Cassazione civile sez. III – 29/07/2025, n. 21799
La presente sentenza affronta il tema del danno biologico temporaneo e del danno morale temporaneo, i quali devono essere distinti nella valutazione del quantum.
Nel caso concreto, a seguito del decesso di una neonata avvenuto per ipossia a distanza di quindici giorni dalla nascita, i genitori, la sorella e i nonni della bambina agivano in giudizio nei confronti dell’Ospedale dove era stata ricoverata la neonata, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti sia iure proprio che iure hereditatis.
Gli attori, a sostegno delle proprie domande, adducevano che, essendo note le difficoltà respiratorie della neonata in quanto accertate durante la gestazione, avrebbe dovuto essere predisposta un’assistenza respiratoria specifica, adeguata e continua, allo scopo di evitare l’ipossia che ne aveva causato il decesso.
Il Tribunale di Palermo, individuando il nesso di causa tra la condotta colposa dei sanitari e la morte della neonata, condannava l’Ospedale al pagamento di Euro 10.156,00, oltre agli interessi legali, per danno morale iure proprio, in favore di ciascuno dei genitori; di Euro 6.093,60, oltre agli interessi legali, per danno morale iure proprio, in favore di ciascuno dei nonni della stessa; di Euro 4.062,39, oltre agli interessi legali, per danno morale iure proprio, in favore della sorella; di Euro 15.237,00, oltre agli interessi legali, per danno biologico terminale iure hereditatis in favore dei genitori e della sorella.
Avverso tale decisione, i familiari proponevano appello lamentando l’esiguità delle somme loro liquidate a titolo risarcitorio.
La Corte d’Appello di Palermo statuiva che per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale doveva valorizzarsi appieno l’aspetto della sofferenza morale patita dai genitori e, quindi, seguendo la più recente giurisprudenza affermava: “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare, il danneggiato ha esclusivamente l’onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto”, cioè quella basata “sul sistema a punti che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
La Corte d’Appello liquidava il danno da perdita del rapporto parentale sulla base delle Tabelle del Tribunale di Roma, tenendo conto della relazione di parentela, dell’età della vittima, dell’età dei congiunti, della convivenza e della composizione del nucleo familiare. Successivamente, applicava il coefficiente di riduzione del punto previsto con riferimento alla relazione di parentela moltiplicato per il valore del punto base per il 2019 pari a Euro 9.806,70, con l’ulteriore riduzione dovuta all’assenza di convivenza, essendo pacifico che la neonata era rimasta ricoverata presso il nosocomio dalla nascita al relativo decesso, riducendo così il risarcimento: 1/2 per la sorella e per i nonni;1/3 per i genitori, presumendo tuttavia per la madre una sofferenza più intensa.
Dunque, i giudici della Corte d’Appello non avevano escluso la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale in ragione del difetto di convivenza, ma ne avevano ridotto l’importo considerando le peculiarità del caso concreto.
Il risarcimento spettante agli appellanti per la perdita del rapporto parentale era stato allora così rideterminato: Euro 150.000,00 per la madre, Euro 120.000,00 per il padre, Euro 50.000,00 per ciascuno dei nonni ed Euro 60.000,00 per la sorella.
In merito al danno non patrimoniale subito dalla neonata, dopo aver distinto il danno biologico terminale dal danno catastrofale, la Corte d’Appello riteneva sussistente il danno biologico temporaneo, già riconosciuto e congruamente liquidato dal Tribunale, ed escludeva invece il danno catastrofale, implicando quest’ultimo, data la sua correlazione con la manifestazione psichica-emotiva profonda del soggetto umano, lo stato di coscienza e cioè la consapevolezza dell’imminente morte, non riscontrato nel presente caso.
Avverso la sentenza di appello, i danneggiati proponevano ricorso per cassazione.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciavano la falsa applicazione dell’art. 1226 c.c. in merito alla quantificazione del danno parentale loro spettante laddove il giudice d’Appello aveva errato nel calcolare il risarcimento, applicando un’ingiustificata riduzione delle stesse, sull’assunto della mancata convivenza con la minore da parte dei ricorrenti, per essere, la stessa, deceduta in ospedale.
