Cass. Civ., Sez. III, ord. del 28.10.2024, n. 27781
La terza sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ricorda che la giurisprudenza, alla luce degli arresti delle Sezioni Unite, si è ormai consolidata nel senso di ritenere che il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322, secondo comma, cod. civ., ma alla verifica, ai sensi dell’art. 1322, primo comma, stesso codice, della rispondenza della conformazione del tipo.
Nell’ambito di un giudizio di responsabilità medica promosso dagli eredi del danneggiato nei confronti della Struttura Sanitaria, quest’ultima, costituitasi in giudizio, chiamò in manleva le due Compagnie coassicuratrici.
Le Compagnie assicuratrici si costituivano in giudizio eccependo, tra l’altro, l’inoperatività della polizza azionata per tardiva denuncia del sinistro, richiamando l’operatività della clausola “on claims made basis”, apposta al contratto di assicurazione (art.25), la quale subordinava l’efficacia della garanzia alla circostanza che la richiesta di risarcimento fosse stata presentata dall’assicurato per la prima volta durante il periodo di validità della polizza in relazione a fatti posti in essere durante tale periodo, salvo il periodo di ultrattività e retroattività contrattualmente previsto. A fondamento della propria eccezione di inoperatività le compagnie dedussero che la richiesta risarcitoria, sebbene relativa ad un fatto avvenuto durante il periodo di operatività della polizza, era stata formulata dai danneggiati per la prima volta due anni dopo la scadenza della stessa.
In primo grado il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria proposta dai danneggiati contro la ASL convenuta e, accogliendo la domanda di manleva della Struttura Sanitaria, dichiarava le società assicuratrici tenute in solido a tenere indenne la ASL delle somme che avrebbe dovuto versare ai creditori.
La sentenza di primo grado veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Napoli, la quale rigettava, per quanto qui di interesse, l’impugnazione principale promossa dalle Compagnie assicurative.
Le società assicurative ricorrevano per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.
Con i primi due motivi le compagnie censuravano la sentenza impugnata nella parte in cui, confermando la decisione di primo grado, aveva accolto la domanda di manleva proposta dalla ASL, sul previo rilievo della nullità della clausola “on claims made basis” apposta al contratto di assicurazione.
La Suprema Corte, in primo luogo, ribadisce il rilevo formulato dalla Cass. 07/05/2024, n. 12411 in ordine al carattere della polizza assicurativa azionata, “desumibile dalla circostanza che essa era stata stipulata non mediante l’adesione a schemi contrattuali predisposti dalle compagnie assicuratrici, e sui quali, pertanto, l’incidenza della loro forza contrattuale poteva essere supposta maggiore, bensì sulla base di una pattuizione seguita a specifiche trattative; non può dubitarsi, infatti, che la polizza fosse stata redatta con l’accordo della stessa Pubblica Amministrazione, all’esito della gara indetta al fine della conclusione del contratto di assicurazione, pervenendosi così alla stipulazione di un negozio giuridico “a relazione perfetta” e non per adesione.”
In secondo luogo, gli Ermellini rammentano l’ormai consolidato principio secondo cui l’indagine in merito alla validità della clausola “on claims made” riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto, sotto il profilo della liceità e dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti.
Tuttavia, tale indagine non deve arrestarsi al momento della genesi del regolamento negoziale, ma deve incentrarsi anche sulla fase precontrattuale e su quella dell’attuazione del rapporto.
La Corte, richiamando la statuizione delle Sezioni Unite, ricorda che “l’analisi dell’assetto sinallagmatico del contratto assicurativo rappresenta un veicolo utile per apprezzare se, effettivamente, ne sia realizzata la funzione pratica, quale assicurazione adeguata allo scopo … , là dove l’emersione di un disequilibrio palese di detto assetto si presta ad essere interpretato come sintomo di carenza della causa in concreto dell’operazione economica. Ciò in quanto, come già affermato da questa Corte, la determinazione del premio di polizza assume valore determinante ai fini dell’individuazione del tipo e del limite del rischio assicurato, onde possa reputarsi in concreto rispettato l’equilibrio sinallagmatico tra le reciproche prestazioni (Cass., 30/04/2010, n. 10596; ma, in forza di analoga prospettiva, anche Cass., Sez. Un., 28/02/2007, n. 4631). Non è, dunque, questione di garantire, e sindacare perciò, l’equilibrio economico delle prestazioni, che è profilo rimesso esclusivamente all’autonomia contrattuale, ma occorre indagare, con la lente del principio di buona fede contrattuale, se lo scopo pratico del regolamento negoziale “on claims made basis” presenti un arbitrario squilibrio giuridico tra rischio assicurato e premio, giacché, nel contratto di assicurazioni contro i danni, la corrispettività si fonda in base ad una relazione oggettiva e coerente con il rischio assicurato, attraverso criteri di calcolo attuariale. Del resto, una significativa chiave interpretativa in tal senso è fornita dal considerando n. 19 della direttiva 93/13/CEE, che, sebbene abbia riguardo specificamente alla tutela del consumatore, esprime, tuttavia, un principio di carattere più generale, che trae linfa proprio dall’anzidetta relazione oggettiva rischio/premio, sterilizzando la valutazione di abusività della clausola di delimitazione del rischio assicurativo e dell’impegno dell’assicuratore “qualora i limiti in questione siano presi in considerazione nel calcolo del premio pagato dal consumatore”.
Ed ancora, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite, la clausola “on claims made” non può ritenersi affetta da nullità ex art 2965 c.c. sul presupposto che la stessa fa dipendere la decadenza dalla copertura assicurativa dalla scelta di un terzo, giacché l’atteggiarsi della richiesta del terzo, quale evento futuro, imprevisto ed imprevedibile, è del tutto coerente con la struttura propria del contratto di assicurazione contro i danni.
In conclusione, è principio ormai consolidato in base all’attuale assetto giurisprudenziale quello secondo cui il giudice del merito, nella valutazione della causa in concreto, deve svolgere l’analisi dell’assetto sinallagmatico del contratto assicurativo, dando valore alle circostanze rilevanti, quale quella, invero determinante, del premio di polizza.
Cassazione 28_10_2024 n n.27781
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