Cassazione civile sez. III – 02/09/2025, n. 24349

L’ordinanza in commento si sofferma sul tema della natura e dell’applicazione delle Tabelle di Milano.  

Nel caso di specie, una società, dopo aver segnalato un medico all’Ordine professionale per presunti certificati di malattia compiacenti, è stata condannata in sede penale per diffamazione. Successivamente, il medico conveniva in sede civile tale società per ottenere il risarcimento dei danni da diffamazione. 

Il Tribunale rigettava la richiesta del medico, il quale proponeva appello avverso tale decisione. La Corte d’Appello ribaltava la decisione del grado precedente, condannando l’appellata a risarcire l’appellante nella misura di Euro 10.000, oltre accessori, e alla restituzione dell’importo corrisposto dal medico a seguito della condanna alle spese legali liquidate nella sentenza del Tribunale; condannava, altresì, l’appellata società alle spese del doppio grado del giudizio di merito. 

La società soccombente proponeva ricorso per cassazione articolando cinque motivi, mentre il medico resisteva con controricorso. 

Si intende porre la nostra attenzione sul quarto motivo del ricorso principale, nel quale viene denunciata, ex art 360, 1 comma, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c. e delle tabelle di Milano. 

La Corte d’Appello aveva liquidato la somma a titolo di danno in favore del medico applicando le tabelle di Milano per il risarcimento dei danni da diffamazione di “tenue gravità”, le quali indicano importi da Euro 1000 ad Euro 10.000. Orbene, le predette Tabelle prevedono “criteri orientativi” a cui il giudice può far riferimento al fine di determinare l’importo risarcitorio.  

Secondo parte ricorrente, l’applicazione di detti criteri impone al giudice di tener conto nella motivazione “dell’effettivo riscontro degli elementi di fatto riferibili” alla tabella, mentre nella liquidazione equitativa il giudice deve compiere un “ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze” che possano incidere pro o contro sull’ammontare del risarcimento, e indicare il “peso specifico” di ciascuna. 

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello atteso che la predetta si era limitata a considerare solo tre degli elementi previsti nelle Tabelle, tralasciando di vagliare tutti gli ulteriori aspetti indicati dalle tabelle stesse e ciò in base a “generiche ed astratte valutazioni”, senza peraltro motivare la liquidazione dell’importo massimo di euro 10.000. Detta censura era disattesa dalla Corte di cassazione. 

La Suprema Corte, in contrasto con l’orientamento che aveva guidato la prassi applicativa degli ultimi anni, con l’ordinanza in commento ha precisato che le c.d. Tabelle milanesi, come quelle elaborate da qualunque altro foro, non hanno alcun valore normativo, non essendo emanate da un soggetto dotato di potestà legislativa o regolamentare.  

I giudici di legittimità chiariscono che le citate Tabelle rappresentano una “mera proposta di usualità equiparativa”, le quali possono ispirare ed orientare la valutazione equitativa del giudice nel caso concreto, nei casi in cui manchino criteri normativi specifici di quantificazione, senza tuttavia vincolarlo alla loro integrale applicazione. 

In altri termini, il giudice può utilizzare siffatte tabelle come criterio orientativo nella propria valutazione equitativa, ma ha facoltà di discostarsene: anche nel caso in cui il giudice scelga di adottarle, non è tenuto ad applicarle integralmente.  

Duque, in conclusione, il giudice può considerare le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano come strumento potenzialmente utile per operare un’adeguata valutazione di merito del quantum risarcitorio.  

Cassazione civile sez. III, 02.09.2025, n.24349