Cassazione civile sez. III – 23/06/2025, n. 16788
La sentenza in commento analizza il profilo inerente alla natura della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni causati da cani randagi.
Nel caso di specie, la ricorrente conveniva il Comune, dinnanzi al Giudice di pace, a seguito di un’aggressione da parte di un branco di cani randagi, avvenuta in una via pubblica nel mese di gennaio 2015. La ricorrente lamentava postumi permanenti causati da un morso da parte di uno di suddetti cani.
Il Comune chiamava a sua volta la propria assicuratrice e l’Azienda Sanitaria competente nella provincia in cui era avvenuta l’aggressione.
Il Giudice di pace di Trani rigettava la domanda della ricorrente. La danneggiata, a sua volta, proponeva appello avverso detta decisione, contestando la decisione resa dal Giudice di pace.
Il Tribunale adito confermava la statuizione di primo grado, ritenendo che la responsabilità dei due enti summenzionati fosse di natura aquiliana, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per i danni causati da cani randagi. Alla luce di ciò, ne consegue che ricade sull’attore l’onere di provare la colpa dei convenuti ed il nesso di causa tra condotta colposa e danno. Ai fini di tale onere non è sufficiente la sola dimostrazione dell’aggressione da parte di un eventuale cane randagio, ma è necessaria la specifica dimostrazione di una condotta colposa omissiva delle pubbliche amministrazioni. Nel caso di specie, il Tribunale di Trani rigettava l’appello, ritenendo non dimostrata la colpa del Comune e della ASL.
Avverso tale decisione, la danneggiata proponeva, pertanto, ricorso per Cassazione, affidandosi ai seguenti due motivi.
Con il primo motivo, la ricorrente lamentava la violazione di cinque diverse norme del Codice civile (artt. 2043, 2051, 2052, 2053 e 2697 c.c.), sostenendo la violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova da parte del Tribunale.
Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che per stabilire quale sia l’ente tenuto a prevenire il fenomeno del randagismo occorre fare riferimento alla legislazione nazionale.
Con la pronuncia in argomento, la Corte ha ribadito, “ad abundantiam”, che l’art. 2052 c.c. è applicabile ai danni causati dalla fauna selvatica in base al presupposto che questa sia un bene da proteggere in virtù di una precisa scelta legislativa, sicché l’ente che ne ha la protezione, ne ha anche la responsabilità.
Diverso è il caso dei cani randagi, rispetto ai quali i compiti della pubblica amministrazione sono essenzialmente di “prevenzione e non protezione”. Difatti, i cani randagi non possono definirsi specie protetta, secondo l’attuale normativa: pertanto, in ipotesi di randagismo, non può trovare applicazione l’art. 2052 c.c.
La divergenza della ratio tra le sopracitate due norme, come poc’anzi esposto, impedisce l’applicabilità diretta e analogica dell’art. 2052 c.c. ai danni causati da cani randagi.
Dunque, per la Suprema Corte è pacifica la natura aquiliana della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni causati da cani randagi. Pertanto, siffatta disciplina impone al danneggiato di provare la condotta commissiva od omissiva del responsabile e la natura colposa della stessa.
Nel caso di specie, è onere del danneggiato dimostrare che la pubblica amministrazione, contro cui è rivolta la domanda di risarcimento danni, non abbia adempiuto gli obblighi ad essa imposti dalla legge allo scopo di prevenire il randagismo ed i danni che tale fenomeno può arrecare alle persone. In altri termini, il danneggiato deve dimostrare le inefficienze nell’organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo fornito. Secondo la Cassazione in commento tale prova può fornirsi “ad es., dimostrando che al servizio di prevenzione del randagismo la ASL competente non aveva destinato alcuna risorsa o risorse insufficienti; che il relativo ufficio esisteva solo sulla carta; che il servizio veniva svolto in modo saltuario o non veniva svolto affatto.” Al contrario, la prova che la pubblica amministrazione non abbia adempiuto ad un efficacie servizio di prevenzione del randagismo non può trarsi dal mero fatto che un cane randagio abbia causato il danno.
Esaurita la dimostrazione della colpa, sul danneggiato grava anche l’onere di provare il nesso causale tra la condotta ed il danno. Per fornire tale prova è possibile ricorrere al criterio c.d. della concretizzazione del rischio (il quale è criterio di spiegazione causale, e non di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell’avvalersi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno. Dunque, il nesso di causalità può ritenersi dimostrato quando esista una norma che imponga una certa condotta al fine di prevenire un determinato rischio, sia accertata la violazione dell’obbligo di condotta e si sia avverato il rischio che la norma impositiva dell’obbligo mirava a prevenire.
La sentenza conferma l’orientamento consolidato della Cassazione secondo cui, in materia di danni derivanti da randagismo, la responsabilità della pubblica amministrazione richiede la prova della condotta colposa e del nesso causale da parte del danneggiato, con esclusione di ogni forma di responsabilità oggettiva.
Cassazione civile sez. III, n.16788-2025Condividi
Ultime news
- LA NORMA IMPERATIVA DELLA LEGGE GELLI-BIANCO PREVALE SULL’AUTONOMIA CONTRATTUALE
- LA TUN COME PARAMETRO GENERALE E PREFERENZIALE
- NESSUN RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DI LUCRO CESSANTE IN CASO DI PERDITA DELLA CAPACITA’ LAVORATIVA
- LA COMPLICANZA NON ESCLUDE LA COLPA DEL SANITARIO, DOVENDO QUEST’ULTIMO PROVARE, OLTRE ALLA CORRETTEZZA DELLA PRESTAZIONE, ANCHE L’INEVITABILITA’ E L’IMPREVEDIBILITA’ DELL’EVENTO INFAUSTO.
- NON OPERA LA COMPESATIO LUCRI CUM DAMNO TRA IL DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE E LA RENDITA INAIL.
Archivio
- Aprile 2026
- Febbraio 2026
- Ottobre 2025
- Luglio 2025
- Maggio 2025
- Marzo 2025
- Febbraio 2025
- Novembre 2024
- Luglio 2024
- Giugno 2024
- Maggio 2024
- Marzo 2024
- Febbraio 2024
- Gennaio 2024
- Dicembre 2023
- Novembre 2023
- Giugno 2020
- Aprile 2020
- Marzo 2020
- Novembre 2019
- Aprile 2019
- Dicembre 2018
- Agosto 2018
- Luglio 2018
- Giugno 2018
