Corte d’Appello di Bologna, del 07/10/2025, n. 1761
La sentenza in esame affronta il tema del riparto interno di responsabilità tra esercente la professione sanitaria e il nosocomio sotto la vigenza della legge Gelli-Bianco n. 24/2017.
La controversia in oggetto trae origine da un intervento di revisione protesica dell’anca destra eseguito nel gennaio 2018 presso una struttura sanitaria privata, a seguito del quale il paziente e la moglie agivano in giudizio per il risarcimento dei danni subiti, convenendo sia il medico operatore sia la struttura.
Il Tribunale di Bologna accoglieva le domande attoree e condannava medico e struttura in solido al risarcimento dei danni, prevedendo un regresso interno paritario tra i corresponsabili, ed accoglieva la domanda di garanzia del sanitario nei confronti della propria assicuratrice.
Avverso tale decisione proponeva appello l’assicurazione del medico, lamentando la violazione dell’art. 9 della legge n. 24/2017 e sostenendo che, in assenza di colpa grave del sanitario, la struttura avrebbe dovuto manlevare integralmente il medico da quanto corrisposto ai danneggiati. Il medico proponeva appello incidentale, mentre la struttura sanitaria resisteva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
La Corte d’Appello ha preliminarmente respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla struttura, ritenendo rituale la proposizione della domanda di regresso e confermando la legittimazione dell’assicuratore ad agire in surroga. Nel merito, la Corte ha accolto il primo motivo di appello, ritenendo erronea l’applicazione, da parte del Tribunale, dei criteri di corresponsabilità interna elaborati dalla giurisprudenza antecedente alla riforma del 2017.
Richiamando il dato letterale e la ratio complessiva dell’art. 9, comma 1, della legge n. 24/2017, la Corte ha affermato che l’azione di rivalsa nei confronti del medico è consentita esclusivamente in presenza di dolo o colpa grave. Pertanto, a detta della Corte “non lasciano alcun dubbio sul fatto che l’art. 9 comma 1, l.n. 24/2017. implichi necessariamente anche che, in caso di condanna al risarcimento del danno riportata dal sanitario per essere stato convenuto direttamente dal danneggiato, da solo o in solido con la struttura sanitaria, il medico che abbia risarcito, in tutto o in parte il danno, ha il diritto di essere tenuto indenne dalla struttura sanitaria di tutto quanto da lui pagato al danneggiato, alla sola condizione di non aver causato il danno con dolo o colpa grave.”
Ne consegue che, qualora il sanitario sia stato condannato in solido con la struttura a seguito dell’azione diretta del paziente, egli ha diritto di essere integralmente manlevato dalla struttura per quanto pagato, ove difetti la prova della colpa grave.
Nel caso di specie, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, la Corte ha escluso la sussistenza della colpa grave del medico, valorizzando la particolare complessità dell’intervento chirurgico, le condizioni cliniche del paziente e la natura non certamente prevenibile della complicanza verificatasi. In mancanza di prova del dolo o della colpa grave, è stato quindi riconosciuto il diritto del medico alla manleva integrale da parte della casa di cura.
La Corte ha pertanto condannato la struttura sanitaria a rimborsare all’assicurazione del medico la somma versata ai danneggiati ai sensi dell’art. 1916, c.c., rigettando ogni ulteriore domanda e dichiarando assorbiti gli altri motivi di appello.
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