La Corte rigetta questo primo motivo, precisando che la Corte d’Appello era legittimata, proprio valutando le circostanze del caso concreto, ad operare un adattamento dei parametri tabellari al fine di tener conto della specificità del caso concreto. In questo caso, la Corte d’Appello ha provveduto ad un abbattimento correttivo dell’importo risultante dalle Tabelle di Roma per il danno parentale, dandone atto con un percorso motivazionale che, secondo la Cassazione, si coglie appieno.
Sul punto, la Suprema Corte ribadisce il principio per cui al fine di garantire un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto e l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti” come adottato dalla corte d’Appello.
Con il secondo motivo i ricorrenti contestavano la liquidazione del danno biologico terminale e il mancato riconoscimento del danno catastrofale patiti dalla neonata deceduta.
Secondo i ricorrenti, in relazione al danno biologico terminale, la Corte d’Appello aveva considerato lo stato di coscienza piuttosto che il tempo intercorso tra l’illecito e l’exitus, violando la giurisprudenza di questa Corte che ritiene il danno biologico c.d. terminale configurabile e trasmissibile iure successionis, là dove la persona non muoia immediatamente sopravvivendo per almeno 24 ore, essendo irrilevante che sia rimasta cosciente (Cass. n. 18056/2019).
In sostanza, l’importo di euro 15.000,00, liquidato dalla Corte d’Appello, non era ritenuto congruo di ricorrenti.
In relazione poi al danno catastrofale, i ricorrenti affermavano che la Corte d’Appello, avrebbe dato per certo che la neonata non avesse avuto coscienza della sua sofferenza pur trattandosi di una circostanza insuscettibile di prova certa.
La Corte accoglie parzialmente detto motivo e ribadisce che, in ipotesi di morte causata da un illecito, il danno morale terminale deve essere tenuto distinto da quello biologico terminale.
Il primo consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell’avvertire consapevolmente l’ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall’apprezzabilità dell’intervallo di tempo intercorso tra le lesioni, rilevando soltanto l’integrità della sofferenza medesima.
Il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, e sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell’integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa; richiede, tuttavia, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo.
In tema danno catastrofale in capo al neonato, la Cassazione conferma il proprio orientamento negando la risarcibilità del danno catastrofale in favore del neonato, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche che permettono di escludere “la capacità di un organismo di quella minima età di concettualizzare quel dolore e quella sofferenza come fatti riferibili all’approssimarsi del termine della vita, con la conseguente impossibilità che il neonato possa distintamente rappresentarsi e percepire il senso di alcuna imminente in se considerata come fatto oggettivabile in termini coscienziali”.
Tuttavia, la Cassazione censura la sentenza di appello con riferimento alla quantificazione del danno biologico terminale.
La Cassazione ritiene che l’importo di euro 15.000,00 (euro 1.000,00 al giorno per 15 giorni) sia in realtà una “liquidazione meramente simbolica”, dato che il danno biologico terminale è considerato un danno temporaneo, ma massimo per entità ed intensità.
La liquidazione necessariamente equitativa, ma il giudice di merito deve, secondo la Cassazione, considerare sempre le caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, perché “la lesione della salute è di grado così elevato da non essere suscettibile di alcun recupero e da esitare nella morte; lo stato di invalidità è destinato a evolversi non già verso la guarigione o la cronicizzazione dei sintomi (e, dunque, a trasformarsi in inabilità permanente), bensì nella definitiva soppressione dell’organismo come conseguenza causalmente collegata all’incidenza della stessa invalidità considerata; il che implica che la dimensione di temporaneità assume un connotazione ben diversa rispetto a quella che viene presa in considerazione per definire il danno biologico destinato ad evolvere verso un “futuro di riacquistata pienezza o di adattamento a nuove e diverse (peggiorate) condizioni di salute”
Orbene, secondo la Cassazione, nella sentenza impugnata, la Corte d’Appello non aveva considerato la peculiarità del caso concreto, applicando meccanicamente i criteri delle tabelle e senza riconoscere alcuna personalizzazione.
La sentenza viene quindi cassata e rinviata alla Corte d’Appello affinché proceda ad una nuova liquidazione del danno biologico terminale patito dalla neonata.
Cass. n. 21799-2025Condividi
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