Cassazione civile sez. III, Ordinanza – 02/07/2025, n. 17889
L’ordinanza in commento affronta la questione relativa all’adeguatezza della motivazione di una sentenza in materia di responsabilità della struttura sanitaria in caso di infezioni nosocomiali.
La fattispecie in esame ha ad oggetto la contrazione di un’infezione da stafilococco da parte del danneggiato che si è sottoposto ad un intervento di protesi al ginocchio destro, dal quale ne sono risultati postumi permeanti. Il paziente, la moglie e i figli hanno agito in giudizio nei confronti del medico che ha svolto l’operazione, nonché della struttura sanitaria, dopo aver ottenuto un accertamento tecnico preventivo.
Il Tribunale, sulla base dell’accertamento tecnico preventivo, aveva escluso che i danni subiti dal paziente potessero ricondursi all’intervento chirurgico, il quale veniva correttamente eseguito, ritenendo di doverli ascrivere ad una infezione nosocomiale post-operatoria o infra-operatoria.
Per tale ragione il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda attorea, condannando esclusivamente la struttura sanitaria al risarcimento dei danni a favore del solo paziente, escludendo il risarcimento in capo ai congiunti. Per tale ragione la struttura doveva ritenersi l’unica responsabile dei danni conseguenti.
Tale decisione è stata impugnata in via principale dalla Casa di cura ed in via incidentale dai danneggiati. Entrambi i ricorsi sono stati rigettati dalla Corte d’Appello.
Avverso tale decisione la Casa di cura ha proposto ricorso per Cassazione, contenente quattro motivi di censura.
Con il primo motivo, parte ricorrente ha prospettato l’omessa motivazione ed omesso esame.
La Cassazione accoglie detto motivo, assorbente rispetto agli altri, ritenendo che la Corte territoriale abbia frainteso la CTU attribuendole conclusioni opposte rispetto a quelle effettivamente assunte. Nello specifico i giudici di appello, nell’individuare la Casa di cura come sola responsabile del danno, si erano limitati a rilevare che la CTU aveva individuato l’insorgenza di una infezione intra-operatoria.
Tuttavia, ciò che i giudici avevano ignorato è il fatto la CTU aveva ipotizzato che la causa di tale infezione poteva ravvisarsi nella presenza del batterio stafilococco, già in precedenza sulla cute del paziente: per tale ragione l’infezione era imprevedibile, ma nel caso di specie era stata adeguatamente curata.
La Cassazione cesura per omesso esame la sentenza della corte d’Appello nella parte in cui i giudici basavano la loro decisione esclusivamente sull’evento, omettendo di considerare le cause alternative di tale infezione.
Nella consulenza emergeva chiaramente che il CTU, pur ritenendo contratta l’infezione durante l’operazione chirurgica, aveva escluso che l’infezione potesse attribuirsi ad una situazione ambientale della Casa di cura.
Inoltre, i giudici di legittimità precisano come la motivazione della Corte d’appello sia carente, ossia inferiore al minimo imposto dalla Costituzione, in quanto apparente, poiché “conduce dalle premesse alla conclusione, senza alcun medio, che invece è necessario per poter dire che quelle premesse portano a quella conclusione.”
In altri termini, nella decisione impugnata manca la premessa che consente di attribuire alla clinica la responsabilità da infezione nosocomiale. Nel caso di specie, il giudice doveva tenere conto che l’infezione è avvenuta all’interno della Casa di cura, ma per un batterio presente nel paziente antecedente all’operazione, dunque non trasmesso dall’ambiente della clinica.
In conclusione, per attribuire alla struttura sanitaria una responsabilità da infezione nosocomiale non è sufficiente limitarsi a dimostrare che l’infezione si sia verificata all’interno di ambienti sanitari, ma dovranno essere prese in considerazione anche cause alternative.
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