Cassazione penale sez. V – 04/03/2025, n. 17647

La sentenza in commento affronta la questione del falso ideologico nella cartella clinica. 

Nel caso concreto, l’imputato convenuto in giudizio era il ginecologo capo dell’équipe che aveva prestato assistenza durante un parto cesareo. L’accusa contestava, quali capi d’imputazione, i reati di lesioni personali gravissime colpose e di falsità ideologica in atto pubblico. 

In particolare, all’imputato, medico ginecologo, capo dell’equipe operatoria presso il reparto di ginecologia e ostetricia dell’Ospedale civile di Catanzaro, era ascritta una condotta di falso, ai sensi dell’art. 479 in relazione all’art. 476, comma 2, c.p., avente ad oggetto la cartella clinica relativa all’intervento di taglio cesareo d’urgenza eseguito su una paziente. 

Nello specifico, l’accusa contestava che, nella predetta qualità, e quale primo operatore dell’intervento suddetto, l’imputato aveva attestato, contrariamente al vero, di essere stato informato dall’anestesista. di una notevole brachicardia con ipossiemia della paziente, sulla quale l’anestesista stessa aveva praticato un massaggio cardiaco con somministrazione di farmaci.  

In realtà, l’anestesista, dopo aver ventilato manualmente la paziente, successivamente all’estrazione del feto, si era allontanata dal capezzale della medesima senza attivare la ventilazione automatica. A ciò seguiva una severa desaturazione e grave brachicardia, che non era segnalata da alcun allarme dell’apparecchiatura anestesiologica, in quanto gli allarmi erano stati posti in modalità silenziosa e della quale si accorgeva lo specializzando, che effettuava un massaggio cardiaco e veniva chiamato altro medico rianimatore. 

Nel giudizio di primo grado, il GUP del Tribunale di Catanzaro aveva condannato l’imputato per entrambi i reati contestati.  

La Corte d’Appello, in riforma della decisione del GUP, assolveva invece il ginecologo per entrambi i capi di imputazione. 

In particolare, con riferimento al reato di falso ideologico, la Corte affermava che, essendo emerso che il problema sulla paziente “era di tipo anestesiologico, non chirurgico“, difettava un interesse dell’imputato alla alterazione dei fatti e che comunque esso doveva trovare rappresentazione nella cartella anestesiologica.  

La Corte rilevava infatti che l’imputato aveva fatto “un sintetico riferimento ai problemi ipossici e all’intervento di altro anestesista”, e perciò riteneva che mancasse tanto la materialità del reato di falso, quanto l’elemento soggettivo dello stesso. 

Nell’assolvere l’imputato, la Corte territoriale si basava sul presupposto che la sommaria descrizione contenuta nella cartella clinica dei problemi verificatisi durante l’intervento era giustificata dal fatto che essi dovevano essere descritti nella cartella anestesiologica, quale sede propria per la descrizione dei problemi ipossici e dell’intervento di altro anestesista.  

Limitatamente alla parte della sentenza concernente il reato di falso ideologico, il Procuratore generale presso la Corte d’Appello proponeva ricorso dinnanzi alla Suprema Corte, deducendo il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la Corte d’Appello non avrebbe valutato accuratamente la divergenza tra la versione dello svolgimento del parto effettuato dall’imputato e quella fornita dai componenti dell’equipe.  

La Cassazione accoglie il ricorso pronunciando i seguenti principi. 

Con tale sentenza la Cassazione segue un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la cartella clinica redatta da un medico di una struttura sanitaria pubblica ha natura di atto pubblico munito di fede privilegiata con riferimento alla sua provenienza dal pubblico ufficiale e ai fatti da questi attestati come avvenuti in sua presenza.  

In tal senso la cartella clinica non è solo un mero strumento clinico, ma un atto di rilevanza pubblicistica, il quale esplica la funzione di diario del decorso della malattia e di altri eventi clinici rilevanti da annotarsi contestualmente al loro verificarsi.  

La sentenza puntualizza anche i principi che devono essere seguiti per la redazione della cartella clinica.  

Nella specie, le annotazioni devono rispettare il principio di veridicità del contenuto rappresentativo, completezza delle informazioni, immediatezza della redazione rispetto all’atto medico descritto e di continuità delle annotazioni stesse, in quanto finalizzate ad asseverare, con fede privilegiata, non solo la verbalizzazione dell’atto medico, ma anche la successione cronologica degli interventi, delle diagnosi, della prognosi e delle prescrizioni. 

Secondo la Corte: “La descrizione dell’intervento contenuta nella cartella clinica deve dunque essere completa, oltre che veritiera, non potendo essere tale onere assolto attraverso l’implicito rinvio ad altri atti, tanto più laddove – come nel caso in esame – le complicanze anestesiologiche verificatesi e le condotte tenute dalla anestesista presente in sala operatoria avevano avuto un ruolo centrale nella dinamica dell’intervento e determinante per le conseguenze infauste subite dalla persona offesa.” 

In ultimo, la Suprema Corte evidenzia altresì che ai fini dell’integrazione del delitto di falsità, materiale o ideologica, in atto pubblico, è sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevolezza della immutatio veri.  

Dunque, l’elemento soggettivo deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato solo laddove il falso derivi da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell’agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo.  

Cass. pen. n. 17647-2025