidiaria e che, nel caso di specie sarebbe stata superata dalla prova contraria.  

Con il secondo motivo, il nosocomio censurava la violazione degli artt. 112,115,116,132 comma 2, n. 4 c.p.c. 2967 e 111 comma 6 Cost. nella parte in cui i giudici di secondo grado avevano affermato la “mancanza della prova, ma anche dell’allegazione, della grave, straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile malpractice del medico”. I giudici non consideravano che la ripartizione di responsabilità nel rapporto interno tra medico e struttura dipendeva dalla prova da parte della struttura, oltre che della colpa esclusiva del medico, della derivazione causale di quell’evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell’ordinaria prestazione dei servizi di spedalità.  

La Suprema Corte nel ritenere entrambi i motivi inammissibili, richiama un principio consolidato in giurisprudenza che ha segnato la prassi applicativa degli ultimi anni (Cass, 20.10.2021, n. 29001), ossia quello secondo cui “nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest’ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c. atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l’azione di rivalsa, salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell’evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell’ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall’altro, l’evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell’adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati”. 

La Cassazione, in linea di continuità con la prassi giurisprudenziale degli ultimi anni, afferma che, nel regime anteriore alla legge Gelli-Bianco, in cui rientra anche il presente caso,  in tema di rapporto interno tra la struttura sanitaria ed il medico di cui la prima si è avvalsa, trova applicazione il principio per cui la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva del medico deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, 2 comma, e 2055, 3 comma, c.c.. 

 Tale criterio è derogato solo nel caso che la struttura dimostri un’eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute (Cass. 11.12.2023, n. 34516). 

In altri termini, il criterio presuntivo può essere superato solo laddove la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell’evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell’ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, dall’altro, l’evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell’adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati (Cass. 07.11.2024 n. 28642)  

Nel caso di specie, il nosocomio si è limitato a sottolineare l’esclusiva responsabilità del sanitario, non dimostrando in alcun modo un’eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute. Tuttavia, tale profilo non è sufficiente ai fini di un accoglimento della domanda di rivalsa integrale, motivo per il quale deve trovare applicazione il principio presuntivo di cui agli artt. 1298, comma 2 c.c. e 2055, comma 3, c.c..  

 Cass. Civ. n. 14045-2025